L.R. Emilia-Romagna 28/2003
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Emilia-Romagna che, per l’esercizio 2004 (e in un caso anche 2005), autorizza e rialloca numerose spese su sistemi informativi, agricoltura, montagna, ambiente, trasporti, sanità, scuola, cultura, turismo, sociale e personale. Entra in vigore il 1° gennaio 2004 ed è sostanzialmente limitata al bilancio 2004-2006, quindi oggi è da considerarsi obsoleta.
Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2004
Legge finanziaria regionale 2004 dell’Emilia-Romagna
La legge reca il provvedimento finanziario regionale collegato al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Emilia-Romagna. La disciplina consiste soprattutto in autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti, riduzioni e riallocazioni di fondi per molteplici settori regionali, con efficacia principalmente riferita all’esercizio 2004 e, per pochi interventi, anche al 2005.
Ambito generale e struttura finanziaria
Il provvedimento autorizza o modifica stanziamenti di spesa a valere su specifici capitoli di bilancio e unità previsionali di base, per interventi riconducibili a politiche regionali già previste da leggi settoriali vigenti. In un caso è prevista una partecipazione all’aumento di capitale di una società partecipata regionale; in un altro, la legge disciplina un intervento straordinario a favore della prima casa di abitazione per il solo anno 2004.
Sistemi informativi e cartografia regionale
Sono finanziate le attività di automazione e manutenzione del sistema informativo regionale, nonché lo sviluppo del sistema informativo regionale e del sistema informativo agricolo regionale. Sono inoltre previsti fondi per la cartografia regionale di base e tematica, compresi i sistemi informativi geografici e le attività geologiche, pedologiche e di rischio geonaturale. Il piano telematico regionale riceve una quota molto rilevante di risorse per il 2004.
Montagna, forestazione e bonifica
La legge rifinanzia il Fondo regionale per la montagna per opere e interventi di interesse per le aree montane. Stanzia risorse per interventi di forestazione e per la manutenzione straordinaria degli interventi forestali. Nel settore delle bonifiche e dell’irrigazione finanzia sia il ripristino delle opere danneggiate da eventi atmosferici eccezionali sia la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica.
Agricoltura, garanzie collettive e cooperative
Sono previsti contributi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli, viticoli, olivicoli e per l’acquisto di macchine e strutture mobili, con contestuale riduzione di pari importo di precedenti autorizzazioni di spesa. Sono inoltre finanziati i consorzi fidi e le cooperative di garanzia nel settore agricolo, nonché interventi di assistenza tecnica-finanziaria. Per il settore cooperativo sono previsti contributi per promozione, qualificazione, progettazione e rafforzamento del fondo consortile del consorzio fidi regionale.
Sviluppo economico, artigianato, pesca e turismo
Sono finanziati gli interventi per la localizzazione di impianti produttivi nei programmi d’area, il sostegno all’artigianato, la valorizzazione delle attività ittiche e il turismo. In materia turistica la legge prevede soprattutto risorse per l’attuazione del piano annuale di promozione e per il cofinanziamento di progetti di promozione e commercializzazione turistica, con una quota imputata anche al 2005. Sono inoltre finanziati gli interventi sulle strutture turistiche e la partecipazione regionale alla ricapitalizzazione di Terme di Castrocaro S.p.A.
Ambiente, opere idrauliche, porti e trasporti
La legge stanzia fondi per la conservazione della natura, per il controllo degli inquinamenti atmosferici e idrici, per interventi idraulici nei corsi d’acqua regionali, per i porti regionali e comunali, per l’ARNI e per gli investimenti nel trasporto pubblico locale e nella mobilità urbana. È inoltre previsto un importante finanziamento per la viabilità di interesse regionale, comprensivo di una nuova voce per interventi dovuti a eventi eccezionali o calamitosi.
Emergenze, tutela animali, sociale, scuola e università
Sono previsti fondi per la protezione civile e gli interventi urgenti in caso di calamità, per gli indennizzi alle imprese agricole danneggiate da cani inselvatichiti o altri predatori, per il fondo sociale regionale, per l’edilizia scolastica urgente e per l’edilizia universitaria. Sono inoltre finanziati interventi per la formazione professionale, per la Fondazione Arturo Toscanini, per il recupero di immobili di valore storico-culturale e per iniziative regionali a favore dei giovani.
Sanità e aziende sanitarie
La legge finanzia interventi di supporto e promozione nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione e disciplina un ampio programma di ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie, da distribuire in dieci anni sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003. La Giunta regionale è autorizzata a definire criteri e modalità di attribuzione e ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Personale e disposizioni finali
Sono dettate norme sul personale, tra cui il rinvio di risorse per assunzioni a tempo indeterminato al 2004, l’applicazione transitoria di disposizioni già vigenti e l’ampliamento, per finalità istituzionali, della possibilità di richiedere personale in comando anche da soggetti privati gestori di servizi di interesse generale. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
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