Cassazione Penale, Sentenza n. 10536/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermò la condanna per il reato di evasione. Denuncia: (1) vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., perché la corte d'appello non avrebbe colmato le lacune già censurate dalla Cassazione nella pronuncia precedente e non avrebbe provato la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; (2) travisamento della prova relativamente al riconoscimento operato dagli operatori di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza e omessa considerazione degli esiti negativi della perquisizione; (3) omissione di ogni valutazione sul filmato (DVD) allegato agli atti; (4) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157-161 c.p.) non avendo considerato la nota difensiva che allegava la prescrizione maturata al 16/01/2021.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia svolto una adeguata e non illogica valutazione delle emergenze probatorie, valorizzando riconoscimenti effettuati da quattro operatori di P.G., le discordanti dichiarazioni dello «alternativamente indicato» (Giovanni Zambito) e altri elementi logico-fattuali. La Corte di legittimità ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione (non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice del merito), i criteri di valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza) e le stringenti condizioni per far valere il vizio del «travisamento» della prova. Quanto alla prescrizione, ha dichiarato che non è maturata considerata la data del fatto (16/07/2013) e la recidiva reiterata che incide sul computo, con conseguente conferma della condanna.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e)
Indica i motivi di ricorso in cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità nel sindacare valutazioni di fatto e la necessità che il vizio di motivazione sia manifesto.
art. 617, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione alle censure sulla motivazione; la Corte osserva che il giudice di merito deve svolgere piena e logica motivazione, ma la Cassazione non può rianalizzare i fatti.
art. 526 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai vizi di motivazione e al corretto svolgimento del giudizio d'appello; la Corte valuta la completezza argomentativa della motivazione di merito.
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce i requisiti della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha applicato questo parametro richiedendo al giudice di merito un ragionamento probatorio logico e coerente che porti oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 191, 234 cod. proc. pen.
Richiamate nel quadro delle regole probatorie e del procedimento; contestualizzano i limiti di apprezzamento delle fonti di prova da parte della Cassazione.
art. 157-161 cod. pen.
Norme concernenti la prescrizione e il suo computo, ivi compreso l'effetto della recidiva reiterata. La Corte ha ritenuto che, con la recidiva e gli atti interruttivi, la prescrizione non fosse maturata.
art. 533 cod. proc. pen., comma 1
Parametro del giudizio di colpevolezza 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte ha ricordato che impone un metodo dialettico di verifica delle ipotesi alternative e richiede che il convincimento escluda soluzioni alternative ragionevoli.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte da parte del P.M. (Avvocato Generale) in sede di Cassazione; disciplina le forme di partecipazione del pubblico ministero nel procedimento di legittimità.
art. 597 e art. 581 c.p.p. (richiamati in motivazione)
Richiamati per delimitare l'oggetto dell'appello e il dovere del giudice di secondo grado di trattare le doglianze proposte, precisando che l'appello attribuisce cognizione limitata ai punti impugnati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione: non può rivedere i fatti o sostituirsi al giudice del merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
- In presenza di prova indiziaria la condanna richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che il ragionamento probatorio escluda, oltre ogni ragionevole dubbio, alternative ragionevoli.
- La denuncia di travisamento della prova in cassazione richiede la dimostrazione puntuale che il giudice si sia basato su una prova inesistente o su una rappresentazione oggettivamente difforme dal contenuto degli atti; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti.
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice del merito può ri-esaminare liberamente le prove e ricostruire i fatti, salvo non ripetere il percorso logico già censurato; la sua valutazione resta insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
- La maturazione della prescrizione va valutata con attenzione al tempus commissi delicti e agli effetti aggravanti/speciali (es. recidiva reiterata) e agli eventuali atti interruttivi: eccezioni di prescrizione devono essere analiticamente fondate e comprovate.
- Il riconoscimento dell'imputato su filmati da parte di agenti di P.G. costituisce indizio grave e preciso, ma la sua valutazione sulla attendibilità è compito del giudice di merito e non sovrapponibile al sindacato di legittimità salvo macroscopici vizi motivazionali.
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