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Ordinanza

Ordinanza n. 432/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando-disciplinare e capitolato della gara per il noleggio del software di gestione delle sanzioni e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada e alle altre sanzioni amministrative della Polizia Locale, nonché successive modifiche del capitolato e differimento del termine per la presentazione delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il bando, il capitolato e gli atti presupposti della procedura, oltre alla determinazione dirigenziale che ha modificato l’art. 11.8 del capitolato e al conseguente avviso di modifica e differimento del termine per la presentazione delle offerte. Dalla motivazione emergono tre principali doglianze: l’antieconomicità della gara, ritenuta idonea a impedire la formulazione di un’offerta sostenibile; la mancata suddivisione dell’affidamento in lotti funzionali; l’illegittima ripartizione dei punteggi tra qualità e prezzo, con alterazione del rapporto qualità/prezzo. La ricorrente ha inoltre prospettato un danno grave e irreparabile connesso alla perdita della gestione in proroga e agli effetti della gara.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. In sede sommaria ha ritenuto il ricorso prima facie inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Quanto all’antieconomicità, la ricorrente ha allegato la sostenibilità negativa soltanto per la propria organizzazione, senza dimostrare che operatori economici organizzati diversamente non potessero presentare offerte economicamente sostenibili; il giudice ha inoltre valorizzato il mutamento dell’oggetto del servizio derivante dalla digitalizzazione, l’aumento al 35% dell’aggio per le notifiche all’estero e il recupero dei crediti internazionali, nonché la copertura dei relativi costi anche mediante il corrispettivo a corpo. La clausola può essere impugnata immediatamente solo se oggettivamente e indistintamente escludente, rendendo impossibile per un operatore medio formulare un’offerta o partecipare utilmente alla gara. La censura sulla mancata suddivisione in lotti è stata ritenuta inammissibile perché la ricorrente non ha spiegato in che modo tale configurazione le avrebbe impedito di partecipare, pur essendo l’affidataria uscente che aveva gestito il servizio nella sua globalità e complessità; non ha neppure allegato che la precedente gara fosse articolata in lotti. Anche la censura sui criteri e sulla ripartizione dei punteggi è stata ritenuta prima facie inammissibile, poiché non è stata dimostrata una preclusione originaria alla partecipazione per la ricorrente o per qualsiasi operatore economico: l’interesse a contestare tali previsioni sorge normalmente con gli atti applicativi, quali l’esclusione o l’aggiudicazione a terzi. Quanto alla prima censura dei motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che l’interesse alla sua disamina era stato superato dal decreto monocratico indicato nell’ordinanza. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno grave e irreparabile era stato prospettato genericamente; l’interesse a mantenere la gestione in proroga è stato qualificato come mero interesse di fatto. Il rischio della partecipazione di altri operatori è stato considerato ulteriore elemento contrario alla natura immediatamente escludente delle clausole. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 22 febbraio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale tutela cautelare collegiale

    La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR nella fase incidentale secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Una clausola della lex specialis è immediatamente escludente, e deve quindi essere impugnata senza attendere l’esclusione o l’aggiudicazione, solo quando incide con assoluta e oggettiva certezza sull’interesse delle imprese, precludendo per ragioni oggettive e non riconducibili alla normale alea contrattuale la partecipazione utile e la formulazione di un’offerta competitiva.
  • La sostenibilità economica negativa della gara allegata dal singolo operatore, senza prova che la stessa impossibilità riguardi anche operatori economici organizzati diversamente, non dimostra la natura oggettivamente e indistintamente escludente della lex specialis e non fonda l’impugnazione immediata delle clausole.
  • La contestazione della mancata suddivisione dell’affidamento in lotti richiede l’allegazione concreta delle ragioni per cui l’assetto unitario dell’oggetto impedirebbe al ricorrente di partecipare alla gara; la mera critica astratta alla mancata lottizzazione non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso.
  • Le clausole concernenti i criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi, di regola, non sono immediatamente escludenti: l’interesse a impugnarle sorge con gli atti applicativi effettivamente lesivi, quali l’esclusione o l’aggiudicazione a un altro concorrente, salvo che la loro formulazione precluda ab origine la partecipazione.
  • In sede cautelare il periculum in mora non è dimostrato dalla generica prospettazione della perdita della gestione in proroga o di altri pregiudizi non specificamente indicati; la gestione in proroga integra un interesse di mero fatto e non è, di per sé, sufficiente a giustificare la sospensione della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisClausole escludenti e impugnazione immediataSuddivisione in lottiCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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