Ordinanza n. 186/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) in via principale - del provvedimento emesso dal Responsabile del Settore Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Brescia in data 31 luglio 2025 prot. 268091/2025 con il quale è stato pronunziato il diniego definitivo alla richiesta di rilascio di permesso di costruire presentata il 26 agosto 2024 PE3135/2024 PG 278051, relativa ai lavori di recupero edificio rurale e realizzazione di un nuovo ponte carraio e pedonale ai sensi dell’art. 40-ter L.R. 12/05; - nonché l’annullamento degli atti e dei provvedimenti antecedenti presupposti e conseguenti comunque connessi con i provvedimenti qui impugnati ivi compresi: il preavviso di diniego trasmesso in data 19 maggio 2025 prot. 173791/2024, la richiesta di modifica progettuale del 28 ottobre 2025 prot. 356412/2024 ed il verbale e le conclusioni raggiunte dalla conferenza intersettoriale tenutasi in data 15 ottobre 2024 mai comunicata ai ricorrenti; B) in via graduata - l’annullamento dell’art. 6 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brescia così come richiamato nel provvedimento impugnato, nella parte in cui la stessa disposizione, vietando “modifiche ai corsi d’acqua, tra cui sovrappassi e alterazioni delle sponde se non per pubblica utilità”, subordina la realizzazione di ponti su corsi d’acqua di collegamento pedonale e carraio di fondi privati alla pubblica via ai soli casi di motivata pubblica utilità e di pericolo per la pubblica incolumità; nonché - per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per il recupero di un edificio rurale dismesso e la realizzazione di un ponte carraio e pedonale sul vaso Bova
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e comodatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo del permesso di costruire, gli atti presupposti e, in via subordinata, l’art. 6 delle NTA del PGT comunale. Il progetto riguardava il recupero di fabbricati rurali dismessi ai sensi dell’art. 40-ter della l.r. 12/2005 e la realizzazione di un ponte di collegamento con la pubblica via, separata dal compendio da un canale consortile. Sono stati dedotti: difetto di conoscenza e di motivazione per il richiamo agli esiti di una conferenza intersettoriale non comunicata; incompetenza del responsabile del SUE, sul presupposto che la valutazione dell’intervento spettasse al Consiglio comunale; erronea considerazione della servitù di passaggio temporanea e dell’assenza di interclusione del fondo; irrilevanza o acquisibilità d’ufficio della concessione relativa alla manomissione di manufatti sul demanio stradale; mancata richiesta istruttoria di elaborati sulle manovre di ingresso e uscita e sulla visibilità rispetto alla pista ciclabile; illegittimo rilievo della mancata acquisizione del parere della Soprintendenza; illegittimità della richiesta di modificare il progetto eliminando il ponte; erronea applicazione dell’art. 6 delle NTA, ritenuto non ostativo alla realizzazione del ponte o comunque irragionevole; illegittimità del diniego per mancata considerazione della compatibilità idraulica già riconosciuta dal Consorzio di bonifica. È stata inoltre chiesta la sospensione del diniego, prospettando il rischio di aggravamento delle condizioni statiche dell’edificio e l’impossibilità di eseguire interventi conservativi senza il nuovo accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini del riesame, negando una sospensione anticipatoria che consentisse l’immediato avvio dei lavori del ponte. Ha escluso, in sede sommaria, il vizio di incompetenza: al Consiglio comunale spetta la qualificazione concreta dell’intervento e la valutazione del pubblico interesse, mentre il responsabile del procedimento deve svolgere l’istruttoria e verificare condizioni di ammissibilità, legittimazione e presupposti, potendo ritenere non maturo il progetto per la sottoposizione all’organo politico. Il TAR ha tuttavia rilevato carenze istruttorie. Il Comune avrebbe dovuto acquisire o sollecitare, tramite lo Sportello unico per l’edilizia e anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso relativi al demanio stradale e alla tutela paesaggistico-culturale, nonché chiedere integrazioni sugli schemi di manovra e valutare prescrizioni tecniche per la visibilità sulla pista ciclabile. La presenza di altri sovrappassi sul canale rendeva inoltre necessaria una valutazione più approfondita, pur dovendosi considerare la diversa collocazione dell’opera rispetto all’incrocio stradale. L’art. 6 delle NTA, che consente modifiche ai corsi d’acqua e sovrappassi soltanto per esigenze di pubblica utilità o per evitare pericoli alla pubblica incolumità, doveva essere coordinato con la finalità di pubblico interesse perseguita dall’art. 40-ter l.r. 12/2005, mediante un bilanciamento tra rischio idraulico e recupero del patrimonio edilizio esistente; tale profilo non risultava adeguatamente istruito, anche alla luce del parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica. Doveva inoltre essere approfondito se il divieto di nuova costruzione previsto dall’art. 40-ter ostasse automaticamente alla realizzazione del ponte accessorio, oppure se il ponte potesse rientrare in un intervento pertinenziale o risultare funzionalmente necessario al recupero dell’edificio. Il TAR ha osservato che il riferimento esplicito a tale causa ostativa era stato sviluppato soprattutto nella memoria difensiva comunale, imponendo di chiarire se si trattasse di motivazione postuma o di specificazione di elementi già presenti. Anche i ricorrenti sono stati chiamati a collaborare, producendo soluzioni tecniche per la sicurezza della circolazione e chiarendo la possibilità di utilizzare mezzi con portata ridotta; inoltre, è stata evidenziata la permanenza della servitù di passaggio almeno fino al 2032 e la necessità di valutare soluzioni alternative di natura civilistica. Il responsabile del SUE dovrà adottare un nuovo provvedimento espresso entro il 19 ottobre 2026. La trattazione cautelare è stata rinviata al 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 40-ter l.r. 12/2005
Disciplina il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, attribuendo al Consiglio comunale la determinazione della qualificazione edilizia, dell’entità, della destinazione d’uso e delle dotazioni urbanistiche; la sua applicazione e l’eventuale deroga presuppongono una completa istruttoria. La norma esclude la nuova costruzione, ma il TAR ha ritenuto necessario approfondire se tale esclusione riguardi anche un’opera accessoria come il ponte.
art. 40 l.r. 12/2005
È richiamato quale disciplina generale del permesso di costruire in deroga e quale parametro per delimitare le ipotesi derogatorie applicabili.
art. 6 l. 241/1990
"valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento"
Attribuisce al responsabile del procedimento i compiti istruttori, compreso l’accertamento dei presupposti e l’acquisizione o sollecitazione degli atti necessari.
art. 5, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
"Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato [...] Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti [...] gli atti di assenso"
Impone allo Sportello unico per l’edilizia di fungere da punto di accesso e di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, anche mediante conferenza di servizi.
art. 11 d.P.R. 380/2001
È richiamato con riguardo alla legittimazione del richiedente il permesso di costruire relativamente alla realizzazione del ponte.
art. 20 d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione all’istruttoria sul permesso di costruire e all’acquisizione degli atti necessari.
art. 26 d.lgs. 285/1992
Attribuisce al Comune il rilascio del provvedimento autorizzativo per interventi sulle strade comunali urbane.
artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati con riferimento alla necessità di verificare l’interesse culturale delle sponde e dei manufatti interessati dall’opera e all’eventuale intervento della Soprintendenza.
art. 115 d.lgs. 152/2006
È richiamato dai ricorrenti quale criterio interpretativo dell’art. 6 delle NTA in materia di modifiche e copertura dei corsi d’acqua.
art. 1051 c.c.
È richiamato per la possibilità di azionare rimedi civilistici a tutela del proprietario di fondo intercluso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l’adozione di una misura propulsiva di riesame, senza autorizzare l’immediata esecuzione dei lavori.
Massime di principio
- Nel procedimento per il recupero di edifici rurali dismessi ai sensi dell’art. 40-ter l.r. 12/2005, il Consiglio comunale è competente a qualificare concretamente l’intervento, determinarne entità, destinazione d’uso e dotazioni urbanistiche e valutare il pubblico interesse; il responsabile del procedimento conserva invece il compito di svolgere una completa istruttoria e di verificare preliminarmente condizioni di ammissibilità, legittimazione e presupposti, potendo ritenere non sussistenti i presupposti per sottoporre l’istanza all’organo politico.
- Lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni competenti coinvolte nell’intervento edilizio; non può trasformare in motivo di diniego la mancata acquisizione di autorizzazioni o pareri che rientrano negli adempimenti istruttori attivabili d’ufficio, salvo che la carenza sia imputabile al richiedente e non possa essere regolarizzata.
- Prima di adottare un diniego fondato su carenze tecniche relative alla sicurezza della circolazione o alla visibilità, l’amministrazione deve consentire al richiedente di integrare la documentazione e deve valutare se le criticità possano essere superate mediante prescrizioni tecniche proporzionate.
- Il divieto previsto dagli strumenti urbanistici di modificare i corsi d’acqua o realizzare sovrappassi, salvo esigenze di pubblica utilità o di pubblica incolumità, deve essere applicato mediante una concreta ponderazione tra il rischio idraulico e le finalità di interesse pubblico perseguite dalla normativa regionale per il recupero del patrimonio edilizio esistente; la compatibilità idraulica accertata dall’autorità competente costituisce elemento istruttorio rilevante, ma non esaurisce la valutazione urbanistica.
- Quando l’amministrazione sostiene che un’opera accessoria costituisca nuova costruzione incompatibile con il regime speciale di recupero edilizio, deve chiarire se il divieto si applichi anche a opere pertinenziali funzionalmente collegate all’edificio e deve valutare il rapporto di necessità o strumentalità dell’opera rispetto al recupero, senza introdurre per la prima volta in giudizio una distinta ragione ostativa non adeguatamente esplicitata nel provvedimento.
- In sede cautelare il giudice può accordare una misura propulsiva di riesame quando emergano carenze istruttorie e necessità di rinnovare la valutazione amministrativa, senza concedere una misura anticipatoria che consenta al privato di eseguire immediatamente l’intervento controverso.
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