L.R. Emilia-Romagna 1/2004
MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna sospende, fino all’adozione della nuova legge regionale prevista, ogni decisione comunale sui procedimenti di definizione degli illeciti edilizi ex art. 32 del D.L. 269/2003, ferma la possibilità di presentare le domande di sanatoria. La norma richiama principi di tutela del territorio e prevede che la nuova disciplina sia emanata entro il 31 marzo 2004.
Sospensione dei procedimenti di sanatoria per abusi edilizi e rinvio a nuova disciplina regionale
Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall’abusivismo urbanistico ed edilizio
La legge interviene in Emilia-Romagna con una misura transitoria e di indirizzo in materia di governo del territorio e contrasto all’abusivismo urbanistico-edilizio. Il provvedimento afferma principi di tutela del territorio e dispone una sospensione temporanea dei procedimenti di sanatoria, in attesa di una nuova disciplina regionale.
Principi di tutela del territorio e indirizzi della futura disciplina
La Regione ribadisce la centralità della salvaguardia del territorio e dell’ambiente quale interesse preminente della comunità regionale. La futura legge regionale in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni deve essere adottata entro il 31 marzo 2004 e orientarsi verso:
- tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico;
- valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio secondo il sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, in coerenza con la legge regionale n. 20/2000;
- riconoscimento del ruolo dei Comuni nelle funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento a controllo e vigilanza, in coerenza con la legge regionale n. 31/2002;
- generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.
Sospensione dei procedimenti di definizione degli illeciti edilizi
Fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale prevista, i Comuni devono sospendere ogni determinazione relativa alla conclusione dei procedimenti di definizione degli illeciti edilizi disciplinati dall’art. 32 del D.L. 269/2003. La sospensione riguarda quindi la fase decisionale comunale sui procedimenti di sanatoria collegati a tale normativa statale.
Presentazione delle domande di sanatoria
La legge precisa che, nonostante la sospensione delle decisioni comunali, resta possibile per gli interessati presentare le domande di sanatoria. Tale facoltà è espressamente mantenuta a tutela e garanzia delle posizioni giuridiche dei richiedenti.
Entrata in vigore e durata temporale
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il suo contenuto operativo ha natura transitoria, poiché la sospensione dei procedimenti vale solo fino all’entrata in vigore della successiva legge regionale prevista dall’articolo 1.
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