Regolamento (UE) 2025/701
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/701 del Consiglio, del 7 aprile 2025, che attua il regolamento (UE) 2025/395 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/701 dà attuazione al regolamento (UE) 2025/395, che aveva introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di taluni organi di informazione russi o riconducibili al contesto del conflitto in Ucraina. Il Consiglio stabilisce che le misure di sospensione delle attività di radiodiffusione previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applichino a tutte le entità elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395. L’applicazione decorre dal 9 aprile 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Applicazione, dal 9 aprile 2025, delle misure restrittive di sospensione delle attività di radiodiffusione previste dal regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle entità di informazione elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile. Le misure richiamate riguardano la sospensione delle attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, dei soggetti interessati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/701 del Consiglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/701 attua il meccanismo previsto dal regolamento (UE) 2025/395, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive nel quadro delle sanzioni dell’Unione contro la Russia in relazione alla guerra in Ucraina. In particolare, l’atto rende operative nei confronti di determinate entità di informazione le misure di sospensione delle attività di radiodiffusione nell’Unione o dirette all’Unione.
Contesto normativo
Il considerando richiama che il regolamento (UE) 2025/395 aveva previsto, all’articolo 1, punto 39, che l’effettiva applicazione delle misure verso uno o più organi di informazione fosse subordinata a un atto di esecuzione del Consiglio. Dopo aver esaminato i casi interessati, il Consiglio conclude che tali misure devono applicarsi a tutte le entità incluse nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’ambito di applicazione riguarda le entità di informazione espressamente elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395. Le misure richiamate sono quelle dell’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014, cioè misure restrittive con effetti sulla radiodiffusione nell’Unione o diretta all’Unione. Il regolamento non introduce una disciplina autonoma di dettaglio, ma rende applicabile un regime sanzionatorio già previsto a livello di regolamento quadro.
Effetti temporali
L’articolo 1 stabilisce che l’applicazione delle misure decorre dal 9 aprile 2025. L’articolo 2 prevede invece che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata e diretta in tutti gli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti, l’atto comporta che dal 9 aprile 2025 le entità ricomprese nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395 risultano assoggettate alle restrizioni di radiodiffusione previste dal regolamento (UE) n. 833/2014, con conseguente necessità di verificare la conformità delle attività editoriali, distributive e di trasmissione rispetto al regime sanzionatorio UE applicabile.
Disposizioni principali
Decorrenza dell’applicazione delle misure restrittive
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, a decorrere dal 9 aprile 2025, nei confronti di tutte le entità elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2025/395.
Natura dell’atto e efficacia nell’ordinamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Collegamento con il regolamento (UE) 2025/395
L’atto costituisce il regolamento di esecuzione richiesto dall’articolo 1, punto 39, del regolamento (UE) 2025/395 per rendere applicabili le misure restrittive a specifici organi di informazione elencati nel relativo allegato V.
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