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Ordinanza

Ordinanza n. 845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare relativa al nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendone la riforma in relazione alla procedura concernente il nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato. La controversia riguardava la ritenuta carenza documentale posta a fondamento della posizione amministrativa contestata. In appello è stato evidenziato che la documentazione inizialmente mancante era stata comunque prodotta, così da rendere necessario un nuovo esame da parte dell’Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di permesso di soggiorno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, limitatamente alla finalità di consentire il riesame da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la documentazione risultata carente fosse stata successivamente prodotta; ne consegue che l’Amministrazione dovrà verificare nuovamente se sussistano ragioni ostative o, al contrario, condizioni per l’eventuale accoglimento dell’istanza di permesso di soggiorno. Non è stato disposto il rilascio immediato del titolo, ma soltanto la riedizione della valutazione amministrativa. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata inoltre disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in esito alla fase cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la carenza documentale posta a fondamento del diniego o del rigetto cautelare viene superata mediante la successiva produzione dei documenti mancanti, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini del riesame amministrativo.
  • L’accoglimento cautelare finalizzato al riesame non comporta il riconoscimento definitivo del diritto al rilascio del titolo, ma impone all’Amministrazione di rinnovare la valutazione alla luce della documentazione completa.
  • La sopravvenuta disponibilità della documentazione rilevante può giustificare la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado e la riedizione del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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