Cassazione Penale, Ordinanza n. 28744/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi inoltre sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a due anni di reclusione per la falsa indicazione, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, di dati rilevanti ai fini del beneficio. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza del dolo per mancata conoscenza di quanto dichiarato e richiamando la propria scarsa scolarizzazione e limitata capacità culturale. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e, in gran parte, meramente riproduttive di contestazioni già disattese dal giudice di merito, rilevando che l'omessa indicazione delle precedenti condanne per delitti in materia di stupefacenti, ostative al beneficio, non poteva essere giustificata dalla pretesa ignoranza inevitabile della legge, soprattutto perché l'imputato aveva sottoscritto la domanda assumendo l'obbligo di conoscere la disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4 del 2019
Costituisce la norma incriminatrice richiamata per la condotta di falsa dichiarazione/omessa indicazione di dati rilevanti ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La scarsa scolarizzazione o la limitata capacità culturale non bastano, di per sé, a fondare l'ignoranza inevitabile della legge penale quando l'imputato abbia comunque sottoscritto una domanda nella quale si è impegnato a conoscere la disciplina applicabile.
- In tema di accesso a benefici pubblici, l'omessa indicazione di precedenti penali ostativi integra condotta penalmente rilevante quando il soggetto abbia dichiarato il falso o taciuto informazioni decisive pur essendo tenuto a conoscerne la rilevanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la colpa nella proposizione dell'impugnazione sia ravvisabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28647/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28671/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28673/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →