Direttiva 2014/76
Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/76/UE modifica l'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un'esenzione limitata per l'uso del mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano impiegati in applicazioni speciali. L'esenzione è giustificata dall'impraticabilità tecnica e scientifica della sostituzione integrale del mercurio e dall'esigenza di limitare il quantitativo al minimo necessario. La misura è temporanea e cessa il 31 dicembre 2018.
Modifica tecnica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un'esenzione temporanea sull'uso del mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano destinati a segnaletica, illuminazione decorativa/architettonica, specialistica e arte luminosa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la direttiva entro il termine previsto, e indirettamente agli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti tubi luminosi a scarica fabbricati a mano. L'intervento riguarda esclusivamente il regime di restrizione delle sostanze pericolose della direttiva 2011/65/UE e, in particolare, una specifica esenzione per il mercurio in determinati tubi luminosi utilizzati per segnaletica, illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa. L'esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2018.
Modifica tecnica della direttiva RoHS per un'esenzione sul mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano
La direttiva delegata 2014/76/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornandone l'allegato III. La misura risponde all'esigenza di consentire, in via eccezionale e temporanea, l'impiego di mercurio in specifici tubi luminosi a scarica fabbricati a mano, ritenuti tecnicamente non sostituibili nel breve periodo.
Finalità e ragioni dell'esenzione
I considerando chiariscono che la direttiva 2011/65/UE vieta l'uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Tuttavia, i tubi luminosi a scarica fabbricati a mano sono impiegati in applicazioni speciali molto eterogenee, come segnaletica al neon, illuminazione architettonica specifica ed emettitori di luce speciali per la ricerca analitica chimica. Per tali usi, soprattutto in ambienti interni ed esterni con condizioni climatiche delicate o fredde, è necessario un funzionamento affidabile e di lunga durata; ciò richiede un quantitativo minimo di mercurio. La Commissione rileva che l'eliminazione o sostituzione del mercurio e la sostituzione integrale con altre tecnologie sono impraticabili sotto il profilo tecnico e scientifico.
Ambito dell'esenzione
La modifica riguarda esclusivamente l'allegato III della direttiva 2011/65/UE e inserisce il punto 4 g). L'esenzione si applica ai tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per:
- segnaletica,
- illuminazione decorativa,
- illuminazione architettonica,
- usi specialistici,
- arte luminosa.
La deroga non è generale, ma circoscritta a tali applicazioni e subordinata al rispetto di limiti massimi di mercurio definiti in funzione dell'uso.
Limiti quantitativi del mercurio
L'allegato introdotto prevede due distinte soglie massime:
- 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, con limite assoluto di 80 mg, per applicazioni in esterni e per applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C;
- 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, con limite assoluto di 80 mg, per tutte le altre applicazioni in interni.
La formulazione conferma che l'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e che l'uso del mercurio va contenuto al minimo necessario.
Durata temporale dell'esenzione
L'esenzione non è permanente: il nuovo punto 4 g) dell'allegato III stabilisce espressamente che essa scade il 31 dicembre 2018. La temporaneità è coerente con l'approccio della direttiva RoHS, che ammette esenzioni solo quando giustificate e per il tempo strettamente necessario.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure nazionali necessarie entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il recepimento e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale entro il termine indicato.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 4 g), relativo a un'esenzione dal divieto di uso del mercurio per specifici tubi luminosi a scarica fabbricati a mano.
Contenuto dell'esenzione e limiti quantitativi
L'allegato introdotto consente l'uso di mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano per segnaletica, illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché arte luminosa, con due limiti massimi: a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per cm di lunghezza del tubo, fino a un massimo di 80 mg, per applicazioni in esterni e per applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C; b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per cm di lunghezza del tubo, fino a un massimo di 80 mg, per tutte le altre applicazioni in interni.
Durata dell'esenzione
L'esenzione inserita nell'allegato III ha validità temporanea e scade il 31 dicembre 2018.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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