Cassazione Penale, Ordinanza n. 29223/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di merito, resa a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena dell'imputato a anni sei di reclusione confermando il resto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p., che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione quanto alle ragioni per le quali il giudice non aveva assolto l'imputato. Sosteneva in particolare che anche la sentenza definita a seguito di concordato in appello rimane soggetta al generale dovere di motivazione imposto dall'art. 125 c.p.p. e che il giudice avrebbe dovuto verificare e dar conto dell'eventuale ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento costante secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà dell'imputato di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha ritenuto che la doglianza proposta non rientrasse tra i motivi ammissibili, oltre che per la sua genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo per specifici profili consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
invocato come motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto la censura non riconducibile ai vizi dedotti perché estranea ai motivi ammissibili contro la sentenza da concordato in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato come vizio di motivazione; la Corte ha escluso che possa fondare una censura ammissibile nel caso di specie.
regola generale di motivazione richiamata dalla difesa; la Corte ha però escluso che la mancata motivazione sulle ragioni del mancato proscioglimento sia deducibile in cassazione avverso la sentenza resa in concordato in appello.
norma sulle cause di proscioglimento immediato; la Corte ha affermato che la sua mancata applicazione non è censurabile con ricorso in cassazione nei limiti qui rilevanti, trattandosi di motivo inammissibile.
base per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
ha consentito l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. fino all'importo di euro tremila in caso di inammissibilità.
richiamato nel dispositivo finale per l'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure inerenti alla regolarità genetica dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità del provvedimento rispetto al contenuto concordato.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né la violazione dell'obbligo di motivazione in ordine al mancato proscioglimento, se la doglianza non investe un profilo consentito dal regime speciale del concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili solo quando la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
- La genericità del motivo rafforza l'inammissibilità del ricorso, specie quando la doglianza non si confronta con il perimetro di sindacato consentito nel giudizio di legittimità contro sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello.
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