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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava l'obbligo di pagamento del contributo unificato per il ricorso amministrativo proposto dinanzi al TAR, deducendo che le norme agevolative (D.P.R. 642/1972 art.27-bis, L. 266/1991 art.8 e correlati) esonerano le ONLUS dal bollo e, per connessione, dal contributo unificato anche con riferimento ad atti aventi natura processuale; propagava altresì censure di incostituzionalità (artt. 3, 24, 53, 81, 97 Cost.) e richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione a convenzioni e direttive ambientali (Aarhus, direttive 2003/4 e 2003/35).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le esenzioni previste dal D.P.R. 642/1972 art.27-bis (e dalla L. 266/1991 come interpretata) siano di stretta interpretazione e riguardino atti e documenti di natura amministrativa, non atti processuali; il contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002 ha natura tributaria e si applica ai processi amministrativi salvo le specifiche esenzioni oggettive elencate dall'art.10 T.U.S.G. Le censure costituzionali e i richiami al diritto UE non hanno portato alla rilevazione di profili di irragionevolezza o di impedimento all'accesso alla giustizia (anche perché esistono strumenti quali il gratuito patrocinio). La ricorrente è condannata alle spese per Euro 400,00 più rimborso spese prenotate a debito; è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato (c.d. "doppio contributo") qualora ricorrente totalmente soccombente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 642/1972

    "Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa..."

    L'art.1 e la tariffa collegata impongono che le esenzioni siano lette restrittivamente; l'art.27-bis elenca atti/documenti (amministrativi) esenti per ONLUS, ma non comprende atti processuali.

  • D.P.R. 642/1972 art.27-bis (tabella B)

    "Atti, documenti, istanze, contratti ... posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)"

    La Corte interpreta questa disposizione come limitata ad atti/documenti amministrativi e non estensibile agli atti processuali; non introduce un'esenzione soggettiva generale per le ONLUS nei procedimenti giudiziari.

  • D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.) art.9

    "E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo... nel processo amministrativo..."

    Stabilisce la regola generale di dovuta del contributo unificato per ciascun grado di giudizio; costituisce il punto di partenza per valutare eventuali esenzioni.

  • D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.) art.10

    "Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa..."

    Elenca ipotesi oggettive e tipizzate di esenzione dal contributo; non legittima un'esenzione generalizzata fondata sulla sola qualita' soggettiva del ricorrente (es. ONLUS).

  • D.P.R. 115/2002 art.13 (comma 1-quater e 6-bis richiamati)

    Regola gli importi e prevede l'istituto dell'ulteriore contributo in caso di impugnazione totalmente infondata (doppio contributo); il giudice dell'impugnazione deve darne atto nel dispositivo.

  • L. n. 266/1991 art.8

    "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'Imposta di Bollo e dall'Imposta di Registro."

    Norma agevolativa interpretata in senso restrittivo: per la Corte gli "atti" qui richiamati sono quelli amministrativi/gestionali e non gli atti processuali, che hanno diversa natura e finalita'.

  • D.Lgs. 460/1997 e D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

    "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti... sono esenti dall'imposta di bollo."

    Riorganizzazioni legislative richiamate confermano e, in qualche caso, ampliano l'elenco di atti amministrativi/documentali esenti, ma la tecnica normativa rimane tassativa: le esenzioni non si estendono automaticamente agli atti processuali.

  • Giurisprudenza (Corte Costituzionale e Cassazione)

    Richiamate per affermare che il contributo unificato ha natura tributaria, che le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente e che le esenzioni devono basarsi sull'oggetto del procedimento (meritevolezza), non sulla sola qualita' soggettiva dell'ente.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali a favore di ONLUS/enti del Terzo Settore elencate nelle tabelle del D.P.R. 642/1972 e nei successivi interventi normativi devono essere interpretate restrittivamente: riguardano atti e documenti amministrativi, non atti processuali (ricorsi, memorie, iscrizione a ruolo).
  • Il contributo unificato (D.P.R. 115/2002) ha natura tributaria e si applica di regola ai procedimenti amministrativi e civili salvo le specifiche esenzioni oggettive previste dalla legge; non può essere escluso sulla base della sola qualifica soggettiva dell'attore (es. ONLUS).
  • Per ottenere un'esenzione in sede giudiziaria occorre che la fattispecie rientri esplicitamente in una causa di esenzione prevista dalla norma (criterio oggettivo/meritevolezza), e la parte deve farne apparire la ragione nell'atto introduttivo ove richiesto dalla legge.
  • Le censure costituzionali o i riferimenti al diritto UE difficilmente prevalgono sull'assetto positivo se non si dimostra che la normativa nazionale è irragionevole, discriminatoria o impedisce concretamente l'accesso alla giustizia; il sistema del gratuito patrocinio costituisce un'ulteriore garanzia.
  • Chi propone impugnazioni infondate rischia di essere condannato anche al pagamento dell'ulteriore contributo (c.d. doppio contributo) e alle spese di giudizio; pertanto la valutazione preventiva del merito e della sussistenza di esenzioni è fondamentale.
  • In casi simili è preferibile: (a) verificare puntualmente se l'oggetto del procedimento rientra in una esenzione oggettiva prevista dall'art.10 T.U.S.G.; (b) indicare espressamente nell'atto introduttivo la ragione dell'esenzione quando la norma lo richiede; (c) considerare l'accesso al gratuito patrocinio se sussistono i requisiti.

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