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Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Ufficio del Personale di esclusione dall’utilizzo dei mezzi di ausilio per la prova scritta comunicato con Mail del 24.09.2025 (doc.7), del provvedimento del 16.10.2025 di non ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 15 posti con contratto di assunzione a tempo indeterminato nell’area degli istruttori profilo professionale istruttore economico contabile presso la Giunta di Regione Lombardia (decreto dirigenziale n. 14465) del 16 ottobre 2025 comunicato con e-mail del 16.10.2025) e del provvedimento del 16.10.2025 di non ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. di n. 5 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori profilo professionale gestione ed organizzazione delle risorse umane presso la giunta di Regione Lombardia (decreto dirigenziale n. 14467) del 16 ottobre 2025 comunicato con e-mail del 16.10.2025)

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'utilizzo di strumenti di ausilio per la prova scritta e non ammissione a due concorsi pubblici regionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio del Personale che le aveva negato l'utilizzo degli strumenti di ausilio richiesti per la prova scritta, nonché i provvedimenti di non ammissione a due concorsi pubblici della Regione Lombardia per posti nell'area degli istruttori, deducendo la mancata attivazione di misure adeguate alle proprie condizioni sanitarie e contestando l'esito delle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla mancata ammissione alle prove finali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che, dopo gli atti di non ammissione, erano state approvate le graduatorie finali dei due concorsi, rispettivamente con decreti dirigenziali del 10 dicembre 2025 e del 18 dicembre 2025, non impugnati dalla ricorrente. Tale omissione evidenzia, allo stato, un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, incompatibile con la concessione della tutela cautelare. In ogni caso, il giudice ha ritenuto, a un primo esame proprio della fase cautelare, coerenti con la documentazione sanitaria prodotta le misure predisposte dall'amministrazione: erano stati concessi tempi supplementari per le prove, era stato autorizzato l'uso dei soli documenti aventi effettivamente natura di mappe concettuali e l'esecuzione orale della prova di inglese non risultava indicata nella documentazione clinica come modalità imprescindibile, ma soltanto come preferibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione degli atti conclusivi di una procedura concorsuale, sopravvenuti rispetto agli atti di esclusione o non ammissione già impugnati, può evidenziare un profilo di improcedibilità incompatibile con la concessione della tutela cautelare.
  • In sede cautelare, la legittimità delle misure predisposte dall'amministrazione per agevolare la partecipazione di un candidato con esigenze sanitarie deve essere valutata, in prima approssimazione, alla luce della documentazione clinica prodotta e della concreta coerenza tra le misure adottate e le esigenze ivi rappresentate.
  • La documentazione sanitaria che indica una modalità di svolgimento della prova come preferibile, ma non imprescindibile, non impone necessariamente all'amministrazione di adottarla, quando siano state predisposte altre misure di ausilio coerenti con le esigenze documentate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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