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direttiva

Direttiva 2014/71

Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements ) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2014/71/UE modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione tecnica e temporanea per il piombo impiegato in specifiche saldature di elementi stampati impilati (SDE) usati nei rivelatori a raggi X per tomografia computerizzata e radiografia. L’esenzione è motivata dall’impraticabilità, allo stato attuale, della sostituzione del piombo in tale applicazione e termina il 31 dicembre 2019. È inoltre prevista una prosecuzione senza limiti temporali per i pezzi di ricambio relativi ad apparecchiature immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2020.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea dal divieto di piombo nelle saldature su elementi stampati impilati (SDE) destinati a rivelatori a raggi X per tomografia computerizzata e radiografia.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri ai fini della trasposizione della modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) sulle restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’esenzione riguarda il piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia, destinati all’uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. Dopo il 31 dicembre 2019 l’uso è consentito solo come pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020. La direttiva è testo rilevante ai fini del SEE.

Esenzione tecnica dal divieto di piombo per specifici rivelatori a raggi X

La direttiva delegata 2014/71/UE interviene sulla disciplina RoHS della direttiva 2011/65/UE, che vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. L’intervento è giustificato dalla necessità di adattare l’allegato IV al progresso tecnico, tenendo conto del fatto che, per una specifica tecnologia di rivelazione a raggi X basata su elementi stampati impilati (SDE), la sostituzione del piombo non è ancora fattibile sul piano scientifico e tecnico.

Finalità e ratio dell’esenzione

Nei considerando la Commissione evidenzia che i rivelatori SDE sono utilizzati in apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche e consentono una riduzione del dosaggio di raggi X cui sono esposti i pazienti. Poiché i rivelatori SDE ad ampia superficie non possono ancora essere prodotti con saldature senza piombo, la direttiva introduce un’esenzione temporanea dal divieto, ritenuta compatibile con i cicli di innovazione dei dispositivi medici e non idonea a produrre effetti negativi sull’innovazione.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Nell’allegato della direttiva delegata viene aggiunto il punto 38, che autorizza il piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia, purché destinati all’uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche.

Durata dell’esenzione e regime dei pezzi di ricambio

L’esenzione ordinaria scade il 31 dicembre 2019. Successivamente a tale data, il piombo può comunque essere utilizzato nei pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020. La previsione attua il principio di "riparazione allo stato originale" richiamato nei considerando, volto a prolungare la durata di vita dei prodotti già conformi immessi sul mercato.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Le misure adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da un riferimento nella pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. Per i professionisti, la direttiva rileva quindi come atto di armonizzazione tecnica che deve essere recepito nell’ordinamento nazionale entro il termine previsto e che incide sulle deroghe applicabili alla restrizione del piombo nei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata, introducendo una nuova esenzione tecnica nel catalogo delle deroghe alla restrizione del piombo.

Nuova esenzione per il piombo nei SDE

L’allegato aggiunge il punto 38 all’allegato IV: è consentito il piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia, destinati ai rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. L’esenzione scade il 31 dicembre 2019.

Pezzi di ricambio oltre la scadenza

Dopo il 31 dicembre 2019, il piombo può continuare a essere utilizzato nei pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020, senza limitazioni temporali ulteriori.

Motivazione tecnica dell’esenzione

Nei considerando si afferma che i rivelatori SDE ad ampia superficie non possono ancora essere prodotti con saldature senza piombo e che, per tale applicazione, la sostituzione/eliminazione del piombo è scientificamente e tecnicamente impraticabile; l’esenzione è quindi giustificata come misura transitoria breve senza impatto negativo sull’innovazione.

Recepimento e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichesalutemercato interno

Testo integrale

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