Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, rilevando che gli ultimi fatti risalivano a circa due anni prima, l'assenza di dati concreti che dimostrassero un rischio attuale, e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'annullamento dell'ordinanza genetica sui reati-fine
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 si applica la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per cui l'attualità e la concretezza del pericolo si danno, salvo prova contraria, come giudizio astratto formulato dal legislatore. Ne consegue che incombe sulla difesa l'onere di fornire elementi che smentiscano tale presunzione; nella specie la difesa non ha prodotto ragioni concrete ma si è limitata a censure generiche. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha richiamato indicatori concreti (consistenti quantitativi di stupefacente, ruolo operativo nel sodalizio, mancanza di stabile attività lavorativa, precedente penale posteriore ai fatti) idonei a superare il lasso temporale trascorso. Ha ritenuto irrilevante l'annullamento dell'ordinanza genetica sui reati-fine, poiché quello era motivato da carenza del quadro indiziario specifico. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma che punisce i reati connessi agli stupefacenti; il delitto associativo rientra tra le ipotesi per le quali il legislatore prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari secondo l'art. 275 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione, per talune fattispecie (tra cui l'associazione per stupefacenti), della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte interpreta tale disposizione come inversione dell'onere probatorio: il giudice non deve provare in positivo l'attualità del pericolo, ma la difesa deve dimostrare elementi contrari
codice di procedura penale, art. 274, primo comma lett. c
Norma che indica le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte precisa che, sebbene normalmente il giudice debba motivare l'attualità del pericolo, per le fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, prevale la presunzione speciale
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le spese e le sanzioni processuali in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per i reati espressamente richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) opera una presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari che sposta sull'imputato l'onere di fornire elementi contrari
- Il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo; occorre valutare le modalità della condotta, la personalità dell'indagato e il contesto sociale, e motivare in modo approfondito eventuali conclusioni favorevoli alla difesa
- La difesa deve allegare e dimostrare elementi concreti e specifici per smentire la presunzione di pericolosità cautelare; censure meramente generiche o richiamo a massime giurisprudenziali non sono sufficienti
- L'annullamento di un provvedimento genetico o di misure su altri capi di imputazione non invalida automaticamente la custodia cautelare rispetto a un capo per il quale sussistono indici concreti e proporzionati di pericolosità
- Il giudice deve comunque motivare la decisione, ma può fondarsi su indicatori oggettivi (es. rilevanti quantità di stupefacente, ruolo nel sodalizio, assenza di mezzo di sostentamento lecito, precedenti) per ritenere attuale il pericolo di reiterazione
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