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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06039/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con ripresa a tassazione di IVA, IRPEF, IRAP e sanzioni nei confronti di un titolare di impresa individuale operante nell'ambito di un consorzio artigiano. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta; in appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione e la CTR aveva rigettato gli appelli, rideterminando i ricavi e i costi imputabili alla quota di partecipazione del consorziato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo: vizi in tema di notificazione e validità dell'atto impositivo; violazioni di norme sulla notificazione e sulla sanatoria degli atti processuali; difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per motivazione apparente con riguardo alla ripartizione dei ricavi e dei costi tra consorzio e consorziati; ulteriore nullità per il rinvio alla sentenza resa nei confronti del consorzio; violazioni di norme sulla riscossione e sui profili sanzionatori. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale su un motivo concernente le sanzioni e il regime di esonero da responsabilità. Nelle more, tuttavia, il ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto di un accordo-quadro di conciliazione che aveva comportato l'annullamento in autotutela di parte delle pretese (IVA e sanzioni) e lo sgravio; anche l'Agenzia ha rinunciato al ricorso incidentale sulle sanzioni, essendo venuto meno il relativo oggetto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, validamente accettata dalla controparte, e della rinuncia al ricorso incidentale sulle sanzioni. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., con assenza di provvedimenti sulle spese per effetto dell'adesione alla rinuncia. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce tale ulteriore addebito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come norma di deduzione dei vizi processuali e di nullità della sentenza impugnata.

  • artt. 43 e 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in tema di notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 1, commi 168 e 169, L. n. 296 del 2006

    Richiamata come disciplina che il ricorrente assume violata in relazione alla notifica e agli effetti dell'atto.

  • art. 14, comma 1, primo e secondo periodo, L. n. 890 del 1982

    Richiamata in relazione alla notificazione degli atti a mezzo posta.

  • art. 20, comma 1, L. n. 146 del 1998

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della notificazione.

  • art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010

    Richiamato nei motivi in tema di validità della notifica e della pretesa fiscale.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della notificazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente come norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti tributari.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'applicazione nel processo tributario delle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della sentenza e nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità degli atti processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di sanzioni e riscossione.

  • art. 29, comma 1, lett. f), d.l. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione a profili di sanzioni e riscossione.

  • art. 53 della legge n. 82 del 1953

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza che la sentenza sviluppi oltre il relativo contenuto sostanziale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in materia di capacità contributiva.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla non debenza delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in tema di responsabilità per sanzioni tributarie.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato quale norma di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    È la base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente valida e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
  • Quando la rinuncia è accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite in ragione dell'adesione della controparte alla rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
  • Se le parti hanno definito in via transattiva o di autotutela la pretesa tributaria, la sopravvenuta cessazione dell'interesse può riflettersi nella rinuncia al ricorso e nella caducazione del contenzioso di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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