Direttiva 2014/73
Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/73/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea al divieto di uso del piombo negli elettrodi di platino platinato impiegati per misurazioni della conduttività. La Commissione motiva l’esenzione con l’assenza, allo stato, di soluzioni tecniche e scientifiche praticabili in alternativa. L’esenzione si applica a ipotesi specifiche e scade il 31 dicembre 2018; gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il termine fissato all’articolo 2.
Modifica tecnica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea al divieto di piombo negli elettrodi di platino platinato usati per misurazioni della conduttività.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, in quanto destinatari della direttiva, ai fini del recepimento nel diritto nazionale. Sul piano sostanziale incide sulla disciplina delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, limitatamente all’impiego di piombo negli elettrodi di platino platinato utilizzati per specifiche misurazioni della conduttività. L’esenzione riguarda solo i casi indicati nell’allegato (ampi intervalli di misurazione, soluzioni con forte acidità o alcalinità e misurazioni superiori a 100 mS/m con strumenti portatili) e scade il 31 dicembre 2018.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per un’esenzione sul piombo negli elettrodi di platino platinato
La direttiva delegata 2014/73/UE interviene sulla disciplina RoHS di cui alla direttiva 2011/65/UE, che vieta l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. La Commissione ritiene necessario un adattamento tecnico dell’allegato IV per consentire, a titolo temporaneo, l’uso del piombo in una specifica applicazione analitica, in ragione dell’assenza di alternative tecnicamente e scientificamente praticabili.
Finalità e razionale dell’esenzione
I considerando precisano che gli elettrodi di platino platinato sono elettrodi di platino ricoperti da un sottile strato di nero di platino e sono usati per misurazioni di conduttività in intervalli ampi o in condizioni fortemente acide o alcaline. La sostituzione, l’eliminazione del piombo o la sostituzione con altri tipi di elettrodi non risultano praticabili sotto il profilo tecnico e scientifico. Per questo motivo è introdotta un’esenzione temporanea, ritenuta necessaria anche per consentire la ricerca, senza effetti negativi sull’innovazione.
Modifica normativa apportata
L’articolo 1 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE aggiungendo un nuovo punto 37. La modifica è quindi puntuale e circoscritta: non incide sull’impianto generale del divieto di sostanze pericolose, ma introduce una deroga specifica per una determinata categoria di elettrodi e per usi ben delimitati.
Contenuto dell’esenzione
Il nuovo punto 37 consente l’uso del piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- misurazioni della conduttività ad ampi intervalli, su più di un ordine di grandezza, ad esempio tra 0,1 mS/m e 5 mS/m, in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
- misurazioni di soluzioni che richiedono un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento e, al contempo, un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per soluzioni con acidità < pH 1, alcalinità > pH 13 o soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;
- misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. L’esenzione ha durata limitata e scade il 31 dicembre 2018.
Obblighi di recepimento e comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni adottate, incluse le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi assicurare il recepimento entro il termine previsto e adeguare la disciplina nazionale in coerenza con l’esenzione tecnica introdotta.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo l’allegato della direttiva delegata, inserendo un nuovo punto 37 relativo al piombo negli elettrodi di platino platinato.
Esenzione per il piombo negli elettrodi di platino platinato
L’allegato aggiunge il punto 37 all’allegato IV: l’esenzione riguarda il piombo negli elettrodi di platino platinato per misurazioni della conduttività quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: misurazioni su più di un ordine di grandezza in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; misurazioni di soluzioni con accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento e alta resistenza alla corrosione per soluzioni con acidità < pH 1, alcalinità > pH 13 o soluzioni corrosive contenenti gas alogeno; misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m con strumenti portatili. L’esenzione scade il 31 dicembre 2018.
Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/69
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/70
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/71
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/72
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/74
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/75
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →