Cassazione Penale, Sentenza n. 35444/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari per i reati indicati (art. 629, commi primo e secondo e art. 628, comma terzo c.p.). Con un unico motivo il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta mancata valutazione da parte del riesame delle considerazioni del GIP sulla natura estemporanea del ruolo svolto dall'imputato e sulla carenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente riguardassero essenzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle circostanze di merito, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo che non emerga una violazione di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva dato adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione, fondando il giudizio prognostico sulla personalità del ricorrente e sulla sua vicinanza al circuito criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato (aggravanti riferite all'estorsione) richiamata per la qualificazione giuridica dei fatti.
art. 628 cod. pen.
Norma del codice penale (reato contestato in comma terzo) richiamata nella imputazione complessiva.
art. 274 cod. proc. pen.
Prevede il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come presupposto per le misure cautelari personali; nella sentenza si valuta che tale requisito possa essere apprezzato dal giudice di merito con un giudizio prognostico non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'accertamento di tali indizi spetta al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per la condanna a euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017 e altri precedenti)
Principio consolidato: la Corte di Cassazione non può revisionare la valutazione delle prove o della personalità dell'indagato operata dal giudice di merito; il sindacato è limitato a verificare la correttezza giuridica, l'assenza di violazioni di legge e l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non riesamina i fatti né riforma la valutazione del merito: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare puntualmente le norme violate o dimostrare incongruenze logiche evidenti nell'atto impugnato; generiche richieste di diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- L'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è oggetto di giudizio prognostico del giudice di merito e ben motivata può sostenere l'applicazione di misure anche se il GIP aveva avuto valutazioni diverse.
- La qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) rientrano nella sfera di apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non la diversa ponderazione degli indizi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze non meritorie, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), specie se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
- In casi analoghi è utile che il difensore: a) formuli censure precise di legge o indichi punti specifici di manifesta illogicità; b) evidenzi contraddizioni interne o incompatibilità con altri atti del processo; c) eviti censure meramente rivendicative di diversa valutazione probatoria.
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