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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10536/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermò la condanna per il reato di evasione. Denuncia: (1) vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., perché la corte d'appello non avrebbe colmato le lacune già censurate dalla Cassazione nella pronuncia precedente e non avrebbe provato la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; (2) travisamento della prova relativamente al riconoscimento operato dagli operatori di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza e omessa considerazione degli esiti negativi della perquisizione; (3) omissione di ogni valutazione sul filmato (DVD) allegato agli atti; (4) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157-161 c.p.) non avendo considerato la nota difensiva che allegava la prescrizione maturata al 16/01/2021.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia svolto una adeguata e non illogica valutazione delle emergenze probatorie, valorizzando riconoscimenti effettuati da quattro operatori di P.G., le discordanti dichiarazioni dello «alternativamente indicato» (Giovanni Zambito) e altri elementi logico-fattuali. La Corte di legittimità ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione (non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice del merito), i criteri di valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza) e le stringenti condizioni per far valere il vizio del «travisamento» della prova. Quanto alla prescrizione, ha dichiarato che non è maturata considerata la data del fatto (16/07/2013) e la recidiva reiterata che incide sul computo, con conseguente conferma della condanna.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e)

    Indica i motivi di ricorso in cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità nel sindacare valutazioni di fatto e la necessità che il vizio di motivazione sia manifesto.

  • art. 617, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle censure sulla motivazione; la Corte osserva che il giudice di merito deve svolgere piena e logica motivazione, ma la Cassazione non può rianalizzare i fatti.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai vizi di motivazione e al corretto svolgimento del giudizio d'appello; la Corte valuta la completezza argomentativa della motivazione di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Stabilisce i requisiti della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha applicato questo parametro richiedendo al giudice di merito un ragionamento probatorio logico e coerente che porti oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 191, 234 cod. proc. pen.

    Richiamate nel quadro delle regole probatorie e del procedimento; contestualizzano i limiti di apprezzamento delle fonti di prova da parte della Cassazione.

  • art. 157-161 cod. pen.

    Norme concernenti la prescrizione e il suo computo, ivi compreso l'effetto della recidiva reiterata. La Corte ha ritenuto che, con la recidiva e gli atti interruttivi, la prescrizione non fosse maturata.

  • art. 533 cod. proc. pen., comma 1

    Parametro del giudizio di colpevolezza 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte ha ricordato che impone un metodo dialettico di verifica delle ipotesi alternative e richiede che il convincimento escluda soluzioni alternative ragionevoli.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte da parte del P.M. (Avvocato Generale) in sede di Cassazione; disciplina le forme di partecipazione del pubblico ministero nel procedimento di legittimità.

  • art. 597 e art. 581 c.p.p. (richiamati in motivazione)

    Richiamati per delimitare l'oggetto dell'appello e il dovere del giudice di secondo grado di trattare le doglianze proposte, precisando che l'appello attribuisce cognizione limitata ai punti impugnati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione: non può rivedere i fatti o sostituirsi al giudice del merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
  • In presenza di prova indiziaria la condanna richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che il ragionamento probatorio escluda, oltre ogni ragionevole dubbio, alternative ragionevoli.
  • La denuncia di travisamento della prova in cassazione richiede la dimostrazione puntuale che il giudice si sia basato su una prova inesistente o su una rappresentazione oggettivamente difforme dal contenuto degli atti; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti.
  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice del merito può ri-esaminare liberamente le prove e ricostruire i fatti, salvo non ripetere il percorso logico già censurato; la sua valutazione resta insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
  • La maturazione della prescrizione va valutata con attenzione al tempus commissi delicti e agli effetti aggravanti/speciali (es. recidiva reiterata) e agli eventuali atti interruttivi: eccezioni di prescrizione devono essere analiticamente fondate e comprovate.
  • Il riconoscimento dell'imputato su filmati da parte di agenti di P.G. costituisce indizio grave e preciso, ma la sua valutazione sulla attendibilità è compito del giudice di merito e non sovrapponibile al sindacato di legittimità salvo macroscopici vizi motivazionali.

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