Direttiva 2014/70
Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/70/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione mirata per il piombo impiegato nei MCP, riconoscendo che in tali componenti la sostituzione è scientificamente e tecnicamente impraticabile in specifiche applicazioni ad elevate prestazioni. L’esenzione è limitata a determinate apparecchiature e a requisiti tecnici puntuali, con scadenze differenziate per categoria di prodotto. La direttiva impone agli Stati membri l’adozione delle misure nazionali di recepimento entro il sesto mese successivo all’entrata in vigore.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione all’uso del piombo nei MCP (micro-channel plate) impiegati in specifiche apparecchiature elettroniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento della modifica della direttiva 2011/65/UE e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie contemplate dall’esenzione: dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L’esenzione riguarda il piombo contenuto nei micro-channel plate (MCP) usati per la rivelazione e amplificazione di ioni ed elettroni, ma solo se ricorrono le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato; sono escluse le applicazioni che non soddisfano tali condizioni. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell’esenzione RoHS per il piombo nei MCP
La direttiva delegata 2014/70/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornando l’allegato IV in ragione del progresso tecnico. Il provvedimento prende atto che, per i micro-channel plate (MCP), la sostituzione del piombo non è praticabile in determinate applicazioni ad alte prestazioni, soprattutto nei settori medico e del controllo/monitoraggio.
Finalità e presupposti dell’esenzione
La Commissione evidenzia che gli MCP sono impiegati per rivelare e amplificare ioni ed elettroni nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e controllo. La sostituzione con alternative senza piombo è considerata impraticabile quando occorrono miniaturizzazione estrema, tempi di risposta molto brevi o fattori di moltiplicazione del segnale molto elevati. In tali casi, l’uso del piombo è esonerato dal divieto previsto dalla direttiva 2011/65/UE.
Ambito tecnico dell’esenzione
L’allegato introdotto dalla direttiva include il nuovo punto 39 nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda il piombo in MCP impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
- dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, con spazio non superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l’MCP), fino a un massimo di 6 mm complessivi, e impossibilità tecnica e scientifica di una diversa progettazione che consenta più spazio;
- risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: tempo di risposta inferiore a 25 ns, area di rilevamento del campione superiore a 149 mm2, fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 103;
- tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;
- area di rilevamento del campione superiore a 314 mm2 per la rivelazione di elettroni o ioni;
- fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107.
Durata dell’esenzione
La direttiva prevede una validità limitata dell’esenzione, coerente con l’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE e con le diverse date di conformità dei prodotti interessati. Le scadenze sono differenziate per categoria:
- 21 luglio 2021 per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 21 luglio 2023 per dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e, nella pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate. Resta alla discrezionalità degli Stati membri stabilire le modalità del riferimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che sono tenuti a recepire la modifica e a garantire l’applicazione della nuova esenzione nei limiti temporali e tecnici stabiliti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 39, relativo al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati).
Presupposti tecnici dell’esenzione
L’allegato circoscrive l’esenzione alle apparecchiature che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni con spazio non superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l’MCP), per un massimo di 6 mm totali, e impossibilità tecnica e scientifica di una progettazione alternativa; oppure risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni con almeno una delle condizioni di cui ai punti i), ii), iii); oppure tempo di risposta inferiore a 5 ns; oppure area di rilevamento del campione superiore a 314 mm2; oppure fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107. Per la risoluzione spaziale bidimensionale, le soglie alternative sono: tempo di risposta inferiore a 25 ns, area di rilevamento superiore a 149 mm2 o fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 103.
Durata dell’esenzione
Il nuovo punto 39 prevede la scadenza dell’esenzione al 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo, al 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e al 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.
Recepimento nazionale
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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