Cassazione Civile, Ordinanza n. 13835/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso un precetto notificatogli da una società veicolo/mandataria per il pagamento di una somma dovuta in forza di una fideiussione asseritamente prestata a garanzia di un mutuo fondiario. L'opponente aveva eccepito la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti e, comunque, la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Il creditore procedente si era costituito affermando l'esistenza della fideiussione e dichiarando di aver rinunciato al precetto prima della notifica del ricorso introduttivo, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva compensato integralmente le spese, motivando con la particolarità della questione. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione sulle spese, deducendo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per compensazione non consentita; nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione secondo il criterio della soccombenza virtuale richiesto dall'opponente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla regolazione delle spese: il giudice di merito aveva compensato le spese richiamando in modo generico la particolarità della questione, senza sussumere tale ragione nei presupposti legali dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., confermando la compensazione integrale delle spese del grado di merito e disponendo parimenti la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando la rinuncia al precetto intervenuta prima della notifica dell'opposizione e l'opportunità di evitare il giudizio. In sostanza, il ricorso è stato accolto quanto al vizio della motivazione/regolazione delle spese, ma il risultato finale è stato la conferma della compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, c.p.c.
indicato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore
art. 617, comma 1, c.p.c.
indicato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regola di soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
interpretato nel testo vigente ratione temporis, come modificato nel 2014 e integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018; la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
richiamato per il dovere di motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per il preteso omesso esame della domanda di regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale
art. 96, comma 2, c.p.c.
richiamato nella domanda di parte resistente per responsabilità aggravata
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione
art. 100 c.p.c.
menzionato quanto all'interesse ad agire, ma la Corte ne ha escluso la valutazione per divieto di reformatio in pejus
art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014
richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c.
L. n. 162/2014
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 132/2014
sentenza Corte cost. n. 77/2018
richiamata come integrazione additiva dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile alle cause introdotte dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese non può essere disposta con motivazione generica, ma deve essere ancorata ai casi tipici o a gravi ed eccezionali ragioni analoghe, specificamente riconoscibili dalla motivazione.
- La formula della 'particolarità della questione' non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese se il giudice non spiega perché essa integri una delle ipotesi consentite dalla legge.
- Quando il giudizio di opposizione agli atti esecutivi risulti superato da rinuncia al precetto o da condotta del creditore che renda evitabile la lite, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata da gravi ragioni.
- La Corte di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione sulle spese e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., regolando direttamente le spese di merito e di legittimità.
- In assenza di impugnazione sulla statuizione principale che definisce il giudizio, la Corte non può riesaminare profili che aggraverebbero la posizione dell'impugnante in violazione del divieto di reformatio in pejus.
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