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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10306/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello (disposta dalla Corte territoriale per tardività). La censura principale era la mancata osservanza del termine di deposito della motivazione indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado: secondo la difesa la motivazione sarebbe stata depositata tardivamente (22 gennaio 2024, 61° giorno dalla lettura del dispositivo del 22 novembre 2023), con conseguente diritto all'avviso di deposito ex art. 544, comma terzo, c.p.p., non notificato all'imputato. Inoltre la difesa eccepiva l'omessa risposta all'istanza PEC con la quale era stata richiesta copia della sentenza e l'indicazione dell'eventuale termine riservato per il deposito della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha accertato che la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata il 22 gennaio 2024, entro il termine di 60 giorni stabilito nel dispositivo (il termine scadeva il 21 gennaio 2024, domenica, quindi il deposito del successivo lunedì 22 è tempestivo secondo il principio delle Sezioni Unite). Perciò non era dovuta la comunicazione/avviso di deposito e non sussisteva alcun diritto dell'imputato a ricevere quell'avviso o informazioni sulla data di deposito. Il termine per proporre appello è decorrente dal 22 gennaio 2024 ed, aumentato di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, scadeva il 22 marzo 2024; l'appello depositato il 22 settembre 2024 è quindi tardivo e inammissibile. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione al termine di deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la motivazione è stata depositata entro il termine indicato nel dispositivo.

  • art. 544, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che l'avviso di deposito previsto dall'art. 544, comma terzo, è dovuto soltanto quando la motivazione viene depositata oltre il termine espressamente indicato nel dispositivo; se il deposito è tempestivo non è richiesta la notificazione/comunicazione dell'avviso.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Ha incrementato il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello di ulteriori 15 giorni, computo che la Corte ha applicato per fissare la scadenza dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la misura applicata alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione di profili di colpa.

  • Sez. U., n. 155 del 29/09/2011 (principio)

    Principio secondo cui, se il termine per il deposito scade in giorno festivo, il deposito nel primo giorno utile successivo è tempestivo; la Corte lo ha applicato per ritenere valido il deposito del 22 gennaio 2024.

Massime di principio

  • Se il termine espresso nel dispositivo per il deposito della motivazione scade in un giorno festivo, il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo è considerato tempestivo e non richiede l'avviso di deposito ex art. 544 c.p.p.
  • L'obbligo di notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito sussiste solo quando la motivazione viene depositata oltre il termine indicato nel dispositivo: l'assenza di tale avviso non automatizza la nullità se il deposito è tempestivo.
  • I termini per proporre appello si computano a partire dalla data effettiva di deposito della motivazione (quella indicata nel dispositivo), applicando eventuali maggiorazioni previste dalla legge (es. art. 585, comma 1-bis); un deposito oltre tale termine rende l'appello inammissibile.
  • La richiesta di accesso o copia della sentenza/istanze inviate via PEC immediatamente dopo la lettura del dispositivo non crea di per sé un diritto a un avviso o a una diversa decorrenza dei termini d'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità per tardività possono essere applicate sanzioni economiche e condanne alle spese anche ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergano profili di colpa nella condotta del ricorrente o del difensore.

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