Cassazione Penale, Sentenza n. 18390/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, dopo aver riqualificato la condotta originariamente contestata ai sensi dell'art. 639 cod. pen. in contravvenzione ai sensi dell'art. 674 cod. pen., l'aveva condannata. Carfagno deduceva violazione di legge perché, a seguito della riqualificazione e considerando le sospensioni indicate (mesi 8 e gg. 63), il reato sarebbe dovuto estinguersi per prescrizione: dal decreto che disponeva il giudizio (21/02/2020) alla sentenza di primo grado (17/06/2025) sarebbe infatti decorso il termine minimo di prescrizione di anni quattro; inoltre il termine massimo quinquennale sarebbe decorso considerando la data di consumazione (estate 2019) e le sospensioni computate, producendo estinzione prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che la riqualificazione da delitto a contravvenzione comporta il calcolo del termine prescrizionale minimo di 4 anni e massimo di 5 anni. Ha altresì rilevato che alcuni atti (decreto penale di condanna del 19/11/2018 e decreto che dispone il giudizio del 21/02/2020) avevano inciso sul decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 160 comma 2 cod. pen., ma ha concluso che il termine massimo quinquennale era comunque maturato: calcolando la decorrenza dalla data di consumazione (assunta all'1/08/2019) e tenendo conto delle sospensioni, la prescrizione massima si è perfezionata il 24/04/2025, data anteriore alla sentenza impugnata del 17/06/2025. Ha escluso l'applicabilità della sospensione prevista dalla L. 103/2017 perché il termine prescrizionale era già interamente decorso al momento in cui quella sospensione avrebbe potuto operare. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha revocato le statuizioni civili. Sentenza decisa il 30/03/2026.
Norme richiamate
art. 639 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie originaria di delitto da cui è avvenuta la riqualificazione; utilizzata per ricostruire l'originaria contestazione rispetto alla quale è stata poi operata la riclassificazione in contravvenzione.
art. 674 cod. pen.
Norma della contravvenzione alla quale è stata ricondotta la condotta. La riqualificazione ha fatto decorrere i termini prescrizionali propri della contravvenzione (minimo 4 anni, massimo 5 anni).
art. 160 comma 2 cod. pen.
Principio che gli atti interruttivi (es. decreto penale di condanna, decreto che dispone il giudizio) interrompono la prescrizione; nel caso specifico tali atti sono stati considerati ma non hanno impedito il raggiungimento del termine massimo di prescrizione.
art. 159 cod. pen. e L. 23 giugno 2017, n. 103 (sospensione termini in impugnazione)
La sospensione della prescrizione prevista per le fasi d'impugnazione opera solo se, al 'dies a quo' della sospensione, il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che tale sospensione non potesse essere invocata perché il termine prescrizionale massimo si era già interamente consumato prima che la sospensione potesse avere effetto.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 e Sez. U. n. 39614 del 28/04/2022)
I precedenti delle Sezioni Unite sono stati richiamati per chiarire che la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla L. 103/2017 richiede che il termine prescrizionale non sia già decorso; in analogia la Corte ha applicato tale principio al caso concreto per escludere la sospensione.
Massime di principio
- Quando una condotta viene riqualificata da delitto a contravvenzione occorre ricalcolare i termini di prescrizione secondo la nuova qualificazione (tipicamente termini più brevi).
- Per valutare l'estinzione per prescrizione vanno calcolati sia il termine minimo sia il termine massimo; il decorso del termine massimo determina l'estinzione anche se il minimo non è ancora trascorso in assenza di interruzioni efficaci.
- Gli atti processuali che interrompono la prescrizione (per es. decreto penale di condanna, decreto che dispone il giudizio) incidono sul computo della prescrizione secondo l'art. 160 cod. pen.; vanno verificati e computati nel calcolo complessivo.
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla L. 103/2017 per i periodi di impugnazione opera solo se al momento dell'inizio della sospensione il termine prescrizionale non sia già interamente decorso; se il termine è già scaduto la sospensione non si applica e il reato è estinto.
- Se dalla verifica del conteggio dei termini (data di consumazione, atti interruttivi, sospensioni utili) risulta che il termine massimo è maturato prima della pronuncia di primo grado, il giudice d'appello può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato e revocare le statuizioni civili.
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