Sentenza n. 912/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua del trattamento di fine servizio con l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 conv. con mod. dalla l.n. 472/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e del conseguente obbligo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti di cui alla disciplina richiamata, oltre accessori del credito dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto la violazione e omessa applicazione di tali disposizioni, nonché la violazione dell'art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010, relativo all'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, e l'eccesso di potere per erronea o omessa considerazione dei presupposti di fatto. L'INPS ha sostenuto che il beneficio spetterebbe soltanto ai dipendenti cessati per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, ovvero a chi avesse presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la posizione del Ministero della Difesa, rilevando che la controversia riguarda esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività di competenza dell'INPS.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne ha disposto l'estromissione, poiché la riliquidazione del trattamento di fine servizio è attività e responsabilità esclusiva dell'INPS. Ha poi respinto l'argomento relativo alla decadenza connessa al termine del 30 giugno: tale termine non è qualificato dalla legge come perentorio e la sua scadenza non produce alcun effetto decadenziale, incidendo eventualmente soltanto sulla tempistica del collocamento a riposo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha interpretato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come richiamato dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, nel senso che i sei scatti biennali spettano anche al personale militare collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, e devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il mancato riconoscimento da parte dell'INPS è stato quindi ritenuto illegittimo. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso a carico dell'INPS del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito
Il beneficio dei sei scatti si estende anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la domanda non ha natura decadenziale.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Gli aumenti periodici, ossia i sei scatti, spettano anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rilevano ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio; il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è stata invocata in relazione all'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, senza che tale abrogazione impedisca il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Il personale militare collocato in quiescenza a domanda ha diritto ai sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- I sei scatti biennali spettanti al personale militare in possesso dei requisiti previsti devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, oltre che nel trattamento pensionistico, in assenza di una disposizione che ne escluda tale applicazione.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale, se la legge non lo qualifica come perentorio né collega espressamente alla sua inosservanza la perdita del beneficio.
- La controversia sulla riliquidazione del trattamento di fine servizio e sui relativi adempimenti appartiene alla sfera di competenza dell'ente previdenziale erogatore, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione di appartenenza.
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