Regolamento (UE) 2025/674
Regolamento delegato (UE) 2025/674 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/205 per quanto riguarda la serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso la serie di dati EMSWe, alla luce dell’esperienza della prima fase di attuazione del sistema e delle modifiche intervenute nel quadro doganale e IMO. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205, riorganizzando nomi, formati, descrizioni, mappature e regole operative degli elementi di dati. L’obiettivo è completare e armonizzare gli obblighi di dichiarazione, migliorando l’allineamento tra normativa UE, requisiti internazionali e requisiti nazionali portuali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) per aggiornare, armonizzare e allineare gli elementi informativi richiesti per le dichiarazioni marittime, doganali, sanitarie e operative.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla serie di dati EMSWe di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1239, ossia agli elementi di dati utilizzati per gli obblighi di dichiarazione connessi agli scali in porto e alle altre formalità marittime coperte dal sistema di interfaccia unica marittima europea. Riguarda gli Stati membri, gli operatori e i soggetti coinvolti nelle notifiche marittime, doganali, di sicurezza, sanitarie e operative, nonché l’interazione con i riferimenti del compendio IMO e dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Non introduce un nuovo ambito materiale autonomo, ma sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205; si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Regolamento delegato (UE) 2025/674 – modifica della serie di dati EMSWe
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/205 e aggiorna la serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe). La modifica nasce dall’esperienza applicativa maturata nella prima fase di attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 e dall’esigenza di rendere più coerente la raccolta dei dati marittimi con gli obblighi di dichiarazione dell’Unione, con la normativa doganale e con il compendio IMO.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia, nei considerando, che la serie di dati EMSWe deve essere ulteriormente completata e armonizzata. In particolare, occorre:
- allineare gli elementi di dati agli atti giuridici dell’Unione e internazionali sottostanti;
- tener conto dei requisiti nazionali collegati agli scali in porto;
- riallineare la mappatura con l’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/249;
- recepire le nuove versioni del compendio IMO approvate dal comitato di facilitazione IMO nelle sessioni 47ª e 48ª.
Ambito materiale della modifica
L’intervento non istituisce un nuovo sistema, ma sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205. Il nuovo allegato disciplina in modo molto dettagliato la struttura della serie di dati EMSWe, includendo:
- note introduttive sui formati, sugli ID e sulle colonne di riferimento;
- gruppi di dati e singoli elementi di dati;
- corrispondenze con il compendio IMO e con l’allegato B CDU;
- elenchi dei codici;
- regole operative applicabili agli elementi di dati.
Struttura della serie di dati EMSWe
L’allegato sostituito organizza i dati per gruppi tematici, tra cui:
- informazioni generali e intestazione del messaggio;
- dati sul dichiarante e sulla nave;
- certificati e gestione delle informazioni navali;
- caratteristiche dimensionali, costruttive e propulsive della nave;
- equipaggiamento di bordo e contatti;
- difetti della nave e scalo in porto;
- arrivo, partenza e spostamenti;
- persone a bordo, passeggeri, equipaggio, clandestini, visitatori e persone assenti;
- merci, spedizioni, container, documenti di trasporto e riferimenti doganali;
- merci pericolose e inquinanti;
- rifiuti, bunker, acque di zavorra e fumigazione;
- servizi portuali, pilotaggio, traino, ormeggio, approvvigionamento idrico, energia elettrica e movimentazione merci;
- diritti dei canali navigabili e portuali.
Elementi di raccordo con norme UE e internazionali
Il sistema utilizza riferimenti incrociati costanti verso:
- il compendio IMO on facilitation and electronic business;
- il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia doganale;
- la direttiva 2009/42/CE per alcuni dati statistici e di classificazione del carico;
- il regolamento (UE) 2019/1239, che costituisce la base del sistema EMSWe.
Regole operative
Le regole operative chiariscono aspetti pratici di compilazione della serie di dati, tra cui:
- uso del testo libero solo se non esiste l’informazione codificata corrispondente (BR-000);
- formato obbligatorio per data e ora secondo ISO 8601 con fuso orario (BR-001);
- unità di misura standard da utilizzare per specifiche categorie di dati, ad esempio KGM, MTQ, LTR, TNE e NAR, a seconda del caso (BR-002, BR-004, BR-005, BR-013, BR-016, BR-017, BR-018);
- uso di codici specifici per porto, impianto portuale, tipo di certificato, tipo di nave, tipo di viaggio, tipo di rifiuto, tipo di bunker, tipo di servizio, ecc.;
- condizioni di obbligatorietà o non applicabilità di alcuni dati quando ricorrono specifiche combinazioni, ad esempio per ISSC, merci pericolose, clandestini, sanità marittima, zavorra, pilotaggio e dogane.
Codici e tassonomie
La sezione 4 contiene numerosi elenchi di codici. Tra i principali:
- tipi di formalità marittima, doganale e sanitaria;
- tipi di certificato navale e tipi di emittente;
- tipi di bordo, di propulsione, di movimento della nave e di navigazione;
- categorie di merci, carichi pericolosi, rifiuti, bunker, servizi e operazioni portuali;
- codici per assenze, clandestini, pilotaggio, esenzioni dal pilotaggio, diritti portuali e diritti dei canali navigabili.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205 con l’allegato del presente regolamento. In tal modo viene aggiornata l’intera serie di dati EMSWe, inclusi i gruppi di dati, gli elementi di dati, i riferimenti agli obblighi di dichiarazione, gli elenchi dei codici e le regole operative.
Aggiornamento e armonizzazione della serie di dati EMSWe
I considerando chiariscono che le modifiche derivano dall’esperienza della prima fase di attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 e dal bisogno di completare e armonizzare ulteriormente gli elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione. La revisione tiene conto di consultazioni con Stati membri, esperti, portatori di interessi e Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché dell’allineamento agli atti giuridici dell’Unione e internazionali sottostanti.
Allineamento con la disciplina doganale UE
La serie di dati EMSWe viene aggiornata per riflettere la modifica dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 apportata dal regolamento delegato (UE) 2024/249. Il regolamento mira così a riallineare la mappatura tra gli elementi di dati EMSWe e i corrispondenti elementi doganali dell’allegato B CDU.
Allineamento con il compendio IMO
La revisione tiene conto delle nuove versioni del compendio IMO approvate dal comitato di facilitazione dell’IMO nelle sessioni 47ª e 48ª. Di conseguenza, sono aggiornate anche la mappatura tra elementi EMSWe e corrispondenti elementi del compendio IMO, oltre ai nomi, formati e definizioni di numerosi dati.
Aggiornamento di nomi, formati, definizioni, codici e regole operative
L’allegato sostituito contiene note introduttive sulla struttura della serie di dati, sulle modalità di lettura degli ID DG/DE, sui formati dei dati, sulle colonne di raccordo con Compendio IMO e allegato B CDU, sugli elenchi dei codici applicabili e sulle regole operative. Sono aggiornati e sistematizzati elementi relativi a nave, certificati, equipaggio, passeggeri, carico, merci pericolose, rifiuti, bunker, acque di zavorra, pilotaggio, traino, servizi portuali, dogane e sanità marittima.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 apr 2025Regolamento (UE) 2025/701
- Regolamento · 7 apr 2025Regolamento (UE) 2025/715
- Regolamento · 8 apr 2025Regolamento (UE) 2025/728
- Regolamento · 8 apr 2025Regolamento (UE) 2025/682
- Regolamento · 9 apr 2025Regolamento (UE) 2025/695
- Regolamento · 9 apr 2025Regolamento (UE) 2025/691
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →