Sentenza n. 746/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11.1.2025, n. 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, relativa all'attribuzione della carta elettronica docente per quattro anni scolastici
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 gennaio 2025, n. 19, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nel giudizio il Ministero ha dichiarato di avere già adempiuto mediante accredito effettuato il 16 gennaio 2026, prima della notificazione del ricorso, producendo tuttavia soltanto un foglio Excel interno e non la ricevuta bancaria con il codice di riferimento dell'operazione. Il ricorrente, nella memoria successiva, ha insistito per l'accoglimento senza contestare specificamente l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, poiché il fatto non era stato specificamente contestato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo derivante dal giudicato ha quindi eliminato l'interesse attuale alla decisione di ottemperanza. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
L'avvenuto pagamento è stato ritenuto provato in quanto non specificamente contestato dal ricorrente; tale prova ha consentito di accertare l'adempimento del giudicato e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuto anche prima della notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando elimina l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., il fatto dell'avvenuto pagamento può ritenersi provato quando la parte interessata non lo contesti specificamente, anche se l'amministrazione abbia prodotto una documentazione interna dell'operazione.
- L'accertata esecuzione del giudicato comporta la cessazione della materia del contendere e non una pronuncia di accoglimento dell'azione di ottemperanza.
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