Cassazione Civile, Ordinanza n. 27180/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal prestatore di servizi per il pagamento del corrispettivo di prestazioni tipografiche e grafiche relative alla predisposizione di materiali per un catalogo turistico. La committente propose opposizione deducendo difetti di esecuzione dell'opera e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, riconoscendo un residuo credito per il prestatore e rigettando la riconvenzionale per difetto di prova del danno. In appello la committente ottenne invece il rigetto della domanda di pagamento e la condanna del prestatore al risarcimento del danno. Il ricorrente per cassazione articolò quattro motivi: 1) erronea ritenuta tempestività della denuncia dei vizi dell'opera, con violazione delle norme su denuncia e prova; 2) nullità della sentenza per omesso esame delle censure sull'attività del consulente tecnico d'ufficio e sulla dedotta violazione del contraddittorio nella consulenza; 3) illegittimo riconoscimento del danno da lucro cessante e della sua liquidazione equitativa, assumendo mancanza di prova del danno e insufficiente motivazione sui criteri di quantificazione; 4) omesso apprezzamento del concorso di colpa della committente e della tipografia stampatrice, indicato dalla consulenza di primo grado, con conseguente mancata riduzione del risarcimento. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati e ha confermato la decisione di merito, valorizzando la tempestività della contestazione tramite telegramma, la correttezza dell'esame congiunto delle impugnazioni e la legittimità della liquidazione del danno, anche in via equitativa, sulla base della prova del pregiudizio emergente e dell'idoneità probatoria delle circostanze sulla perdita commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto: tempestiva la denuncia dei vizi, perché il telegramma e la successiva fattura di stampa dimostravano che la committente aveva avuto conoscenza del vizio solo all'esito della stampa; infondato il motivo sulla consulenza tecnica, perché la Corte d'appello aveva esaminato anche l'appello incidentale e le contestazioni alla CTU erano comunque tardive se non sollevate nella prima difesa utile; infondato il motivo sul danno, perché il costo della stampa dei cataloghi costituiva un danno emergente provato e il lucro cessante poteva essere liquidato equitativamente sulla base della documentazione sull'attività commerciale della danneggiata; infondato il motivo sul concorso di colpa, poiché i due rapporti contrattuali erano stati ritenuti autonomi e la censura mirava solo a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2226 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di denuncia dei vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla tempestività della denuncia
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha affermato che la tempestività della denuncia risultava provata documentalmente
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la lettura alternativa del telegramma proposta in ricorso
art. 1324 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse una presunzione illegittima nella ricostruzione del danno
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto congrua la prova presuntiva valorizzata dal giudice di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omissione di pronuncia; la Corte ha escluso che la Corte d'appello avesse omesso l'esame dell'appello incidentale
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla CTU
art. 102 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla CTU
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 157 c.p.c.
richiamato come norma sulle preclusioni; la Corte ha ribadito che le contestazioni alla CTU vanno dedotte nella prima difesa successiva al deposito
art. 159 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 190 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 191 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 194 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 195 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 196 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 90 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel valutare la responsabilità per inesatto adempimento
art. 1226 c.c.
richiamato dalla Corte per la liquidazione equitativa del danno
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno emergente e del lucro cessante
art. 1227 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di concorso di colpa; la Corte ha escluso la riduzione del risarcimento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La denuncia dei vizi dell'opera è tempestiva quando la parte danneggiata dimostri di avere avuto piena conoscenza del difetto solo in un momento successivo alla prestazione, anche attraverso documenti che contengano una contestazione idonea, senza che sia necessario un formalismo sacramentale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove documentali e testimoniali, poiché l'apprezzamento della credibilità delle fonti e della loro maggiore o minore decisività spetta al giudice di merito.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni soggette a preclusione e devono essere formulate nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione, altrimenti restano tardive.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell'esistenza del pregiudizio; una volta provato il danno, il giudice può determinarne l'ammontare in via equitativa quando la quantificazione precisa non sia possibile, purché la decisione sia sorretta da elementi di fatto attendibili.
- Il lucro cessante può essere desunto anche in via presuntiva da elementi concreti relativi all'attività del danneggiato e alle iniziative commerciali in corso, senza che ciò integri una presunzione illegittima su altra presunzione.
- Il concorso di colpa o le eventuali concause non riducono automaticamente la responsabilità quando i rapporti contrattuali coinvolti sono autonomi e il ricorso si limita a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di merito senza specifiche censure puntuali.
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