Regolamento (UE) 2025/715
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente la geografia delle aree sottoposte a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, alla luce di nuovi focolai in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e adeguare le misure al quadro epidemiologico più recente, con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni istituite per la gestione della peste suina africana in suini detenuti e selvatici, sulla base della situazione epidemiologica e dei criteri scientifici richiamati nei considerando. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna la mappatura geografica delle restrizioni già previste dal regolamento 2023/594; le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non sono previste esclusioni autonome, ma la delimitazione delle zone sostituisce integralmente il precedente allegato I.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione interviene in un contesto epidemiologico in rapida evoluzione, descritto nei considerando come caratterizzato da nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione aggiorna quindi la delimitazione delle aree soggette a restrizioni, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Finalità e base normativa
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, nell’ambito della normativa unionale in materia di sanità animale. La finalità è contenere la diffusione della peste suina africana, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione intra-UE e verso paesi terzi di animali e prodotti derivati.
Criteri di aggiornamento delle zone
La Commissione indica che la revisione delle zone soggette a restrizioni deve fondarsi su:
- situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- criteri scientificamente validi richiamati negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione;
- norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Viene anche richiamata l’esigenza di tenere conto della continuità territoriale in alcuni casi, come in Grecia, e della situazione epidemiologica delle aree circostanti. I considerando sottolineano inoltre l’urgenza di rendere efficaci le modifiche il prima possibile.
Zone soggette a restrizioni I
La parte I dell’allegato contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I in diversi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.
Per l’Italia, la parte I include numerose aree territoriali distribuite in più regioni, in particolare:
- Piemonte;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Lombardia;
- Calabria;
- Basilicata;
- Campania.
Per gli altri Stati membri, l’allegato usa delimitazioni molto specifiche basate su distretti, comuni, sezioni comunali, unità di gestione faunistica o tratti territoriali individuati con precisione cartografica.
Zone soggette a restrizioni II
La parte II individua le zone soggette a restrizioni II in un insieme ampio di Stati membri, inclusi Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Romania.
Anche qui la tecnica redazionale è territoriale e molto dettagliata: l’allegato distingue regioni, province, distretti, comuni, municipi e porzioni di territorio. Per l’Italia sono inserite aree di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania; per gli altri Stati membri sono riportate aree estese, spesso a livello di intere regioni o di vaste porzioni amministrative.
Zone soggette a restrizioni III
La parte III contiene le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia.
Per l’Italia, le zone di restrizione III riguardano soprattutto:
- Lombardia;
- Piemonte;
- Emilia-Romagna.
Per la Polonia, l’allegato elenca numerosi voivodati e province con delimitazioni interne molto articolate. Per la Romania, sono elencati numerosi județe e la zona di Bucarest. Per la Grecia, le zone comprendono varie unità regionali e municipi, con particolare concentrazione nell’area nord-orientale e settentrionale del Paese. Per la Croazia, le restrizioni III riguardano soprattutto la Vukovarsko srijemska županija e alcune aree di Brodsko-posavska e Osječko-baranjska.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Implicazioni pratiche
Per operatori e professionisti, l’aspetto rilevante è l’aggiornamento immediato della classificazione territoriale ai fini dei controlli e delle movimentazioni di suini e prodotti correlati. La sostituzione integrale dell’allegato I implica che la verifica della zona di provenienza o destinazione debba essere fatta sulla base della nuova cartografia normativa, con impatti diretti su biosicurezza, movimenti interni, commercio e eventuali restrizioni all’esportazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. Ne consegue una nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri, sulla base dei nuovi sviluppi epidemiologici richiamati nei considerando.
Ridefinizione delle zone per nuovi focolai
I considerando indicano che nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici sono stati rilevati in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione ritiene necessario rivedere i confini delle zone soggette a restrizioni, elevando o rimodulando le aree interessate in funzione dell’aumento del rischio e della continuità territoriale, con particolare richiamo ai criteri scientifici della comunicazione della Commissione sugli orientamenti sulla PSA e alle norme WOAH.
Criteri di delimitazione delle aree
La delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite e in quelle circostanti, del livello di rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana nell’Unione e delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. Sono inoltre considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Disciplina delle zone soggette a restrizioni I
La parte I dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per l’Italia sono dettagliate numerose aree territoriali in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania; per gli altri Stati membri sono indicate province, distretti, municipi o porzioni di territorio con delimitazioni puntuali.
Disciplina delle zone soggette a restrizioni II
La parte II individua le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e altri Stati membri elencati nell’allegato. Anche qui la delimitazione è molto dettagliata e si basa su regioni, distretti, comuni e porzioni di territori, includendo, per l’Italia, aree in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania.
Disciplina delle zone soggette a restrizioni III
La parte III elenca le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia. Per l’Italia sono indicate in particolare aree di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna; per Polonia e Grecia la delimitazione è molto ampia e articolata per voivodati e unità territoriali; per la Romania sono elencati numerosi județe; per la Croazia è indicata la regione di Vukovarsko srijemska e parti di Brodsko-posavska e Osječko-baranjska.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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