Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001 promosso per la non ragionevole durata di un processo amministrativo. La Corte di appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, calcolando la durata rilevante soltanto dal 14/08/1996 al 16/09/2010 e non fino al 22/05/2014, data del decreto di perenzione del processo presupposto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 L. 89/2001, del d.lgs. 104/2010 e dell'art. 384 c.p.c. per aver escluso dal computo il periodo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo fino alla perenzione; 2) violazione degli artt. 92, comma 2, e 336 c.p.c. e difetto di motivazione sulla compensazione delle spese nei gradi di merito e di legittimità; 3) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. e dei decreti ministeriali sui parametri forensi per la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, perché mancava una voce per la fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima l'esclusione dal computo della durata del processo del periodo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e fino alla declaratoria di perenzione. Ha chiarito che, per i giudizi di equa riparazione introdotti prima della L. 208/2015, non si applica la presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata collegata alla perenzione del ricorso, essendo tale disciplina priva di efficacia immediata sui giudizi pendenti. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti perché investivano capi dipendenti da quello cassato in applicazione dell'effetto espansivo interno. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2 L. 89/2001
La durata non ragionevole del processo amministrativo va determinata computando il tempo processuale rilevante ai fini dell'equa riparazione; non può essere escluso il periodo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo fino alla perenzione nel caso deciso.
d.lgs. 104/2010
Il codice del processo amministrativo non giustifica l'esclusione dal calcolo della durata del processo del periodo successivo alla sua entrata in vigore nel caso di equa riparazione in esame.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sul computo della durata del processo presupposto.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La questione sulla compensazione delle spese resta assorbita per effetto della cassazione del capo principale.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La cassazione del capo relativo al merito travolge i capi dipendenti, come quelli sulle spese, per effetto espansivo interno.
art. 91 c.p.c.
La doglianza sulla liquidazione delle spese del rinvio resta assorbita perché dipendente dall'esito del capo cassato.
art. 2233, comma 2, c.c.
Invocato ai fini della liquidazione del compenso professionale nella regolazione delle spese di lite.
art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. 89/2001
La presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata per effetto della perenzione non si applica ai giudizi introdotti anteriormente alla sua entrata in vigore.
artt. 24 e 111 Cost.
L'applicazione retroattiva dell'onere di superare la presunzione in giudizi pendenti violerebbe il diritto di difesa e il giusto processo.
art. 54, comma 2, d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008
La disposizione, poi dichiarata incostituzionale, escludeva dal computo della durata il periodo anteriore all'istanza di prelievo nel processo amministrativo.
Corte cost. 34/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che subordinava la rilevanza della durata del processo amministrativo all'istanza di prelievo.
L. 208/2015
Ha introdotto la presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio in caso di perenzione, ma tale disciplina non si applica ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Cass. 17472/2023
Richiamata quale precedente sulla non applicabilità immediata della presunzione ai giudizi in corso.
Cass. 13538/2022
Richiamata quale precedente conforme sulla non retroattività dell'onere probatorio introdotto dalla disciplina sopravvenuta.
Cass. 10336/2020
Richiamata per affermare che non si può attribuire rilevanza alla perenzione come indizio di insussistenza del danno se la disciplina è successiva al superamento della durata ragionevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo amministrativo, il tempo da computare comprende anche il periodo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo fino alla declaratoria di perenzione, se la disciplina sopravvenuta che collega alla perenzione una presunzione di insussistenza del pregiudizio non è applicabile ratione temporis.
- Le presunzioni legali relative che introducono nuovi oneri probatori non possono essere applicate ai giudizi di equa riparazione già pendenti alla data della loro entrata in vigore, quando ciò comporti una compressione del diritto di difesa e un aggravio probatorio non prevedibile al momento della proposizione della domanda.
- La declaratoria di perenzione del processo amministrativo non vale automaticamente, nei giudizi anteriori alla disciplina sopravvenuta, come indice di assenza del danno da irragionevole durata, salvo che tale insussistenza emerga in concreto.
- L'accoglimento del motivo che investe il capo principale travolge per effetto espansivo interno i capi dipendenti, comprese le statuizioni sulle spese.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione sul criterio di computo della durata del processo presupposto e rideterminare conseguentemente l'indennizzo e le spese.
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