Cassazione Penale, Sentenza n. 10034/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio di 18,62 g di marijuana (n. 62,7 dosi) contestando: 1) il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per come esclusa in ragione della presenza di precedenti penali (tra i quali uno per reato specifico), che avrebbe ingiustificatamente impedito l'applicazione della particolare tenuità del fatto; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando la valutazione della corte territoriale che aveva motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi e con il comportamento pregresso dell'imputato, mentre il ricorrente rilevava un comportamento processuale positivo (consenso all'acquisizione di atti probatori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondata la censura precisando che la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. operano su piani diversi: per art. 73, comma 5 va valutata complessivamente la lieve entità considerando mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; per l'art. 131-bis occorre invece la congiunta presenza della particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta ed esiguità del danno/pericolo) e della non abitualità della condotta. La corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità dell'offesa in relazione al quantitativo (62,7 dosi ricavabili) e al quadro contestuale con precedenti penali, valutazione con cui il ricorrente non si è confrontato compiutamente. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche: la concessione richiede elementi positivi che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza; in mancanza di specificazione da parte del ricorrente la corte può legittimamente motivare il diniego con il richiamo all'assenza negli atti di elementi favorevoli e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma sulla lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e della quantità/qualità della sostanza; non è automaticamente sovrapponibile alla causa di non punibilità ex art. 131-bis.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa (valutata tramite modalità della condotta e esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento; la presenza di precedenti può ostare al riconoscimento quando emerga reiterazione della condotta.
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri direttivi (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità, intensità del dolo o grado della colpa, gravità del danno/pericolo) per valutare l'entità della responsabilità e, specificamente, la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5 richiede una valutazione complessiva e selettiva degli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Chiarisce la nozione di abitualità ai fini ostativi all'art. 131-bis: il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello per cui si procede.
Massime di principio
- La previsione di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) e la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) vanno valutate separatamente: la prima valuta complessivamente la fattispecie concreta; la seconda richiede la congiunta presenza di modalità attenuate e non abitualità.
- Per ottenere il beneficio dell'art. 131-bis l'imputato deve dimostrare sia la particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta ed esiguità del danno/pericolo valutate secondo art. 133 c.p.) sia la non abitualità della condotta; precedenti penali e quantitativi non trascurabili di sostanza possono legittimamente escludere tale causa di non punibilità.
- La presenza di precedenti penali, in particolare se indicativa di reiterazione dello stesso tipo di condotta, è elemento rilevante e spesso decisivo per negare la non abitualità e le attenuanti generiche.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza; se il ricorrente non specifica tali elementi, il giudice può motivare il diniego richiamando l'assenza negli atti di fattori favorevoli.
- Il consenso a procedure istruttorie (es. acquisizione di atti probatori) è un elemento valutabile, ma da solo potrebbe non essere sufficiente a ribaltare una valutazione negativa fondata su quantitativi, modalità e precedenti penali.
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