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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/715

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna rapidamente la geografia delle aree sottoposte a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, alla luce di nuovi focolai in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e adeguare le misure al quadro epidemiologico più recente, con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni istituite per la gestione della peste suina africana in suini detenuti e selvatici, sulla base della situazione epidemiologica e dei criteri scientifici richiamati nei considerando. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna la mappatura geografica delle restrizioni già previste dal regolamento 2023/594; le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non sono previste esclusioni autonome, ma la delimitazione delle zone sostituisce integralmente il precedente allegato I.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione interviene in un contesto epidemiologico in rapida evoluzione, descritto nei considerando come caratterizzato da nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione aggiorna quindi la delimitazione delle aree soggette a restrizioni, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Finalità e base normativa

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, nell’ambito della normativa unionale in materia di sanità animale. La finalità è contenere la diffusione della peste suina africana, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione intra-UE e verso paesi terzi di animali e prodotti derivati.

Criteri di aggiornamento delle zone

La Commissione indica che la revisione delle zone soggette a restrizioni deve fondarsi su:

  • situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • criteri scientificamente validi richiamati negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione;
  • norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Viene anche richiamata l’esigenza di tenere conto della continuità territoriale in alcuni casi, come in Grecia, e della situazione epidemiologica delle aree circostanti. I considerando sottolineano inoltre l’urgenza di rendere efficaci le modifiche il prima possibile.

Zone soggette a restrizioni I

La parte I dell’allegato contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I in diversi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.

Per l’Italia, la parte I include numerose aree territoriali distribuite in più regioni, in particolare:

  • Piemonte;
  • Liguria;
  • Emilia-Romagna;
  • Toscana;
  • Lombardia;
  • Calabria;
  • Basilicata;
  • Campania.

Per gli altri Stati membri, l’allegato usa delimitazioni molto specifiche basate su distretti, comuni, sezioni comunali, unità di gestione faunistica o tratti territoriali individuati con precisione cartografica.

Zone soggette a restrizioni II

La parte II individua le zone soggette a restrizioni II in un insieme ampio di Stati membri, inclusi Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Romania.

Anche qui la tecnica redazionale è territoriale e molto dettagliata: l’allegato distingue regioni, province, distretti, comuni, municipi e porzioni di territorio. Per l’Italia sono inserite aree di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania; per gli altri Stati membri sono riportate aree estese, spesso a livello di intere regioni o di vaste porzioni amministrative.

Zone soggette a restrizioni III

La parte III contiene le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia.

Per l’Italia, le zone di restrizione III riguardano soprattutto:

  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Emilia-Romagna.

Per la Polonia, l’allegato elenca numerosi voivodati e province con delimitazioni interne molto articolate. Per la Romania, sono elencati numerosi județe e la zona di Bucarest. Per la Grecia, le zone comprendono varie unità regionali e municipi, con particolare concentrazione nell’area nord-orientale e settentrionale del Paese. Per la Croazia, le restrizioni III riguardano soprattutto la Vukovarsko srijemska županija e alcune aree di Brodsko-posavska e Osječko-baranjska.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Implicazioni pratiche

Per operatori e professionisti, l’aspetto rilevante è l’aggiornamento immediato della classificazione territoriale ai fini dei controlli e delle movimentazioni di suini e prodotti correlati. La sostituzione integrale dell’allegato I implica che la verifica della zona di provenienza o destinazione debba essere fatta sulla base della nuova cartografia normativa, con impatti diretti su biosicurezza, movimenti interni, commercio e eventuali restrizioni all’esportazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. Ne consegue una nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri, sulla base dei nuovi sviluppi epidemiologici richiamati nei considerando.

Ridefinizione delle zone per nuovi focolai

I considerando indicano che nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici sono stati rilevati in Germania, Grecia, Italia e Polonia. La Commissione ritiene necessario rivedere i confini delle zone soggette a restrizioni, elevando o rimodulando le aree interessate in funzione dell’aumento del rischio e della continuità territoriale, con particolare richiamo ai criteri scientifici della comunicazione della Commissione sugli orientamenti sulla PSA e alle norme WOAH.

Criteri di delimitazione delle aree

La delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite e in quelle circostanti, del livello di rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana nell’Unione e delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. Sono inoltre considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Disciplina delle zone soggette a restrizioni I

La parte I dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per l’Italia sono dettagliate numerose aree territoriali in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania; per gli altri Stati membri sono indicate province, distretti, municipi o porzioni di territorio con delimitazioni puntuali.

Disciplina delle zone soggette a restrizioni II

La parte II individua le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e altri Stati membri elencati nell’allegato. Anche qui la delimitazione è molto dettagliata e si basa su regioni, distretti, comuni e porzioni di territori, includendo, per l’Italia, aree in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania.

Disciplina delle zone soggette a restrizioni III

La parte III elenca le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia. Per l’Italia sono indicate in particolare aree di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna; per Polonia e Grecia la delimitazione è molto ampia e articolata per voivodati e unità territoriali; per la Romania sono elencati numerosi județe; per la Croazia è indicata la regione di Vukovarsko srijemska e parti di Brodsko-posavska e Osječko-baranjska.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacircolazione dei prodotti di origine animalecontrolli veterinari

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