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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20023/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Federico Leonardi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP di Roma del 14/12/2021 che aveva applicato la pena concordata di 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Il motivo invocato era l'estinzione del reato per remissione della querela intervenuta prima della definitività della sentenza, con accettazione da parte dell'imputato, comprovata con documentazione allegata al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto in ragione della remissione della querela intervenuta prima del passaggio in giudicato della decisione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24246/2004 (Chiasserini) secondo cui la remissione di querela accettata e intervenuta in pendenza del ricorso determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo. Pur considerando la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nelle sentenze di patteggiamento, la Corte ha ritenuto che la remissione sopravvenuta prima della definitività prevale e impedisce la conferma della condanna. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Titolo di reato contestato all'imputato; è il fatto per il quale era stata patteggiata la pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento (accordo per la determinazione della pena). La sentenza resa ai sensi dell'art. 444 diventa definitiva solo dopo il decorso dei termini per impugnare o la dichiarazione di inammissibilità, pertanto una remissione intervenuta prima della definitività può estinguere il reato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Riduce l'ambito dei motivi di ricorso in cassazione contro sentenze di patteggiamento, tipizzandone in via esclusiva i motivi ammissibili; tuttavia non impedisce che una remissione della querela, intervenuta prima della definitività, determini l'estinzione del reato.

  • Sent. Sez. Un. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta e accettata prima della definitività della sentenza, estingue il reato e la Corte di Cassazione deve dichiararne l'effetto, anche se la decisione impugnata è frutto di patteggiamento.
  • L'esistenza di limiti ai motivi di ricorso per le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) non esclude che la remissione sopravvenuta prima del passaggio in giudicato determini l'estinzione del reato e l'annullamento della condanna.
  • Per ottenere la declaratoria di estinzione è necessario provare la remissione e la sua accettazione e proporre il ricorso in cassazione tempestivamente, cioè prima della definitività della sentenza.
  • Se la remissione interviene dopo la definitività della sentenza, non può più impedire la definitività stessa: i termini processuali e i tempi di produzione della remissione sono quindi decisivi.
  • In casi analoghi, raccogliere documentazione formale della remissione e verificarne la data rispetto ai termini di impugnazione è essenziale; se la remissione è anteriore alla definitività, si può chiedere l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

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