L.R. Emilia-Romagna 26/2003
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna funzioni, procedure, pianificazione, controlli e sanzioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante con sostanze pericolose, in coordinamento con il d.lgs. 105/2015. Attribuisce ruolo centrale ad ARPAE e prevede misure su notifiche, schede tecniche, rapporti di sicurezza, pianificazione urbanistica e ispezioni. Alcune disposizioni risultano abrogate o di rilievo transitorio.
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con sostanze pericolose
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con sostanze pericolose in Emilia-Romagna
La legge disciplina l’organizzazione amministrativa regionale per il controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi a determinate sostanze pericolose. L’ambito è quello della Regione Emilia-Romagna e il testo si coordina con il d.lgs. 105/2015 e con la normativa statale e regionale richiamata.
Ambito di applicazione e quadro normativo
La disciplina si applica agli stabilimenti ricompresi nell’art. 2 del d.lgs. 105/2015, nel rispetto dei limiti ed esclusioni previsti da tale decreto. Per quanto non regolato dalla legge regionale, si applicano le disposizioni del d.lgs. 105/2015, comprese le definizioni contenute nell’art. 3.
Funzioni della Regione e indirizzo generale
La Regione esercita funzioni di coordinamento e indirizzo per garantire un’applicazione omogenea della normativa sui rischi di incidente rilevante. In particolare:
- la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, sentita la Commissione consiliare competente;
- l’amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni sull’applicazione della legge, anche per favorire lo scambio informativo in materia di prevenzione e adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal d.lgs. 105/2015.
Ruolo di ARPAE
Le funzioni amministrative relative agli stabilimenti di soglia inferiore e quelle già conferite alla Regione ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 112/1998 sono esercitate dalla Regione tramite ARPAE. L’Agenzia opera nel rispetto della normativa vigente e delle direttive regionali.
Per gli stabilimenti di soglia superiore:
- la valutazione del rapporto di sicurezza e le ispezioni sono esercitate solo dopo il perfezionamento della procedura prevista dall’art. 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998;
- ARPAE si avvale del Comitato previsto dalla legge regionale per la valutazione della scheda tecnica;
- per il rapporto di sicurezza e le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore si avvale del Comitato previsto dal d.lgs. 105/2015.
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
È istituito un Comitato tecnico di valutazione dei rischi, composto da rappresentanti di ARPAE, Vigili del fuoco, Regione, INAIL, Comune, ASL e comando provinciale dei Vigili del fuoco competente. Per ciascun componente è previsto un supplente.
Il Comitato:
- può avvalersi di supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche;
- può convocare il gestore quando lo ritenga necessario;
- è nominato dal dirigente regionale competente;
- è presieduto dal direttore generale di ARPAE;
- è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti;
- decide a maggioranza dei presenti;
- esprime un parere vincolante;
- ha regolamento interno e sede definiti dalla Regione.
La partecipazione è gratuita, senza rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
Procedimento amministrativo, valutazioni e oneri
Ricevuto il parere del Comitato competente e svolte le valutazioni necessarie, ARPAE:
- conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
- rilascia il nulla osta di fattibilità o adotta gli altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente, nei casi di nuovi stabilimenti o modifiche che aggravano il rischio.
La valutazione positiva di ARPAE abilita all’esercizio dell’attività.
Le tariffe istruttorie sono a carico del gestore e sono determinate secondo l’art. 30 del d.lgs. 105/2015; la Giunta regionale indica i criteri di assegnazione delle somme.
Adempimenti dei gestori
Per gli stabilimenti di soglia inferiore il gestore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche elettronica, che dimostri l’identificazione dei pericoli e la valutazione di probabilità e gravità. La Regione definisce con direttiva modulistica, tempi di presentazione e criteri di valutazione.
Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la valutazione, anche ad ARPAE in formato elettronico.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore trasmette ad ARPAE anche notifiche e comunicazioni di modifiche che possano aggravare il rischio, secondo il d.lgs. 105/2015.
Effetto domino e stabilimenti a elevata concentrazione
La Regione, nell’ambito del Comitato previsto dal d.lgs. 105/2015, esprime l’accordo:
- per individuare stabilimenti o gruppi di stabilimenti, di soglia inferiore o superiore, tra i quali esiste effetto domino;
- per individuare aree soggette a effetto domino caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti.
In tali casi coordina lo scambio di informazioni e, se vi sono criticità nella gestione delle emergenze, nel controllo dell’urbanizzazione o nell’informazione alla popolazione, può richiedere uno studio di sicurezza integrato d’area.
Misure di semplificazione
Per i nuovi stabilimenti, se il progetto è sottoposto anche a VIA ai sensi della legge regionale n. 9/1999, il procedimento di VIA comprende il nulla osta di fattibilità previsto dal d.lgs. 105/2015.
La Regione definisce inoltre le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive.
Pianificazione di emergenza e consultazione del pubblico
Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore predispone il piano di emergenza interno secondo il d.lgs. 105/2015.
La Regione esprime l’intesa con il Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno, nel rispetto della normativa statale.
Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dal d.lgs. 105/2015.
Pianificazione urbanistica e aree di danno
Province e Comuni interessati dalla presenza o prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono adeguare PTCP e piani urbanistici generali ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 105/2015, secondo le linee guida ministeriali. Fino all’adozione delle linee guida continuano ad applicarsi i criteri del previgente decreto ministeriale e le disposizioni regionali richiamate.
In attesa dell’adeguamento:
- le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno;
- i Comuni possono fare lo stesso se le aree non siano già individuate dal PTCP o dall’atto provinciale;
- decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge senza che Province e Comuni abbiano provveduto, interviene la Regione con le modalità previste dalla legge regionale n. 3/1999.
Gli atti di individuazione delle aree di danno devono conformarsi alle linee guida ministeriali; fino alla loro adozione valgono i criteri del previgente decreto ministeriale. Può essere richiesto il parere del Comitato competente.
Norme di salvaguardia urbanistica
Fino all’adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale oppure le aree di danno già delimitate restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi del d.lgs. 334/1999, per la compatibilità delle categorie territoriali e il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
Il Comitato competente esprime parere preventivo e vincolante, entro 45 giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi, salvo gli interventi esclusi.
Sono esclusi gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non aumentano l’esposizione al rischio e che non comportano:
- aumento di unità immobiliari, carico urbanistico o superfici utili;
- ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
- ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
- potenziamento di linee elettriche aeree.
Pubblicità degli stabilimenti
La Regione pubblica sul proprio sito l’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore presenti nel territorio regionale. ARPAE trasmette le informazioni necessarie e la Regione comunica poi al Ministero competente i dati richiesti anche in ambito europeo.
Ispezioni e controlli
Per gli stabilimenti di soglia inferiore le ispezioni ordinarie sono:
- pianificate con un piano regionale pluriennale, riesaminato annualmente e comunicato al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno;
- programmate con un programma annuale predisposto da ARPAE d’intesa con la Regione e comunicato al Ministero entro il 28 febbraio;
- disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore;
- svolte di norma da una commissione ispettiva composta da tre ispettori di ARPAE, Vigili del fuoco e INAIL.
Le procedure ispettive sono definite con direttiva regionale; ARPAE può avvalersi del Comitato competente e possono essere stipulati accordi con Vigili del fuoco e INAIL.
Se il sistema di gestione della sicurezza è inidoneo, ARPAE prescrive gli adempimenti e i tempi di adeguamento e, in caso di inadempienza, dispone la sospensione dell’attività.
Dopo un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE raccoglie le informazioni necessarie, assicura le azioni correttive del gestore e formula raccomandazioni preventive.
Sanzioni
ARPAE irroga e introita le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 105/2015.
Se la scheda tecnica non è presentata o non sono rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle misure integrative prescritte, ARPAE diffida il gestore a regolarizzare la situazione entro un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile per giustificati e comprovati motivi. Se l’adempimento non avviene, dispone la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento e comunque per non più di sei mesi.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Le istruttorie tecniche relative ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge restano concluse secondo la disciplina previgente del d.lgs. 334/1999.
Sono inoltre abrogate la legge regionale n. 13/1991 e le altre disposizioni regionali espressamente indicate come abrogate nel testo consolidato. Risultano anche abrogati gli articoli 9, 17 e 18 del testo consolidato riportato.
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