Direttiva 2014/74
Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/74/UE modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo un'esenzione limitata per l'uso del piombo in determinati dispositivi impiegati in strumenti di monitoraggio e controllo industriali. La deroga è giustificata dall'assenza, allo stato del progresso tecnico, di sostituti senza piombo sufficientemente affidabili per impieghi ad alte prestazioni. L'esenzione vale fino al 31 dicembre 2020, mentre per i pezzi di ricambio destinati a prodotti immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 non opera un limite temporale.
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un'esenzione temporanea sull'uso del piombo in taluni dispositivi per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto atto di recepimento obbligatorio, e incide sul settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). La modifica riguarda specificamente il piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press" per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L'esenzione è temporanea fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data il piombo resta utilizzabile solo nei pezzi di ricambio destinati a strumenti immessi sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2021.
Modifica dell'esenzione RoHS per il piombo in strumenti di monitoraggio e controllo industriali
La direttiva delegata 2014/74/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che restringe l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intervento si fonda sull'esigenza di adattare l'allegato IV al progresso tecnico, concedendo una deroga limitata all'uso del piombo in applicazioni per le quali, secondo la Commissione, non risultano ancora disponibili sostituti senza piombo sufficientemente affidabili.
Finalità e razionale dell'intervento
Nei considerando si precisa che i sistemi di connettori a pin conformi sono usati in digitalizzatori ad alta velocità, fonti di radiofrequenza e di segnali d'onda, nonché in apparecchiature di prova senza fili. Tuttavia, per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali le esigenze di prestazioni e affidabilità sono più elevate e l'affidabilità delle alternative senza piombo non è ancora garantita. Per questo la Commissione ritiene necessario consentire, per un periodo transitorio, l'uso del piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press".
Ambito materiale dell'esenzione
L'allegato aggiunge all'allegato IV della direttiva 2011/65/UE il punto 36, che riguarda:
- il piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press";
- l'impiego limitato agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
La deroga non è generale, ma circoscritta a una specifica tipologia di componenti e di utilizzo industriale.
Durata dell'esenzione e regime dei pezzi di ricambio
L'esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2020. La direttiva precisa però che, in applicazione del principio di "riparazione allo stato originale" richiamato nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/65/UE, i pezzi di ricambio beneficiano dell'esenzione oltre tale data senza limitazioni temporali, purché siano destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2021.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
Pur trattandosi di una direttiva delegata, l'atto richiede un recepimento nazionale. Gli Stati membri devono adottare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento restano rimesse alla scelta degli Stati membri.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e quello delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 36, relativo al piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press" per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Esenzione per l'uso del piombo e durata
L'allegato stabilisce che l'esenzione scade il 31 dicembre 2020. Dopo tale data il piombo può essere utilizzato solo nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2021, senza limitazioni temporali.
Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
Sempre ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 identifica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
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