Sentenza n. 1547/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - dell'Ordinanza dirigenziale n. 223 del 05/10/2022 del Comune di San Giovanni Valdarno (di seguito denominata “Ordinanza”), a firma del dirigente Dr. Paolo Pinarelli, avente ad oggetto l'ordine di rimozione di inconvenienti igienico sanitari presso l'area ex-Silva S.P. 12 per Cavriglia a San Giovanni V.no, notificata a mezzo PEC del 12.10.2022; - della Relazione finale redatta dalla Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento di Prevenzione, Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno, a firma degli Operatori Debora Rapaccini e Ignazio Collu e del Dirigente Anna Lisa Filomena, in occasione del sopralluogo del 14.7.2022, ore 16, effettuato presso l'area ex-Silva S.P. 12 per Cavriglia a San Giovanni V.no e della relativa segnalazione della medesima Azienda USL al Comune di San Giovani Valdarno ed all'ARPAT, relazione e segnalazione entrambe protocollate dal detto Comune al n. 15981 del 21.7.2022; - di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di rimozione di inconvenienti igienico-sanitari presso un'area con vasche contenenti acqua stagnante, vegetazione incolta, materiali abbandonati e accessibilità del sito
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell'area)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con quattro motivi, deducendo violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. I motivi accolti, trattati congiuntamente perché assorbenti, riguardavano anzitutto l'incompetenza dell'organo emanante: il procedimento era stato espressamente avviato ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi, mentre il provvedimento era stato adottato dal dirigente comunale. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, qualora l'atto fosse stato qualificato come misura sanitaria, esso avrebbe comunque dovuto essere ricondotto ai poteri contingibili e urgenti del Sindaco ex art. 50 d.lgs. 267/2000, oppure, in subordine, a una precisa potestà ordinaria dirigenziale fondata su una specifica disposizione normativa. È stato altresì dedotto il difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, poiché gli atti sanitari prospettavano soltanto un rischio potenziale per la salute pubblica e l'ordinanza non chiariva né la concreta consistenza del rischio né il titolo normativo del potere esercitato. In particolare, l'atto non consentiva di comprendere se l'amministrazione avesse applicato l'art. 192 d.lgs. 152/2006, esercitato un ordinario potere gestionale in materia igienico-sanitaria o adottato un'ordinanza contingibile e urgente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza dirigenziale. Ha rilevato che l'amministrazione aveva strutturato il procedimento sul paradigma dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, richiamato espressamente nella comunicazione di avvio e collegato alle misure di pulizia, sfalcio, svuotamento delle vasche e interdizione dell'accesso. Poiché tale disposizione riserva il potere al Sindaco, la previsione speciale prevale sul generale riparto delle competenze gestionali previsto dall'art. 107 TUEL e l'adozione dell'atto da parte del dirigente determina incompetenza. Il giudice ha escluso che l'atto potesse essere riqualificato come ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 o 54 TUEL, non emergendo una situazione eccezionale, imprevedibile e urgente, né una motivazione specifica sui relativi presupposti; la documentazione sanitaria chiedeva un generico atto ordinativo ed escludeva la richiesta di un'ordinanza contingibile e urgente. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il motivo di difetto di motivazione: l'ordinanza richiamava un generico rischio potenziale per la salute pubblica, senza precisare la concreta consistenza del rischio, la disposizione attributiva del potere, la violazione o il pericolo tipizzato e il nesso tra istruttoria sanitaria e misure imposte. L'amministrazione non poteva sanare ex post l'incertezza mediante il richiamo al generale potere dirigenziale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La società aveva nel frattempo adempiuto all'ordinanza, ma permaneva l'interesse alla decisione ai fini della soccombenza virtuale e delle spese. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti dell'Azienda USL e del fallimento proprietario originario.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
La disposizione attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi; trattandosi di norma speciale, prevale sul generale riparto delle competenze gestionali e impedisce l'adozione dell'atto da parte del dirigente.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Il generale criterio di attribuzione ai dirigenti degli atti di gestione non opera quando una norma speciale riserva espressamente il potere al Sindaco.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie locali appartengono alla competenza sindacale e richiedono la puntuale emersione dei presupposti di straordinarietà, urgenza e non fronteggiabilità con gli strumenti ordinari.
art. 54 d.lgs. 267/2000
I poteri extra ordinem richiedono presupposti eccezionali e una motivazione specificamente calibrata sulla situazione concreta; tali presupposti non erano emersi nel caso deciso.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è espressamente avviato e strutturato ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi è riservato al Sindaco; l'atto adottato dal dirigente è viziato da incompetenza, poiché la norma speciale prevale sul generale riparto delle competenze gestionali.
- Il principio generale di competenza dirigenziale non consente di riqualificare ex post un provvedimento adottato sul paradigma di una norma speciale riservata al Sindaco. L'amministrazione deve individuare sin dall'origine il titolo normativo del potere esercitato e motivare l'atto in coerenza con i presupposti della relativa fattispecie.
- Un'ordinanza ordinaria adottata dal dirigente in materia igienico-sanitaria deve indicare chiaramente la fonte legislativa o regolamentare attributiva del potere, il presupposto fattuale tipizzato e il nesso tra gli accertamenti istruttori e le prescrizioni imposte; il generico richiamo a esigenze di igiene o a un rischio potenziale per la salute pubblica non è sufficiente.
- La qualificazione di un provvedimento deve essere ricavata dal suo contenuto effettivo e dagli effetti prodotti, ma l'amministrazione non può sovrapporre o lasciare indistinti il potere speciale in materia di rifiuti, il potere ordinario dirigenziale e il potere contingibile e urgente. Per quest'ultimo devono emergere e risultare motivati i presupposti di eccezionalità, imprevedibilità, urgenza e non fronteggiabilità con gli strumenti ordinari.
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