Sentenza n. 309/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per cinque anni scolastici e condannato l’amministrazione all’attribuzione complessiva di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, per complessivi € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia, nonostante la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione e costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva; inoltre, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Considerata incontestata la mancata esecuzione, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente di esperire l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
“termine dilatorio di 120 giorni”
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nella fattispecie, conferma la procedibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
Come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consente che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato relativo al passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario prova la definitività del titolo da eseguire.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00; nel caso deciso, il giudicato ne ha riconosciuto l’attribuzione anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato indicati nella sentenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo imponga all’amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell’ottemperanza, il giudicato del giudice ordinario deve risultare definitivo e il titolo esecutivo deve essere stato notificato all’amministrazione; decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del titolo.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresi, ove occorra, lo stanziamento in bilancio e gli atti di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
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