Cassazione Penale, Sentenza n. 3777/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri del 4 marzo 2021 che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto dalla Procura in esecuzione della sentenza penale n. 307/2000 (Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, 12 ottobre 2000) nei confronti dell'autore dell'abuso edilizio (Esposito Luca). Il Tribunale aveva motivato la revoca richiamando: titolarità dei ricorrenti su porzioni dell'immobile in esecuzione, acquisto di buona fede, sospensiva ottenuta al TAR del Lazio, diversità dell'oggetto dell'ordine di demolizione rispetto alle porzioni acquistate e la presentazione da parte del Mearelli di una SCIA in sanatoria. Il Procuratore ha censurato tali argomenti come infondati e rilevando che la buona fede dell'acquirente non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione, che la sospensiva amministrativa non può paralizzare un ordine giurisdizionale e che la SCIA non sana automaticamente l'abuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato integralmente l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Velletri per nuovo esame. La Corte ha rilevato contraddittorietà e violazione di legge nella motivazione del Tribunale: l'ordine di demolizione ha natura reale ed è eseguibile anche nei confronti dei successivi acquirenti; la buona fede degli acquirenti può eventualmente rilevare solo sul piano risarcitorio e non è idonea a paralizzare l'efficacia dell'ordine di demolizione; la sospensiva amministrativa non può incidere sull'ordine giudiziale e, peraltro, risultava perenta; la SCIA non costituisce di per sé sanatoria dell'abuso e non ostacola l'esecuzione della demolizione.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985, art. 20, lettera b)
art. 20, lettera b) della legge n. 47/1985
La norma è richiamata nel contesto dell'accertamento dell'abuso edilizio e dell'ordine di demolizione disposto dalla sentenza penale; la Corte ha confermato che l'ordine di demolizione previsto in relazione a tali abusi ha efficacia reale e vincola anche i successivi acquirenti
giurisprudenza di legittimità
Corte di cassazione, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 45848
Richiamata come principio consolidato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è di natura reale ed è eseguibile anche nei confronti di chi è divenuto titolare dell'immobile dopo la commissione dell'abuso
provvedimento amministrativo (sospensiva del TAR del Lazio)
sospensiva disposta dal TAR del Lazio (poi sopravvenuta perenzione del giudizio amministrativo)
La Corte ha ritenuto che una pronuncia amministrativa di sospensiva non possa paralizzare l'esecuzione di un ordine giudiziario di demolizione e, nel caso concreto, la sospensiva era perita superando così ogni limite di incidenza sull'esecuzione penale
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto in una sentenza penale per abuso edilizio ha natura reale: è diretto anche contro i successivi acquirenti o titolari dell'immobile
- La buona fede dell'acquirente non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione; può al massimo fondare un'azione di rivalsa dell'acquirente nei confronti del venditore
- Provvedimenti amministrativi di sospensiva non sono sufficienti a bloccare l'esecuzione di un ordine giudiziario di demolizione e la loro efficacia può essere superata da eventi processuali (es. perenzione)
- La presentazione di una SCIA o di atti notarili che attestino conformità non sanano automaticamente un abuso già accertato giudizialmente e non costituiscono motivo automatico per revocare un ordine di demolizione
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro e coerente ogni valutazione che porti a revocare un ordine di demolizione: motivazioni contraddittorie o incongrue sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità
- In situazioni analoghe, chi subisce un ordine di demolizione e chi acquista un immobile gravato da ordine deve valutare separatamente la tutela cautelare/amministrativa, l'esecuzione giudiziale e l'eventuale azione risarcitoria verso il dante causa
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