L.R. Emilia-Romagna 24/2003
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale in Emilia-Romagna e promuove un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale. Prevede indirizzi regionali, contributi e progetti per enti locali e volontariato, regole su corpi e servizi di polizia locale, formazione, collaborazione con privati e fondazioni. Alcune misure hanno rilievo permanente, altre sono legate a esercizi di bilancio o a previsioni transitorie ormai esaurite.
Disciplina della polizia amministrativa locale e sistema integrato di sicurezza in Emilia-Romagna
Disciplina della polizia amministrativa locale e del sistema integrato di sicurezza in Emilia-Romagna
La legge definisce l’assetto regionale della polizia amministrativa locale e gli strumenti di promozione di un sistema integrato di sicurezza per città e territorio dell’Emilia-Romagna. La disciplina si concentra su coordinamento istituzionale, organizzazione della polizia locale, cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, formazione e dotazioni operative.
Oggetto, competenze e priorità dell’azione regionale
La Regione disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, attribuite in via ordinaria ai Comuni e, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con altre competenze, eventualmente alle Province. Alla Regione spettano funzioni di indirizzo e raccomandazione tecnica per il sistema integrato di sicurezza, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.
L’azione regionale è orientata a una sicurezza intesa in senso ampio, come promozione di convivenza ordinata e civile e contrasto a illegalità, inciviltà e disordine urbano diffusi. Gli interventi privilegiano:
- azioni preventive e integrate;
- mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
- educazione alla convivenza e cura del decoro urbano.
Le misure regionali si coordinano con le politiche sociali, urbanistiche, di governo associato delle funzioni, legalità, protezione civile, sicurezza stradale, sicurezza ambientale, regolarità del lavoro e attività di vigilanza sanitaria e ambientale.
Indirizzi regionali per la polizia locale e modello di “polizia di comunità”
La legge definisce gli indirizzi generali per organizzazione e svolgimento dei servizi di polizia locale secondo un modello di polizia di comunità, radicato sul territorio e orientato al cittadino. In tale prospettiva la Regione:
- fissa standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale;
- promuove collaborazione tra comandi e cooperazione con le forze statali;
- sostiene formazione qualificata degli addetti;
- favorisce servizi orientati alla soluzione dei problemi della comunità;
- valorizza ruolo e immagine della polizia locale anche mediante informazione e sensibilizzazione.
Il modello organizzativo è fondato sulla conoscenza dei problemi locali, sul lavoro di squadra, sul decentramento dei servizi e sull’uso di strumenti informativi, anche social network, per rendere trasparente l’attività svolta.
Coordinamento istituzionale, accordi e intese
La Regione promuove accordi con lo Stato e sostiene accordi tra autorità provinciali di pubblica sicurezza ed enti locali, secondo contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale. Favorisce inoltre la partecipazione di soggetti associativi alla definizione delle priorità d’azione.
Gli accordi privilegiano:
- sistemi informativi integrati e videosorveglianza;
- controllo del territorio e gestione integrata delle emergenze sociali, sanitarie, di mobilità e sicurezza;
- servizi per le vittime di reato e per le segnalazioni dei cittadini;
- moduli organizzativi ispirati alla polizia di comunità;
- interventi sulle principali aree problematiche, tra cui violenze, sfruttamento, discriminazioni, tossicodipendenze, gioco d’azzardo e vigilanza sanitaria/ambientale;
- formazione integrata di polizie nazionali, locali e operatori sociali.
Per la promozione delle intese è prevista una conferenza periodica presieduta dal Presidente della Regione con sindaci dei capoluoghi e presidenti delle Province.
Interventi regionali, locali e contributi
La Regione realizza politiche di sostegno tramite intese istituzionali, accordi di programma, ricerca, documentazione, comunicazione, informazione, supporto e consulenza tecnica agli enti e alle associazioni operanti nel settore.
Sono previsti contributi per iniziative di rilievo locale a favore di Province, Comuni, Unioni di Comuni e organizzazioni di volontariato che operano per le vittime di reato e la prevenzione dei reati. I contributi coprono progettazione e attuazione, con limiti percentuali massimi e con esclusione di alcune spese non ammissibili.
Sono inoltre previsti interventi di rilievo regionale, anche con compartecipazione finanziaria, per progetti complessi di miglioramento della sicurezza o di qualificazione dei corpi di polizia locale, con eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
Fondazione per le vittime dei reati
La Regione è autorizzata a istituire o partecipare alla “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”. La partecipazione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica, alla previsione statutaria dell’ingresso di altri enti pubblici o privati e al perseguimento di finalità senza lucro.
La Fondazione interviene, su richiesta del sindaco del Comune interessato o di residenza della vittima, a favore delle vittime di reati non colposi da cui derivino morte o danno gravissimo, compresi gli appartenenti alle forze di polizia, con l’obiettivo di fronteggiare nell’immediatezza le situazioni di disagio personale o familiare. Non interviene se la vittima è compartecipe del reato. La Regione partecipa al fondo di dotazione e può erogare contributi annuali per funzionamento e attività.
Volontariato, Street Tutor e vigilanza privata
L’uso del volontariato è ammesso solo nel rispetto del Codice del Terzo settore e con funzione aggiuntiva, non sostitutiva, della polizia locale. I volontari operano sotto coordinamento della polizia locale, previo corso di formazione, assenza di condizioni ostative e adeguata assicurazione. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato non discriminatorie.
La disciplina consente anche l’impiego di addetti ai servizi di controllo come “Street Tutor” per la prevenzione dei rischi e la mediazione dei conflitti negli spazi vicini a locali ed eventi pubblici, previo titolo autorizzatorio comunale valido su tutto il territorio regionale e formazione specifica. Le relative direttive sono fissate dalla Giunta regionale e si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.
Gli istituti di vigilanza privata possono integrare l’attività di polizia locale solo come vigilanza meramente aggiuntiva e subordinata al comando della polizia locale, con direttive regionali di uniformazione.
Funzioni della polizia locale, corpi e servizi
Le funzioni di polizia locale comprendono vigilanza, controllo e attività sanzionatorie finalizzate alla sicurezza del territorio e alla legalità. Sono esercitate da corpi e servizi istituiti negli enti locali.
Per i Comuni e le Unioni di Comuni, la legge individua ambiti prioritari come polizia amministrativa e giudiziaria, stradale, commerciale, edilizia, tributaria, soccorso in calamità e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per Province e Città metropolitana si prevedono prioritariamente attività di polizia ambientale e ittico-venatoria, oltre al soccorso in emergenza e alle altre funzioni di competenza.
Se la funzione è gestita in forma associata, l’atto di conferimento deve prevedere un organo composto da tutti i sindaci aderenti o loro delegati con funzioni di indirizzo e vigilanza, nonché i criteri di riparto di entrate e spese.
I corpi devono rispettare standard minimi e, se i requisiti non sussistono, le strutture sono costituite in servizi. La Regione effettua un monitoraggio quadriennale e promuove la composizione di eventuali conflitti tra enti che ostacolino la costituzione o stabilità dei corpi.
Standard, organizzazione e figura del comandante
La legge richiede corpi di polizia locale strutturati per garantire continuità del servizio tutto l’anno, con un numero minimo di addetti a tempo indeterminato non inferiore a trenta, salvo deroghe. Gli standard quantitativi riguardano il rapporto popolazione/addetti e il numero minimo di ore di servizio; quelli qualitativi attengono all’efficacia, efficienza e al modello di polizia di comunità.
La Giunta regionale definisce gli standard, i rapporti tra i due tipi di standard e i criteri di deroga. I corpi già riconosciuti mantengono lo status in caso di processi aggregativi fino al successivo monitoraggio.
Il comandante è responsabile di gestione, addestramento, disciplina e impiego tecnico-operativo del corpo, risponde al sindaco o al presidente della Provincia e può ricevere direttive dall’organo politico competente. Deve essere persona di comprovata esperienza; assume lo status di appartenente alla polizia locale e riveste la qualifica apicale dell’ente. Nei corpi intercomunali, in assenza di nomina entro sei mesi, la funzione passa alla figura apicale dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura con più addetti a tempo indeterminato.
Strutture regionali di supporto, elenchi e mappature
Presso la struttura regionale competente è istituito un elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, accessibile a chi abbia frequentato un percorso formativo regionale. Esiste anche un elenco di soggetti che hanno superato un percorso formativo preparatorio al ruolo di comandante, anche in collaborazione con le università.
È inoltre previsto l’Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER), per mappare competenze professionali e strumentazioni dei corpi e servizi sul territorio e favorire condivisione e scambio di risorse.
La Regione promuove collaborazione, mutuo supporto, scambio informativo e uso di modulistica uniforme tra le strutture di polizia locale, anche per interventi in caso di calamità e gravi emergenze mediante coordinamento regionale. Sono inoltre promossi accordi con le autorità statali per l’interscambio operativo.
Formazione, scuola interregionale e corso-concorso unico
La Regione partecipa alla Fondazione “Scuola interregionale di polizia locale” con Toscana e Liguria, con sede a Modena, per programmare e realizzare la formazione obbligatoria, l’aggiornamento professionale e altre iniziative di qualificazione.
La Fondazione persegue finalità di formazione, ricerca, sviluppo del patrimonio tecnico-scientifico, sperimentazione didattica, corsi anche a distanza e collaborazioni nazionali e internazionali. L’offerta formativa genera crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale, utili nelle procedure di accesso e selezione.
È previsto anche un corso-concorso unico regionale per selezionare personale di polizia locale sulla base dei fabbisogni degli enti convenzionati. La graduatoria finale è utilizzabile dagli enti locali aderenti; il bando può prevedere un contributo di partecipazione e la Regione concorre ai costi della formazione tramite i finanziamenti dedicati.
Segni distintivi, strumenti di autotutela e dotazioni
La Giunta regionale disciplina uniformi, distintivi di grado, segni distintivi, mezzi e strumenti operativi, con efficacia dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale, salvo termine di adeguamento. Le caratteristiche devono essere nettamente distinguibili da quelle delle forze dell’ordine e dell’esercito.
La Regione consente strumenti di autotutela quali bastone estensibile e spray irritante, oltre a manette, giubbotti antitaglio, antiproiettile, caschi e altri dispositivi utili, nel rispetto della normativa nazionale e della regolamentazione interna del corpo o servizio.
Valorizzazione dell’immagine e benessere degli operatori
È istituita la giornata regionale della polizia locale, il secondo venerdì di maggio. La Regione può realizzare iniziative di valorizzazione dell’immagine della polizia locale e promuovere, anche mediante raccomandazioni tecniche, attività di comunicazione verso i cittadini.
La legge dedica anche specifiche misure al benessere psico-fisico degli operatori: formazione sui rischi lavorativi, analisi e prevenzione dei rischi, supporto psicologico, strumenti sperimentali e convenzioni con altri soggetti. I comandi possono attivare percorsi formativi per migliorare la sicurezza degli addetti.
Regime finanziario e copertura
Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti annuali del bilancio regionale e con le eventuali modifiche di bilancio necessarie. Per alcune spese legate al fondo per gli oneri di difesa e al corso-concorso unico, la norma richiama espressamente la copertura per gli esercizi 2018-2020 e, per gli esercizi successivi, le ordinarie autorizzazioni di bilancio annuali.
Disposizioni transitorie, disapplicazioni e ambito temporale di utilità
L’assunzione di nuovi addetti è subordinata al raggiungimento di una dotazione organica effettivamente coperta di almeno tre addetti, di cui uno al coordinamento e controllo. La Regione monitora costantemente la costituzione e il funzionamento dei corpi.
La legge disapplica nel territorio regionale alcune disposizioni della legge statale n. 65 del 1986 in materia di polizia municipale. Sono inoltre presenti numerose abrogazioni interne.
Nel complesso, il testo mantiene una rilevanza attuale soprattutto per l’assetto della polizia locale, la formazione, le collaborazioni e i contributi regionali; risultano invece obsolete le parti riferite a esercizi finanziari già conclusi, a norme espressamente abrogate o a disposizioni transitorie ormai esaurite.
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