L.R. Emilia-Romagna 30/2003
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina la disciplina regionale dei tributi in Emilia-Romagna: procedimento tributario, autotutela, interpello, rateazioni, compensazioni, riscossione coattiva, norme su tasse automobilistiche e IRAP, con abrogazioni e disposizioni transitorie. Molte previsioni riguardano periodi e importi ormai superati, salvo gli effetti ancora utili su principi procedurali e regole generali.
Disposizioni in materia di tributi regionali dell’Emilia-Romagna
Disposizioni in materia di tributi regionali dell’Emilia-Romagna
La legge riordina la normativa tributaria regionale in attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente e disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, i principali profili procedurali e sostanziali dei tributi regionali. Accanto a regole generali sul procedimento tributario, contiene interventi su specifiche entrate regionali, in particolare tassa automobilistica, tasse di concessione regionale, tributo speciale per la discarica e IRAP.
Ambito generale e principi
La legge stabilisce che la disciplina regionale in materia tributaria si conforma ai principi della legge n. 212 del 2000, considerati principi generali dell’ordinamento tributario e integrativi della disciplina di attuazione dei tributi regionali. La portata è limitata alla Regione Emilia-Romagna.
Procedimento tributario regionale
Gli atti di accertamento, liquidazione, applicazione delle sanzioni tributarie e gli atti accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato. Lo stesso soggetto decide anche su rimborsi di tributi, sanzioni, interessi e accessori, nonché sul diniego o sulla revoca di agevolazioni.
Autotutela
Il dirigente competente, anche d’ufficio e pure in pendenza di giudizio o in caso di atto non impugnabile, può annullare gli atti relativi ai tributi regionali illegittimi o infondati e sospenderne gli effetti. La legge individua come casi tipici di annullamento o rinuncia all’imposizione: errore di persona, errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti, documentazione successivamente sanata entro i termini di prescrizione o decadenza, sussistenza dei requisiti per deduzioni/detrazioni/agevolazioni prima negate ed errore materiale facilmente riconoscibile. È escluso l’annullamento in autotutela quando sul motivo sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.
Interpello
In presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa su norme regionali o su disposizioni tributarie di competenza regionale, il contribuente può presentare interpello per casi concreti e personali. La risposta deve arrivare entro 120 giorni; se non perviene, si intende condivisa l’interpretazione prospettata dal contribuente. La presentazione dell’istanza non sospende le scadenze tributarie. Gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta, o dall’interpretazione del contribuente in caso di silenzio, sono nulli. In assenza di modifiche normative, la risposta già resa può essere confermata per successive istanze dello stesso contribuente sulla stessa materia.
Pagamento rateale e compensazione
Il contribuente può chiedere la rateizzazione di tributi, sanzioni, interessi e accessori fino a un massimo di 10 rate trimestrali, con interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo o a tasso equivalente. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di versare il residuo in unica soluzione. Se l’istanza è presentata entro il termine per il pagamento agevolato, la rateizzazione può riguardare la sanzione ridotta. Per importi superiori a 25.000 euro è richiesta garanzia fideiussoria. È prevista anche la compensazione nell’ambito dello stesso tributo, e, se non pregiudizievole per il contribuente, anche tra anni d’imposta; in tal caso l’interessato può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, e il dirigente decide entro 90 giorni.
Riscossione coattiva
La riscossione coattiva dei tributi regionali e dei relativi accessori avviene mediante iscrizione a ruolo, applicando le norme del DPR n. 602 del 1973. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo valgono le regole previste per le imposte sui redditi. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente competente; per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile e della fonte del provvedimento.
Tasse di concessione regionale e tariffe
La legge modifica la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali: individua come soggetto tenuto al pagamento chi richiede il rilascio, rinnovo, visto o vidimazione; richiama la responsabilità solidale prevista dalla disciplina sanzionatoria tributaria; riformula la gestione dei processi verbali di constatazione e abroga alcune disposizioni previgenti. Per l’adeguamento all’euro delle tariffe, rinvia alla tabella allegata e fissa anche a 46,48 euro la tassa di abilitazione all’esercizio professionale.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Per il tributo speciale in discarica, la legge consente ai collaboratori regionali della struttura competente di constatare, presso la propria sede, le violazioni per omessa o tardiva dichiarazione e per tardivo pagamento. È introdotto un termine di decadenza: l’accertamento delle violazioni deve essere compiuto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.
Tassa automobilistica regionale
Per la tassa automobilistica regionale, non è dovuta la tassa quando la perdita di possesso è annotata al PRA entro la scadenza del termine utile per il pagamento; la regola si applica ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore, senza ripetizione di quanto già versato. Sono poi estese agevolazioni per disabili: ai fini dell’esenzione/agevolazione statale, rientrano nella grave difficoltà di deambulazione anche le disabilità gravi ex legge n. 104 del 1992; sono incluse anche le persone fiscalmente a carico del disabile grave che risultino proprietarie o comproprietarie del veicolo. È inoltre ricompresa, tra le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, la disabilità agli arti superiori certificata da commissioni mediche competenti, con applicazione dalla decorrenza del periodo fisso successivo all’entrata in vigore delle relative disposizioni. Il diritto fisso per le sospensioni d’imposta sui veicoli consegnati a rivenditori autorizzati è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna ed è quantificato in 1,55 euro. È prevista, infine, la rinuncia d’ufficio al credito per omesso versamento degli interessi, se il contribuente ha pagato tributo e sanzione e l’importo degli interessi non supera 10,33 euro.
Archivio regionale delle tasse automobilistiche
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le disposizioni necessarie per dare attuazione al protocollo d’intesa relativo alla costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
IRAP per organizzazioni non governative
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, l’aliquota IRAP per le organizzazioni non governative riconosciute è fissata al 3,25 per cento, con riferimento al valore della produzione netta realizzato nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Estinzione del contenzioso e spese di notifica
Non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti per tributi regionali, compresi quelli composti solo da sanzioni o interessi, se l’importo non supera 16,53 euro, salvo il caso di violazioni ripetute per almeno un biennio sul medesimo tributo. Le spese di notifica degli atti di contestazione, accertamento e irrogazione sanzioni e quelle sostenute per il recupero delle entrate sono a carico del destinatario; restano escluse le spese per atti istruttori o per atti dovuti su richiesta.
Norma transitoria e coordinamento con la normativa statale
Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore si applicano le disposizioni più favorevoli al contribuente. Gli atti e provvedimenti definitivi già emanati prima dell’entrata in vigore non sono riesaminabili. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni tributarie si applicano le corrispondenti norme statali; se lo Stato proroga i termini di pagamento della tassa automobilistica per disfunzioni degli uffici finanziari, la proroga si applica anche alla tassa automobilistica regionale.
Abrogazioni ed entrata in vigore
La legge abroga varie disposizioni della previgente normativa regionale su tributi propri, tributo speciale in discarica e sanzioni tributarie. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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