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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10677/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la censura sul bilanciamento delle circostanze generica e comunque attinente a una valutazione di merito adeguatamente motivata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/09/2024. L'unico motivo censurava il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., contestando la scelta di ritenere equivalenti le circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia sul piano intrinseco sia su quello estrinseco, poiché non si confrontava in modo argomentato con la motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivazione apparente o manifestamente illogica. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'equivalenza richiamando la negativa capacità a delinquere dell'imputato e i plurimi e specifici precedenti.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee; la relativa valutazione è discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità, anche quando la censura sia solo apparente o non correlata alla motivazione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    Può fungere da parametro sufficiente per motivare la scelta del giudice nel bilanciamento delle circostanze e nella determinazione del trattamento sanzionatorio, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri.

Massime di principio

  • La censura in cassazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti deve essere specifica e deve confrontarsi realmente con le ragioni della decisione impugnata; in difetto, è inammissibile.
  • Le statuizioni sul comparimento tra circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sottratte al controllo di legittimità se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il giudice di merito può motivare la scelta di equivalenza facendo riferimento anche a uno solo dei parametri di cui all'art. 133 c.p., quando ciò sia ritenuto idoneo a giustificare l'adeguatezza della pena.
  • La mancanza di specificità dei motivi ricorre anche in forma estrinseca quando l'impugnazione non si misura con la complessità della motivazione della sentenza e non svolge una critica argomentata effettiva.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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