Cassazione Civile, Ordinanza n. 23270/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati a una società e, separatamente, ai suoi soci, per il recupero a tassazione di IVA, IRAP e IRES dopo il disconoscimento di agevolazioni fiscali previste per investimenti ambientali ex art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000. L'Ufficio contestava, tra l'altro, errori nel calcolo delle detrazioni, incongruità contabili e l'inesistenza di alcune operazioni fatturate. I ricorsi dei contribuenti erano stati parzialmente accolti in primo grado e respinti in appello. Il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente per avere la CTR omesso di rilevare che due avvisi erano stati notificati prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione; 2) violazione delle norme sui termini di decadenza dell'accertamento e sulla non operatività del raddoppio dei termini; 3) violazione della disciplina dell'agevolazione per investimenti ambientali, anche sotto il profilo dell'onere della prova e della motivazione, per avere la CTR confermato una riduzione dell'agevolazione al 30% di quanto dichiarato senza adeguata base motivazionale; 4) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere ritenuto fondata la contestazione di inesistenza oggettiva di prestazioni rese da una società terza; 5) vizio di motivazione e ulteriore violazione delle norme sulla motivazione della sentenza per non avere considerato elementi favorevoli alla contribuente, tra cui la regolare operatività della società terza e la qualificazione dell'impianto come prototipo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente a due avvisi di accertamento, ritenendo decisivo il fatto che fossero stati notificati appena 20 giorni dopo la consegna del PVC, senza che l'Amministrazione avesse provato ragioni di urgenza: ciò determina la nullità dell'atto per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Ha inoltre accolto il terzo motivo, ma solo quanto al radicale difetto di motivazione sugli altri atti impositivi relativi all'agevolazione per investimenti ambientali, perché la sentenza d'appello era meramente assertiva e non spiegava il criterio di calcolo applicato. Il secondo motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo; le ulteriori censure sono state assorbite o comunque non esaminate nel merito per effetto dell'accoglimento della doglianza principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado competente per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
la sua violazione determina, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza da parte dell'Ufficio, l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus, quale garanzia del contraddittorio procedimentale
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sui termini di decadenza dell'accertamento
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sui termini di decadenza dell'accertamento IVA
art. 1, comma 132, L. n. 208/2015
richiamato in relazione alla non operatività del raddoppio dei termini per l'accertamento
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
disciplina dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali, la cui applicazione e quantificazione dovevano essere adeguatamente motivate
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella contestazione dell'agevolazione e delle operazioni ritenute inesistenti
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2728 c.c.
richiamato in tema di presunzioni legali e relativi effetti probatori
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie
art. 132 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale sui fatti decisivi
Massime di principio
- In materia di verifiche fiscali, la notificazione dell'avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni è illegittima e nulla, salvo che l'Ufficio dimostri specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione dell'atto.
- Il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale e costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
- La prova dell'urgenza idonea a derogare al termine di 60 giorni grava sull'Amministrazione finanziaria; non basta la mera omissione di indicazione dei motivi nell'atto.
- In tema di agevolazioni fiscali, il giudice deve motivare in modo effettivo e non assertivo la quantificazione del beneficio riconosciuto o negato, indicando il percorso logico-giuridico seguito e il criterio di calcolo adottato.
- Quando la sentenza di merito si limita ad affermazioni apodittiche senza confrontarsi con il criterio applicato alla base della pretesa fiscale, ricorre un vizio di motivazione che impone la cassazione con rinvio.
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