Cassazione Penale, Sentenza n. 9258/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Napoli (21/11/2019) chiedendone l'annullamento per: (1) mancanza di motivazione sulla concorsualità di Rocco nel reato di ricettazione e sulla responsabilità di Manna (contestando la valutazione probatoria relativa all'elemento soggettivo del reato); (2) violazione di legge per sopravvenuta prescrizione in relazione a Manna (sostenendo che il termine di prescrizione fosse ormai maturato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, la Corte ha confermato il principio secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta: non è richiesto all'imputato di provare la provenienza, ma di fornire un'attendibile spiegazione che possa essere valutata dal giudice; inoltre il dolo eventuale può integrare il reato, mentre la sola negligenza può configurare l'acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione). Sul secondo motivo, la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (termine ordinario di anni dieci, con proroghe per i differimenti d'udienza) portandolo al 28/12/2019, successivo alla sentenza d'appello, e quindi ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione dichiari cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. Infine, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa in Roma il 19/01/2022.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per la partecipazione al reato (concorso); implicito nelle valutazioni sulla responsabilità in concorso
Codice penale, art. 648, comma relativo alla ricettazione
Applicato al fatto di ricettazione contestato: la Corte conferma che l'elemento soggettivo può emergere anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene e che il dolo eventuale è idoneo a integrare il reato
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dalla giurisprudenza: l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce alla Corte di accertare e dichiarare cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale che consente la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende: è stata applicata per irrogare la sanzione economica di euro 3000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- In reati di ricettazione, il giudice può ritenere integrato l'elemento soggettivo anche quando l'imputato non fornisce un'attenendibile spiegazione sull'origine della cosa: l'omessa o non credibile indicazione può far presumere la volontà di occultare la provenienza illecita
- Non è richiesto all'imputato di provare la provenienza lecita del bene; invece è richiesto di allegare elementi probatori o spiegazioni attendibili che possano essere valutate dal giudice nel libero convincimento
- Il dolo eventuale è sufficiente per la ricettazione se l'agente rappresenta la concreta possibilità che la cosa provenga da un reato e accetta quel rischio; la mera negligenza involontaria può invece ricondurre l'ipotesi alla contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza
- Il calcolo della prescrizione richiede di tener conto dei termini ordinari e delle eventuali proroghe o interruzioni (es. differimenti d'udienza), che possono prorogare significativamente il termine finale; occorre verificare la data di pronuncia rispetto a tale termine
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si può ottenere in Cassazione la declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; dunque questioni come la prescrizione sopravvenuta potrebbero essere precluse in Cassazione se il ricorso è inammissibile
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può avere conseguenze economiche per il ricorrente: condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende
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