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Circolare

Circolare n. 1 del 17/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 10, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005, al regime IVA speciale agricolo di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972. Vengono chiariti: l’estensione della detrazione forfettizzata alle cooperative e soggetti assimilati sull’intero ammontare imponibile delle cessioni ammesse; l’eliminazione del limite di volume d’affari per l’accesso al regime speciale; la nuova disciplina delle operazioni straordinarie con azienda agricola; la soppressione del divieto di separazione delle attività; e l’adeguamento delle regole di opzione per il regime ordinario. La circolare indica anche le decorrenze applicabili, con specifici chiarimenti per marzo/aprile 2005 e per la dichiarazione IVA annuale 2005.

Novità IVA nel settore agricolo ex art. 10 d.l. n. 35/2005

Imposizione dell’IVA nel settore agricolo: modifiche al regime speciale

La circolare esamina le innovazioni introdotte dall’art. 10, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di IVA agricola e, in particolare, di regime speciale ex art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le modifiche riguardano la detrazione forfettizzata per alcune categorie di soggetti, l’eliminazione di limiti di accesso al regime, la disciplina delle operazioni straordinarie e la possibilità di separazione delle attività e di opzione per il regime ordinario.

Detrazione forfettizzata per cooperative, associazioni ed enti assimilati

Con la sostituzione dell’art. 34, comma 2, lettera c), viene ampliata la portata della detrazione forfettizzata per le società cooperative e i relativi consorzi, le associazioni agricole e loro unioni, nonché gli enti che provvedono per legge alla vendita collettiva dei prodotti agricoli per conto dei produttori. La circolare chiarisce che è stata eliminata la precedente limitazione che legava la detrazione al solo volume di operazioni svolte per conto dei produttori soggetti al regime speciale.

In base al nuovo testo, tali soggetti possono applicare le percentuali di compensazione, fissate con decreto ministeriale, sull’intero ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici, purché tali prodotti rientrino tra quelli indicati nella tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Decorrenza della nuova disciplina e rettifica della detrazione

La circolare individua la decorrenza della modifica nel 17 marzo 2005, giorno successivo alla pubblicazione del d.l. n. 35/2005 in Gazzetta Ufficiale. Poiché le percentuali di compensazione incidono sui corrispettivi esposti in liquidazione mensile, viene precisato che le cessioni registrate nel mese di marzo 2005 restano soggette al vecchio regime, mentre quelle registrate successivamente al 1° aprile 2005 seguono il nuovo regime.

È inoltre richiamato l’obbligo di rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633/1972, in sede di dichiarazione IVA annuale 2005, per i prodotti acquistati da terzi e non ancora ceduti o utilizzati al 31 marzo 2005.

Eliminazione del limite di volume d’affari

La lettera b) dell’art. 10 abroga il comma 3 dell’art. 34, che subordinava l’applicazione del regime speciale agricolo a un volume d’affari non superiore a 20.658,28 euro. La circolare evidenzia che tale limite non aveva mai trovato concreta applicazione, essendo stato progressivamente rinviato da varie disposizioni transitorie.

Con l’abrogazione definitiva, venuta meno la fase transitoria, il regime speciale si applica a tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 34, senza alcun limite dimensionale.

Cessione, donazione o conferimento di azienda agricola

La lettera c) modifica l’art. 34, comma 4, in tema di cessione di prodotti agricoli derivanti da operazioni straordinarie non assoggettate a IVA, come cessione d’azienda, donazione o conferimento. L’esclusione dell’applicazione delle percentuali di compensazione non ha più portata generale, ma opera soltanto quando il cedente, donante o conferente è soggetto al regime ordinario.

La ragione è evitare una doppia detrazione: nel regime ordinario, infatti, sugli acquisti e sui fattori produttivi è già stata operata la detrazione secondo le regole ordinarie. Se invece il trasferente è in regime speciale, non essendoci stata alcuna detrazione a monte, la rivendita da parte del cessionario, donatario o conferitario può beneficiare della detrazione forfettizzata.

Separazione delle attività nell’impresa agricola

La lettera d) abroga definitivamente il comma 10 dell’art. 34, che vietava la separazione delle attività nell’ambito della stessa impresa agricola. La circolare ricorda che anche questa disciplina era stata più volte differita nel tempo e che, per il 2005, la proroga prevedeva l’applicazione della norma con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Pur essendo entrata in vigore il 3 marzo 2005, la proroga si riflette sull’intero anno 2005. Restano comunque salvi i comportamenti dei contribuenti che, in assenza della proroga, abbiano già determinato l’imposta considerando unitariamente tutti i prodotti agricoli: tali soggetti possono liquidare l’imposta tenendo conto delle attività separate per l’intero 2005 in sede di dichiarazione IVA annuale.

Opzione per il regime ordinario

La lettera e) interviene sul comma 11 dell’art. 34, che consente ai soggetti che applicano il regime speciale agricolo di optare per il regime ordinario. La modifica riporta le modalità di esercizio dell’opzione alle regole generali del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Vengono così eliminati:

  • la durata minima quinquennale dell’opzione, sostituita dal periodo ordinario di tre anni;
  • il divieto di revoca dell’opzione in presenza di beni ammortizzabili per i quali non sia ancora decorso il periodo di tutela di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili.

La circolare precisa però che la tutela fiscale non viene meno, poiché resta applicabile l’art. 19-bis2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, che impone la rettifica della detrazione in caso di mutamento del regime di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili.

Punti principali

Detrazione speciale per cooperative e soggetti assimilati

La modifica dell’art. 34, comma 2, lettera c), elimina la limitazione che collegava la detrazione forfettizzata al solo volume di operazioni effettuate per conto dei produttori soggetti al regime speciale. Società cooperative, consorzi, associazioni agricole, unioni e enti che provvedono per legge alla vendita collettiva dei prodotti agricoli possono ora applicare le percentuali di compensazione sull’intero ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, del d.P.R. n. 633/1972. La nuova disciplina è entrata in vigore il 17 marzo 2005; per le liquidazioni IVA si considera che le cessioni registrate nel mese di marzo 2005 restino soggette al vecchio regime, mentre quelle registrate dal 1° aprile 2005 al nuovo regime. In sede di dichiarazione IVA annuale 2005 va inoltre effettuata la rettifica della detrazione per i prodotti acquistati da terzi e non ancora ceduti o utilizzati al 31 marzo 2005, ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633/1972.

Abrogazione del limite dimensionale per l’accesso al regime speciale

È stato abrogato il comma 3 dell’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, che prevedeva un limite di volume d’affari pari a 20.658,28 euro per l’applicazione del regime speciale agricolo ai produttori agricoli. La circolare evidenzia che tale previsione, nel tempo, era già stata rinviata da disposizioni transitorie e non aveva mai trovato effettiva applicazione. Con l’abrogazione definitiva e la cessazione della fase transitoria, il regime speciale risulta applicabile a tutti i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 34, indipendentemente dall’entità del volume d’affari.

Cessione, donazione o conferimento di azienda agricola

La nuova formulazione del comma 4 dell’art. 34 limita l’esclusione delle percentuali di compensazione alle ipotesi in cui il cedente, donante o conferente sia soggetto al regime ordinario. In tal caso, sui prodotti agricoli acquisiti e successivamente rivenduti è già stata operata la detrazione secondo le regole ordinarie e l’ulteriore applicazione delle percentuali di compensazione determinerebbe una doppia detrazione. Se invece il soggetto che trasferisce l’azienda o i beni opera in regime speciale, non essendosi verificata alcuna detrazione sui fattori produttivi, è coerente ammettere la detrazione forfettizzata al momento della rivendita da parte del cessionario, donatario o conferitario.

Separazione delle attività nell’impresa agricola

È stato definitivamente abrogato il comma 10 dell’art. 34, che vietava la separazione delle attività all’interno della stessa impresa agricola. La circolare ricorda che la relativa decorrenza era stata più volte rinviata e che, per il 2005, la proroga era stata inserita in sede di conversione del d.l. n. 314/2004 con effetto dal 1° gennaio 2006. Pur essendo entrata in vigore il 3 marzo 2005, la norma di proroga produce effetti sull’intero anno 2005. Restano salvi i comportamenti di chi, in assenza della proroga, abbia già liquidato l’imposta considerando unitariamente i prodotti agricoli; tali soggetti possono rideterminare l’imposta tenendo conto delle attività separate in sede di dichiarazione IVA 2005.

Opzione per il regime normale e rettifiche IVA

La lettera e) modifica il comma 11 dell’art. 34 per ricondurre l’opzione per il regime ordinario alle regole generali del d.P.R. n. 442/1997. Viene eliminata sia la durata minima quinquennale dell’opzione, che ora segue il periodo ordinario di un triennio, sia il divieto di revoca in presenza di beni ammortizzabili non ancora fuori dal periodo di tutela fiscale. La circolare precisa tuttavia che restano ferme le tutele dell’art. 19-bis2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, che impone la rettifica della detrazione in caso di mutamenti del regime di detrazione IVA con riferimento ai beni ammortizzabili.

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