L.R. Emilia-Romagna 25/2003
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina ruolo, funzioni, nomina, incompatibilità, durata, relazioni e organizzazione del Difensore civico regionale in Emilia-Romagna, con poteri di intervento su amministrazioni regionali, enti controllati, sanità, concessionari e, su convenzione, enti locali. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; abroga la L.R. 15/1995.
Disciplina del Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna
Disciplina del Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna
La legge regola l’istituto del Difensore civico regionale, quale presidio di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio dell’Emilia-Romagna e definisce funzioni, modalità di intervento, elezione, incompatibilità, durata dell’incarico, relazioni istituzionali e organizzazione del supporto.
Finalità e ruolo istituzionale
Il Difensore civico regionale ha la funzione di rafforzare e completare il sistema di tutela e garanzia del cittadino verso la pubblica amministrazione, promuovendo buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. L’attività deve conformarsi ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. La Regione ne assicura autonomia, libertà e indipendenza, senza dipendenza gerarchica o funzionale, e mette a disposizione risorse umane e strumentali adeguate.
Ambito delle funzioni e soggetti coinvolti
Il Difensore civico interviene a tutela di chiunque abbia un interesse diretto e degli interessi collettivi e diffusi rispetto a provvedimenti, atti, fatti o comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti da:
- amministrazione regionale;
- enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o vigilati/controllati dalla Regione;
- aziende sanitarie locali e ospedaliere;
- concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
- enti locali, singoli o associati, solo su loro richiesta e previa convenzione approvata dai rispettivi organi consiliari.
Egli esercita anche le funzioni previste da leggi statali e regionali e può svolgere iniziative di mediazione e conciliazione, con particolare attenzione alla tutela delle persone socialmente deboli. Può inoltre segnalare disfunzioni presso altre pubbliche amministrazioni e sollecitarne la collaborazione. Nei confronti di soggetti pubblici o privati operanti in materie di competenza regionale, nonché di società, associazioni o consorzi partecipati dalla Regione, può chiedere notizie, documenti e chiarimenti; permangono solo gli obblighi già previsti dalle leggi vigenti verso l’amministrazione regionale.
Attivazione dell’intervento e limiti
L’intervento può essere attivato:
- su richiesta di singoli interessati, enti, associazioni o formazioni sociali, dopo ragionevoli tentativi di rimozione dei ritardi o delle disfunzioni;
- se la legge prevede una risposta a un’istanza, dopo che l’interessato abbia invitato l’amministrazione a provvedere da almeno trenta giorni;
- d’ufficio, soprattutto per casi analoghi a quelli già trattati.
L’istanza può essere presentata per iscritto o raccolta a verbale. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude il reclamo al Difensore civico. L’intervento è possibile anche su atti definitivi o procedimenti conclusi. Non può invece essere chiesto da soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti interessati, se la tutela riguarda posizioni connesse al rapporto di lavoro, né dai consiglieri regionali.
Procedimento, poteri istruttori e mediazione
Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo, verificando in particolare i casi di mancata risposta e le motivazioni del diniego a richieste di dati e informazioni. Se ritiene fondato il reclamo o decide di procedere d’ufficio, richiede alle amministrazioni o ai soggetti interessati le informazioni e i chiarimenti necessari.
In caso di mancata risposta o di risposta insufficiente, può:
- chiedere l’esame congiunto della pratica;
- disporre accertamenti presso gli uffici;
- chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, se l’atto dovuto è stato omesso illegittimamente;
- esaminare e ottenere copia dei documenti relativi all’oggetto dell’intervento.
Il responsabile del procedimento convocato all’esame congiunto deve presentarsi e, entro venti giorni, fornire informazioni, chiarimenti e documenti oppure motivare il dissenso rispetto alle valutazioni del Difensore civico. Quest’ultimo può convocare anche il presentatore dell’istanza e il responsabile del procedimento per tentare una mediazione. Conclusa l’istruttoria, formula rilievi all’amministrazione o ai soggetti interessati e può fissare un termine per la definizione del procedimento; se il termine scade infruttuosamente, può comunicare l’inadempimento ai competenti organi regionali. Gli interessati devono essere informati dell’andamento e dell’esito dell’intervento, con l’indicazione delle eventuali azioni esperibili.
Il segreto d’ufficio non può essergli opposto; egli è però tenuto al segreto sulle notizie riservate o segrete secondo la legge.
Interventi disciplinari e segnalazioni
Se un dipendente ostacola, impedisce o ritarda l’azione del Difensore civico, quest’ultimo può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l’attivazione del procedimento disciplinare. L’amministrazione deve assumere determinazioni motivate e comunicarle al Difensore civico. In generale, egli segnala irregolarità, carenze, omissioni, abusi e ritardi, sollecitando collaborazione e indicando anche i soggetti che abbiano violato i doveri d’ufficio ai fini dell’eventuale apertura del procedimento disciplinare.
Requisiti, elezione, incompatibilità e durata
Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità, in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale e di adeguata esperienza, maturata per almeno cinque anni in funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico, istituzionale, economico o sociale.
L’elezione spetta al Consiglio regionale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può presentare una candidatura motivata con curriculum. È richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; dopo una serie di votazioni senza esito, l’elezione prosegue nella seduta successiva con quorum ridotto alla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Non sono eleggibili, tra gli altri:
- membri del Governo e componenti degli organi esecutivi di Regione, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni;
- sindaci, assessori comunali, presidenti di consigli circoscrizionali e direttori di aziende sanitarie;
- parlamentari nazionali o europei e amministratori locali elettivi;
- dirigenti di partiti politici o associazioni sindacali o di categoria;
- componenti di organismi di vigilanza o parere sugli enti interessati e funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
- amministratori di enti o imprese che ricevono sovvenzioni regionali.
Chi abbia ricoperto le cariche indicate alle lettere a), c) ed e) può essere eletto solo dopo tre anni dalla cessazione. L’incarico è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, e con attività commerciali, imprenditoriali o professionali che possano generare conflitto di interessi.
Il mandato dura cinque anni e non è rinnovabile. È prevista la rinuncia con preavviso scritto di almeno tre mesi ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali. La revoca è possibile per gravi motivi mediante mozione di censura motivata approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati. La decadenza è dichiarata se sopravvengono cause di ineleggibilità o incompatibilità non rimosse entro venti giorni. In caso di cessazione anticipata, la nuova elezione va iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
Relazioni, pubblicità e controllo politico-istituzionale
Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico trasmette una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con osservazioni e proposte. La relazione è inoltrata ai consiglieri regionali e, se riguarda interventi su enti rientranti nell’ambito della legge, anche ai loro rappresentanti.
Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione entro due mesi, assumendo le determinazioni ritenute opportune e invitando gli organi statutari regionali ad adottare le misure necessarie. Nei casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico può trasmettere relazioni straordinarie in qualsiasi momento e rendere pubblici i risultati delle proprie attività. Relazione annuale e relazioni straordinarie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e rese note con altre modalità opportune.
Rapporti con enti locali, garanti e Co.Re.Com.
Per gli enti locali, la convenzione deve essere richiesta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che la approva d’intesa con il Difensore civico.
Il Difensore civico regionale convoca riunioni periodiche con i difensori civici provinciali e comunali per coordinare l’attività, evitare sovrapposizioni, verificare l’attuazione della tutela civica a livello locale e promuovere lo sviluppo della difesa civica su tutto il territorio regionale.
È inoltre prevista la reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune e il coordinamento con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con il Co.Re.Com., anche per la vigilanza sui mezzi di comunicazione e per le segnalazioni agli organi competenti.
Aspetti organizzativi, sede e risorse
Il Difensore civico ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definisce, sentiti i soggetti di garanzia interessati, la dotazione organica e le professionalità necessarie, nonché il conferimento degli incarichi di responsabilità o dirigenziali della struttura di supporto.
Il Difensore civico può richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, e può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza nei limiti delle risorse previste dal programma approvato. In caso di mancata elezione degli altri garanti regionali richiamati dalla legge, le relative funzioni possono essere esercitate temporaneamente dal Difensore civico per un massimo di tre mesi, sulla base di delibera dell’Ufficio di Presidenza.
Programmazione e indennità
Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario. L’Ufficio di Presidenza lo esamina e approva, determinando i mezzi e le risorse da iscrivere nel bilancio del Consiglio. Nell’ambito del programma approvato, il Difensore civico dispone di autonomia gestionale e organizzativa; le determine e i provvedimenti di liquidazione sono di competenza del dirigente della struttura di supporto.
Al Difensore civico spetta un’indennità mensile di funzione pari al 45% dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali, per dodici mensilità annue, oltre al trattamento di missione.
Norme finanziarie e transitorie
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con gli stanziamenti del bilancio regionale secondo la normativa contabile richiamata. In sede transitoria, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale deve procedere all’elezione del nuovo Difensore civico regionale.
Abrogazioni ed entrata in vigore
È abrogata la legge regionale 21 marzo 1995, n. 15, insieme a ogni disposizione incompatibile con la nuova disciplina. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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