Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14990/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda di ammissione proposta da un ex socio di società fallita per un credito di oltre 1,5 milioni di euro, indicato come finanziamento soci effettuato nel corso degli anni. Il credito viene poi ceduto al ricorrente, che propone opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. sostenendo, da un lato, che il decreto del giudice delegato sarebbe stato carente di motivazione perché non avrebbe spiegato perché il bilancio 2016, recante una voce "soci c/finanziamento", non fosse sufficiente a provare il credito; dall'altro, che gli immobili della società erano stati acquistati grazie a tali finanziamenti, come emergerebbe dai rogiti prodotti. Il Tribunale respinge l'opposizione, rilevando che il bilancio non è opponibile alla curatela ai fini della prova del credito, che le annotazioni contabili erano anonime e prive di documentazione idonea a dimostrare la causa dei versamenti e il soggetto finanziatore, che parte delle somme risultava riconducibile a un socio fondatore con possibile natura di conferimento, e comunque che non era provata la catena delle cessioni del credito né l'accordo di trasferimento del credito stesso. Il ricorrente impugna quindi in cassazione con due motivi: il primo denuncia omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione del provvedimento del giudice delegato e violazione dell'obbligo di astensione del consigliere relatore; il secondo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell'art. 2424 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che il tribunale avrebbe arbitrariamente trasformato finanziamenti soci in conferimenti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, osserva che il Tribunale aveva autonomamente e diffusamente esaminato il materiale probatorio, integrando e sostituendo la motivazione del giudice delegato; pertanto, la censura sulla carenza di motivazione del provvedimento iniziale è priva di interesse. Inoltre, il rinvio per relationem al progetto del curatore è ritenuto, in astratto, compatibile con una motivazione adeguata se univoco e specifico. La doglianza sull'obbligo di astensione è manifestamente infondata, perché il relatore aveva solo partecipato al collegio che aveva dichiarato il fallimento e non aveva conosciuto la causa in altro grado; comunque, la questione avrebbe dovuto essere fatta valere con ricusazione tempestiva. Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa inammissibile perché non individua con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso e non si confronta con le rationes decidendi del tribunale: anche a voler qualificare talune erogazioni come finanziamenti soci, la domanda restava comunque non accoglibile per la postergazione ex art. 2467 c.c. e per la mancanza di prova della cessione del credito insinuato. Le spese seguono la soccombenza e viene altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    è il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento di esclusione dal passivo, ma la doglianza deve confrontarsi con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.

  • art. 95 l.fall.

    il decreto di rigetto può motivare per relationem alle contestazioni del curatore, purché il rinvio sia univoco e le contestazioni siano specifiche a tutela del diritto di difesa.

  • art. 51 c.p.c.

    l'obbligo di astensione ricorre solo se il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del procedimento; la mera partecipazione a un precedente collegio nel fallimento non integra tale ipotesi.

  • art. 52 c.p.c.

    la contestazione di incompatibilità del giudice avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, con tempestiva istanza di ricusazione.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio processuale deve essere specificamente dedotto e riferito alla concreta violazione procedimentale lamentata.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il fatto decisivo trascurato e non si confronta con le rationes decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione dell'art. 116 richiede una puntuale allegazione del modo in cui il giudice avrebbe male esercitato il potere di valutazione della prova; non basta dissentire dalla valutazione compiuta.

  • art. 2424 c.c.

    il richiamo contabile ai finanziamenti soci non basta, da solo, a provare l'esistenza e la titolarità del credito nei confronti della massa fallimentare.

  • art. 2467 c.c.

    anche qualora le somme versate fossero qualificate come finanziamenti soci, la pretesa poteva restare soggetta a postergazione, con conseguente insussistenza del diritto all'ammissione immediata al passivo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il decreto del giudice delegato che rinvii per relationem al progetto del curatore è motivato adeguatamente se il richiamo è univoco e le contestazioni del curatore sono specifiche, consentendo al creditore di difendersi compiutamente.
  • Una censura di difetto di motivazione del provvedimento del giudice delegato perde interesse nel ricorso per cassazione quando il tribunale abbia riesaminato il merito e integrato o sostituito la motivazione con una propria autonoma decisione.
  • L'eccezione di incompatibilità o obbligo di astensione del giudice non può essere confusa con la mera partecipazione del magistrato a un precedente collegio nello stesso procedimento: l'astensione ex art. 51 c.p.c. presuppone la previa cognizione della causa in un altro grado, e la doglianza va veicolata, se del caso, mediante ricusazione tempestiva.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto trascurato e non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • In materia di credito da finanziamento soci insinuato al passivo fallimentare, la mera risultanza contabile o il richiamo al bilancio non sono di per sé sufficienti a provare il credito verso la massa, occorrendo documentazione idonea a dimostrare la causa dell'erogazione, il soggetto finanziatore e la titolarità del credito.
  • Quando il credito azionato deriva da una pretesa cessione, il creditore deve provare la catena delle traslazioni e gli accordi di trasferimento; in difetto di tale prova, l'ammissione al passivo non può essere disposta.
  • Anche se talune somme siano qualificabili come finanziamenti dei soci, la pretesa può comunque essere infondata se soggetta a postergazione o se manca la prova della legittimazione del ricorrente quale cessionario del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.