Sentenza n. 1093/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione di legge, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse valorizzato due condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relative a fatti del 2022 e di modesta entità, senza considerare il tempo trascorso, l’assenza di recidiva, la sospensione condizionale della pena e il suo inserimento lavorativo. Ha inoltre contestato la rilevanza del deferimento all’autorità giudiziaria del 15 agosto 2025 per la detenzione di una mazza da baseball, in assenza di imputazione. Il provvedimento impugnato aveva fondato la valutazione anche sull’assenza di adeguati redditi leciti, sull’intestazione di quattro autoveicoli, sulla titolarità di cinque utenze telefoniche attive e sull’assenza di familiari di riferimento in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 consentano alla Questura di valutare la pericolosità sociale dello straniero non soltanto sulla base di condanne penali definitive o delle fattispecie tipizzate dalla legge, ma anche considerando condotte sintomatiche di un’inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Nel caso concreto, la motivazione del diniego indicava in modo compiuto due condanne per reati in materia di stupefacenti, commessi in continuazione, nonché il più recente deferimento per la detenzione di una mazza da baseball. Il giudice ha ritenuto che anche una mera notizia di reato potesse assumere rilievo sintomatico quando derivante da un accertamento in flagranza da parte della pubblica sicurezza. Ha inoltre valorizzato la convergenza degli ulteriori elementi indicati dall’Amministrazione: redditi molto contenuti, quattro autoveicoli, cinque utenze telefoniche attive e assenza di familiari di riferimento in Italia. Tali circostanze non erano state specificamente contestate né smentite dalla documentazione prodotta. Il TAR ha quindi ritenuto non illogica la valutazione secondo cui il ricorrente potesse rientrare tra i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono, anche in parte, dei proventi di attività delittuose ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Ha altresì rilevato che l’Amministrazione aveva considerato le osservazioni procedimentali dell’interessato. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, previa comunicazione alle parti, la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero “che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ...”
La disposizione individua ipotesi di pericolosità sociale presunta e consente comunque alla Questura di valutare anche condotte diverse da quelle espressamente tipizzate, idonee a denotare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati ... quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il rinnovo può essere negato quando, sulla base degli elementi disponibili, risultino carenti i requisiti di ingresso e soggiorno, salvo nuovi elementi favorevoli o irregolarità amministrative sanabili.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990
Le due condanne per reati in materia di stupefacenti sono state considerate elementi rilevanti nella valutazione complessiva della pericolosità sociale.
art. 4 l. n. 110/1975
reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975
Il deferimento per la detenzione di una mazza da baseball è stato ritenuto elemento sintomatico valutabile anche se non seguito, al momento del diniego, da una condanna o da un’imputazione.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e coloro che debbano ritenersi ... abitualmente dediti a traffici delittuosi
La Questura ha utilizzato tali categorie come parametro per la valutazione della possibile pericolosità sociale del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura può fondare il giudizio di pericolosità sociale non soltanto su condanne penali definitive o sulle ipotesi di pericolosità tipizzate dalla legge, ma anche su qualsiasi condotta concretamente sintomatica di un’inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza.
- Una mera notizia di reato può concorrere alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, anche prima della definizione del procedimento penale, quando derivi da un accertamento in flagranza compiuto dall’autorità di pubblica sicurezza e sia valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- Il giudizio di pericolosità sociale può risultare legittimo quando la Questura consideri unitariamente precedenti penali, condotte recenti, situazione reddituale e patrimoniale, nonché altri elementi indicativi della provenienza dei mezzi di sostentamento, purché tali elementi siano esplicitati nella motivazione.
- La mancata specifica contestazione, da parte del richiedente, degli elementi fattuali posti a fondamento del diniego e l’assenza di documentazione idonea a smentirli possono corroborare la tenuta istruttoria e motivazionale della valutazione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →