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direttiva

Direttiva 2014/69

Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2014/69/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione dall’interdizione del piombo in specifici condensatori destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L’esenzione è giustificata dall’attuale impraticabilità tecnica della sostituzione e vale fino al 31 dicembre 2020. Dopo tale data, l’uso del piombo resta possibile solo per pezzi di ricambio relativi a prodotti immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.

Adegua al progresso tecnico la direttiva 2011/65/UE introducendo un’esenzione temporanea per l’uso di piombo nella ceramica dielettrica di condensatori a bassa tensione destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto delegato che modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS). L’effetto sostanziale riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali che impiegano condensatori con tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC. L’esenzione riguarda anche, senza limitazioni temporali successive alla scadenza, i pezzi di ricambio destinati a strumenti immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.

Direttiva delegata 2014/69/UE: esenzione RoHS per il piombo nei condensatori a bassa tensione per strumenti industriali

La direttiva delegata 2014/69/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per adeguare l’allegato IV al progresso tecnico. Il considerando centrale è l’impraticabilità tecnica, allo stato attuale, della sostituzione del piombo nella ceramica dielettrica di specifici condensatori impiegati in strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Finalità e ragioni dell’intervento

La Commissione rileva che, pur essendo possibile in altre applicazioni, la sostituzione del piombo in tali condensatori richiederebbe una riprogettazione dei prodotti e una nuova qualificazione per dimostrarne l’affidabilità. Per questo motivo viene introdotta un’esenzione temporanea dal divieto generale previsto dalla direttiva 2011/65/UE, limitata nel tempo e calibrata sui cicli di innovazione del settore.

Ambito dell’esenzione

L’esenzione riguarda il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC, quando tali componenti sono destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

  • La deroga è inserita nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
  • La scadenza ordinaria dell’esenzione è fissata al 31 dicembre 2020.
  • Dopo tale data, il piombo resta utilizzabile nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva è un atto delegato che vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento.

  • Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore.
  • Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
  • Deve essere trasmesso anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per i fabbricanti e gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la misura conferma una finestra temporale di conformità per una specifica applicazione industriale del piombo, evitando nell’immediato obblighi di redesign per i condensatori interessati. Per i pezzi di ricambio, la norma tutela la continuità manutentiva degli strumenti già immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021, in coerenza con il principio di estensione della vita utile dei prodotti conformi richiamato nei considerando.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva RoHS

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo l’allegato della direttiva delegata, inserendo un nuovo punto 40 relativo al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori a bassa tensione per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Esenzione temporanea per il piombo nei condensatori

L’allegato aggiunge il punto 40 all’allegato IV della direttiva 2011/65/UE: è consentito il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori con tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. L’esenzione scade il 31 dicembre 2020.

Regola per i pezzi di ricambio dopo la scadenza

Dopo il 31 dicembre 2020, il piombo può continuare a essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021, senza limitazioni temporali ulteriori.

Obblighi di recepimento e comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e trasmettere anche le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronicheindustriasicurezza dei prodotti

Testo integrale

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