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Circolare

Circolare n. 6 del 13/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su numerosi temi fiscali: tassazione delle rendite finanziarie, novità IRPEF 2006, programmazione fiscale triennale e adeguamento 2003-2004, indagini bancarie, participation exemption, rivalutazioni, reddito d’impresa, agricoltura, bilancio post-riforme, plusvalenze immobiliari e IVA. I chiarimenti precisano ambiti applicativi, criteri di tassazione, decorrenze, modalità di versamento e regole dichiarative, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte dalla Finanziaria 2006 e dal D.L. n. 203/2005.

Risposte a quesiti su tributi, IRPEF, IVA, rivalutazioni e reddito d'impresa

Risposte a quesiti in materia tributaria

La circolare raccoglie e sistematizza le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in incontri con la stampa specializzata. I chiarimenti toccano numerosi settori della disciplina fiscale, con particolare attenzione agli effetti della Finanziaria 2006 e del D.L. n. 203 del 2005, offrendo indicazioni operative su tassazione dei redditi, deduzioni, rivalutazioni, IVA e adempimenti dichiarativi.

Tassazione delle rendite finanziarie

L’Agenzia affronta diversi casi di strumenti finanziari partecipativi, distinguendo tra titoli assimilabili alle azioni, alle obbligazioni o ai titoli atipici a seconda della struttura della remunerazione e dell’eventuale obbligo di restituzione del capitale. Per gli strumenti esteri con rendimento totalmente collegato ai risultati economici dell’emittente e deducibile all’estero, si esclude l’assimilazione alle azioni; se partecipano anche alle perdite, sono trattati come titoli atipici. Il valore minimo in bilancio segue l’art. 94 TUIR e il cambio applicabile è quello alla data di chiusura dell’esercizio per i titoli assimilabili alle obbligazioni.

Viene poi chiarito che i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza producono redditi di capitale se non percepiti nell’esercizio di impresa; gli utili si tassano per cassa e senza deduzioni, mentre le minusvalenze da cessione del contratto non sono deducibili. Gli strumenti finanziari cosiddetti "non equity" vengono ricondotti al regime delle azioni solo se la remunerazione dipende integralmente dai risultati economici dell’emittente; altrimenti, se è prevista la restituzione del capitale e la remunerazione è in parte interessi, essi seguono la disciplina dei titoli obbligazionari.

Quanto ai dividendi in natura rappresentati da azioni o quote, il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde all’intero valore normale del bene assegnato, non alla sola quota imponibile tassata in capo al percettore. Per la distribuzione di riserve di capitale ai nudi proprietari si ribadisce la presunzione assoluta di prioritaria distribuzione di utili e riserve di utili, con tassazione come utili da partecipazione quando esistono utili o riserve di utili.

Novità Finanziaria 2006 in materia di IRPEF

La detrazione per spese di frequenza degli asili nido è riconosciuta solo per le rette pagate nel 2005, entro il limite di 632 euro per figlio e nella misura del 19%. L’agevolazione vale per qualsiasi asilo nido, pubblico o privato, riguarda i bambini ammessi e frequentanti nella fascia di età tra tre mesi e tre anni, opera per cassa e non per anno scolastico, e deve essere ripartita fra i genitori in proporzione all’onere sostenuto. La documentazione può consistere in fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza.

Programmazione fiscale triennale e adeguamento per il 2003-2004

La circolare conferma che la definizione prevista dalla Finanziaria 2006 per gli anni 2003 e 2004 può essere utilizzata anche con riferimento a uno solo dei due periodi. L’adesione alla proposta di adeguamento rende irrilevanti le perdite del periodo, comprese quelle pregresse riportate, e comporta che il reddito da adeguamento venga aumentato delle perdite utilizzate, con applicazione della maggiore imposta sostitutiva e senza sanzioni o interessi; in caso di mancato versamento si procede al recupero delle somme con sanzioni e interessi.

La notifica di PVC, avvisi o inviti al contraddittorio relativi ai periodi 2003 e 2004 non preclude automaticamente l’accesso alla procedura, ma impone la preventiva definizione dell’atto se il contribuente intende aderire per quello stesso periodo. Il credito IVA dei periodi oggetto di definizione è considerato inesistente: non può essere riportato né rimborsato; se già compensato o rimborsato deve essere riversato entro il 16 ottobre 2006, senza sanzioni. Inoltre, la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento delle violazioni sostanziali IVA non è incompatibile con il regime di programmazione fiscale.

Indagini bancarie e lotta all’evasione

Per le attività di cambiavalute, gli adempimenti di rilevazione riguardano sia i clienti residenti sia i non residenti; per questi ultimi devono essere raccolti i dati identificativi previsti dal provvedimento. Il codice residuale 16 dell’allegato 3 al provvedimento del 22 dicembre 2005 copre ogni altro operatore finanziario non specificamente elencato e può consentire di includere nuove figure in futuro; le holding di partecipazione devono monitorare le operazioni ricomprese nella tabella generale allegata al provvedimento. Tutti gli intermediari dell’allegato 3 devono comunicare la casella PEC entro il 28 febbraio 2006.

In tema di solidarietà IVA del cessionario, viene precisato che la responsabilità solidale ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972 opera entro i limiti fissati dal comma 3 e può essere esclusa in presenza di circostanze oggettivamente rilevabili, come le campagne promozionali. Il recupero del tributo avviene tramite ordinari strumenti di controllo e riscossione, con possibilità per il cessionario di far valere le esimenti. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2005.

Participation exemption

Per le plusvalenze derivanti da partecipazioni in possesso dei requisiti di esenzione, la quota imponibile non è rateizzabile e concorre integralmente al reddito dell’esercizio di cessione. Se la cessione riguarda un’azienda comprensiva di partecipazioni, la plusvalenza riferibile a tali partecipazioni non può essere scorporata dal valore unitario dell’azienda e segue il regime ordinario dell’art. 86 TUIR.

Nel caso di scissione della partecipata, il costo fiscale della partecipazione si ripartisce fra le partecipazioni nella scissa e nelle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito; il criterio ha portata generale e vale anche se il socio è una società di capitali. Per il conferimento ex art. 175 TUIR seguito da cessione della partecipazione ricevuta, l’Agenzia esclude l’applicazione analogica della deroga antielusiva prevista per l’art. 176 TUIR.

Rivalutazioni dei beni

La Finanziaria 2006 riapre i termini non solo per la rivalutazione dei beni d’impresa, ma anche per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già iscritti in bilancio, includendo il riallineamento previsto dalla legge n. 342/2000. I maggiori valori diventano fiscalmente rilevanti dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione; sono richiamabili i chiarimenti già resi per fattispecie analoghe.

L’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione può essere versata in unica soluzione anche anticipatamente, pur in presenza di un piano ordinario in tre rate. Una volta affrancato, il saldo è liberamente distribuibile e, se distribuito, segue il regime ordinario dei dividendi; l’imposta sostitutiva resta indeducibile e può essere imputata al capitale sociale secondo le regole richiamate. Non è ammesso l’affrancamento di saldi di precedenti rivalutazioni né di quelli derivanti dalla rivalutazione delle aree fabbricabili di cui al comma 473. La facoltà di rivalutare il diritto di superficie spetta al titolare di tale diritto reale, se il bene è relativo all’impresa.

Reddito d’impresa: avviamento, leasing, immobili e altre questioni

Per l’avviamento, la nuova durata minima di ammortamento è fissata in 18 anni e si applica dal periodo d’imposta 2005, anche alle quote residue di avviamenti pregressi non ancora completamente ammortizzate. Per i contratti di leasing immobiliare, la data rilevante è quella della stipula: i contratti stipulati prima del 4 dicembre 2005 restano soggetti alla disciplina previgente; lo stesso vale per i leasing-appalto, in cui rileva il momento in cui l’accordo è definitivamente perfezionato. La durata del contratto, ai fini del rispetto dei limiti minimi di deducibilità, decorre dalla stipula o da una data successiva se le parti hanno differito l’obbligo di pagamento dei canoni.

Per gli immobili patrimoniali delle imprese viene ribadito il divieto assoluto di deducibilità dei componenti negativi relativi agli immobili, compresi gli interessi passivi, sia di funzionamento sia di finanziamento; ai fini delle regole generali sugli interessi, occorre quindi depurare quelli relativi agli immobili. Per le attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica, la riduzione del 20% sulla determinazione delle quote di ammortamento opera già dal periodo d’imposta 2005 e si estende anche ai costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione del bene.

Inoltre, il nuovo divieto di dividend washing sterilizza la minusvalenza solo in capo al cessionario che realizza la perdita dopo aver percepito i dividendi nei trentasei mesi precedenti. Ai fini delle società di comodo, le partecipazioni che soddisfano i requisiti dell’art. 87 TUIR devono essere considerate nel calcolo dell’operatività. Per gli interessi obbligazionari percepiti da imprese commerciali, l’emittente verifica il rispetto dei limiti di rendimento effettivo al momento dell’emissione, con applicazione della ritenuta del 12,50% se i limiti sono rispettati.

Sul riporto delle perdite nelle fusioni, la norma dell’art. 172, comma 7, TUIR è letta come divieto di doppia deduzione e non come disposizione antielusiva disapplicabile. Per le trasformazioni di società di capitali in società di persone, in assenza di una specifica sezione nel modello, è ammessa una variazione in diminuzione nel quadro RF per utilizzare le perdite pregresse. Il reddito da recesso del socio di società di persone è qualificato come reddito d’impresa e va tassato secondo il principio di competenza.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

L’usufruttuario non può trasferire agli eredi il valore rivalutato del diritto di usufrutto ai fini del costo fiscale di terreni o partecipazioni, perché l’estinzione dell’usufrutto comporta la riespansione della piena proprietà. Le perizie per la rivalutazione di terreni e partecipazioni possono essere redatte anche da periti iscritti alle Camere di Commercio, in quanto la platea dei soggetti abilitati è stata ampliata dalla normativa richiamata.

Agricoltura

Per la manutenzione e salvaguardia dei boschi, la detrazione resta fissata al 36% per il 2006, con limite massimo di spesa pari a 100.000 euro; non si applica l’aumento al 41% previsto per gli interventi edilizi. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali da parte degli imprenditori agricoli è considerata attività connessa e produttiva di reddito agrario ai fini delle imposte dirette. Tuttavia, la disposizione non estende tale qualificazione all’IVA e non rende applicabile il regime speciale dell’art. 34-bis del DPR n. 633/1972, che resta limitato alle fattispecie ivi previste.

Bilancio dopo le riforme societaria e fiscale

L’Agenzia ammette, dal punto di vista fiscale, che il disinquinamento pregresso possa essere effettuato anche in un bilancio successivo al primo di applicazione della nuova disciplina, a condizione che le interferenze fiscali risultino dalla nota integrativa. La disciplina del disinquinamento e delle deduzioni extracontabili si applica anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che determinano il reddito secondo le regole delle società residenti.

L’omessa o incompleta compilazione del quadro EC può essere corretta con dichiarazione integrativa a favore entro i termini previsti. Le riserve di patrimonio netto formate mediante riduzione del capitale possono essere utilizzate per coprire le deduzioni extracontabili risultanti dal prospetto EC.

Nuova disciplina delle plusvalenze sugli immobili

La circolare chiarisce innanzitutto l’ambito oggettivo del regime introdotto dal comma 497: esso riguarda le abitazioni e le relative pertinenze, e può applicarsi anche all’acquisto separato della sola pertinenza, purché la destinazione pertinenziale risulti dall’atto. Non vi sono limiti quantitativi, ma deve trattarsi di pertinenze immobiliari ai sensi dell’art. 817 c.c.; l’immobile deve essere abitativo anche sul piano catastale, non essendo sufficiente la sola destinazione di fatto.

In materia di plusvalenze su terreni, si conferma che sia il costo di acquisto sia i costi inerenti possono essere rivalutati in base all’indice ISTAT. La rivalutazione già effettuata su aree fabbricabili non impedisce l’applicazione dell’aggiornamento ISTAT per il periodo successivo. Il valore iniziale dei terreni acquisiti per successione o donazione può anch’esso essere rivalutato con gli indici ISTAT.

Per le unità immobiliari ricevute dall’imprenditore individuale in pagamento in natura nell’ambito di un appalto, il bene ricevuto costituisce componente positivo del reddito d’impresa; pertanto non si applica il regime delle plusvalenze immobiliari né il sistema del prezzo-valore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In presenza di più venditori, l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata solo da coloro che intendono aderire.

Quesiti in materia di IVA

Per i veicoli a motore, la riduzione dell’indetraibilità all’85% si applica alle operazioni la cui IVA diviene esigibile dal 1 gennaio 2006; per i veicoli con propulsori non a combustione interna la detrazione è fissata al 50%. Nel caso di leasing già in corso, rileva il momento di pagamento o fatturazione dei canoni, non la stipula del contratto. Rimane totale l’indetraibilità per componenti, ricambi, servizi di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e carburanti relativi ai veicoli soggetti al limite.

La modifica sulla scheda carburante riguarda solo gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’albo previsto dalla legge n. 298/1974, non quelli in conto proprio. Per i contratti preliminari, l’IVA sugli acconti può essere chiesta a rimborso insieme a quella del saldo del definitivo, se il credito non è stato già rimborsato o compensato e il diritto alla detrazione è esercitato nei termini. Il credito infrannuale chiesto a rimborso non è cedibile.

In caso di incorporazione con effetto dal 31 dicembre, l’incorporante confluisce nella propria liquidazione di dicembre anche le operazioni dell’incorporata effettuate nella frazione di mese o trimestre interessata e presenta una dichiarazione IVA con frontespizio e due moduli. Se l’incorporazione avviene prima della prima liquidazione periodica, l’incorporante presenta comunque un’unica dichiarazione con due moduli; nel modulo della società incorporata vanno indicati i dati identificativi richiesti e, per l’anno precedente, deve essere presentata anche la dichiarazione IVA relativa alla società incorporata.

Punti principali

Tassazione delle rendite finanziarie

Vengono chiariti il trattamento degli strumenti finanziari partecipativi esteri e "non equity", dei contratti di cointeressenza propria senza apporto, dei dividendi in natura e della ripartizione di riserve di capitale ai nudi proprietari. In particolare, gli strumenti esteri con remunerazione legata ai risultati economici e deducibile all’estero non sono assimilati alle azioni ma, a seconda dei casi, a obbligazioni o titoli atipici; i redditi da cointeressenza restano redditi di capitale e le eventuali minusvalenze da cessione del contratto non sono deducibili; per i dividendi in natura corrisposti in azioni o quote, il costo fiscalmente riconosciuto coincide con l’intero valore normale al momento dell’assegnazione; la distribuzione di riserve in presenza di utili segue la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili.

Novità Finanziaria 2006 in materia di IRPEF

Si precisa che la detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido vale solo per le rette pagate nel 2005, fino a un massimo di 632 euro per figlio, con beneficio massimo pari a 120,08 euro. L’agevolazione riguarda asili nido pubblici e privati, spetta per i bambini ammessi e frequentanti nella fascia 3 mesi-3 anni, opera per cassa indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento e va ripartita tra i genitori in base all’onere sostenuto; la spesa deve essere documentata con fattura, bollettino, ricevuta o quietanza.

Programmazione fiscale triennale e adeguamento 2003-2004

Si conferma che la definizione per gli anni 2003 e 2004 può essere utilizzata anche per uno solo dei due periodi d’imposta. L’adesione comporta l’irrilevanza delle perdite, incluse quelle riportate da periodi precedenti, e il reddito da adeguamento va incrementato delle perdite utilizzate nel periodo, con versamento della maggiore imposta sostitutiva senza interessi e sanzioni; le perdite non utilizzate non sono più riportabili. La notifica di PVC, avvisi o inviti al contraddittorio non preclude di per sé l’accesso alla procedura, ma l’eventuale atto deve essere preliminarmente definito. Il credito IVA dei periodi oggetto di definizione non può essere riportato o rimborsato; se è stato già utilizzato o rimborsato va riversato entro il 16 ottobre 2006, senza sanzioni. Il ravvedimento operoso delle violazioni sostanziali IVA non è considerato incompatibile con il regime di programmazione fiscale.

Indagini bancarie e lotta all’evasione

Per le attività di cambiavalute, la rilevazione riguarda sia residenti sia non residenti, con indicazione dei dati identificativi previsti. Il codice 16 dell’elenco degli intermediari ha funzione residuale e comprende ogni altro operatore finanziario eventualmente individuato in futuro; le holding di partecipazione monitorano le operazioni indicate nella tabella generale allegata al provvedimento del 22 dicembre 2005. Tutti gli intermediari elencati nell’allegato 3 devono comunicare la casella PEC entro il 28 febbraio 2006. In materia di solidarietà IVA del cessionario, la responsabilità può essere esclusa in presenza di eventi oggettivamente rilevabili, come campagne promozionali; il recupero del tributo avviene con gli ordinari strumenti di controllo e riscossione. L’art. 60-bis si applica alle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2005, data di pubblicazione del D.M. 22 dicembre 2005.

Participation exemption

Per le partecipazioni che possiedono i requisiti dell’esenzione ex art. 87 TUIR, la quota imponibile della plusvalenza non può essere rateizzata ma concorre interamente al reddito dell’esercizio di cessione. Se la cessione riguarda un’azienda che comprende partecipazioni, la plusvalenza relativa a tali partecipazioni non si separa dal complesso aziendale ma confluisce nella plusvalenza unitaria tassata secondo l’art. 86 TUIR. In caso di scissione della partecipata, il costo fiscale della partecipazione si ripartisce tra partecipazioni nella scissa e nelle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito; il criterio vale anche se il socio è una società di capitali. Per il conferimento ex art. 175 TUIR seguito da cessione, non opera per analogia la deroga antielusiva prevista per l’art. 176.

Rivalutazioni dei beni

La circolare conferma che la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa include anche il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi della disciplina della legge n. 342/2000. I maggiori valori rivalutati sono fiscalmente riconosciuti dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione e possono essere coperti da chiarimenti già forniti in precedenza. L’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione è versabile anche in unica soluzione anticipata; una volta affrancato, il saldo diviene liberamente distribuibile e il regime segue le regole ordinarie sui dividendi, con imposta sostitutiva indeducibile. Non è invece possibile affrancare saldi di precedenti rivalutazioni o quelli relativi alle aree fabbricabili ex comma 473. La facoltà di rivalutare il diritto di superficie spetta al titolare del diritto reale se il bene è relativo all’impresa.

Novità 2006 e D.L. n. 203/2005 in materia di reddito d’impresa

Si chiarisce che la nuova misura di deducibilità dell’avviamento è quella di 1/18, applicabile dal periodo d’imposta 2005, anche alle quote residue di avviamenti precedenti non ancora ammortizzate. Per il leasing immobiliare, rileva la data di stipula del contratto: i contratti stipulati prima del 4 dicembre 2005 restano soggetti alla disciplina previgente, anche nel leasing-appalto. La durata del leasing decorre dalla stipula o da una data successiva se così pattuito per il pagamento dei canoni. Gli immobili patrimoniali continuano a soggiacere al divieto assoluto di deduzione dei componenti negativi relativi, compresi gli interessi passivi, salvo quanto previsto per le spese di manutenzione degli immobili locati. Per le attività regolate di distribuzione e trasporto di gas e energia elettrica, la riduzione del 20% sul calcolo delle quote di ammortamento opera dal periodo d’imposta 2005 e anche per i costi incrementativi. Il nuovo divieto di dividend washing sterilizza le minusvalenze solo in capo al cessionario. Le partecipazioni ex art. 87 rilevano integralmente nel calcolo delle società di comodo. Gli interessi obbligazionari seguono le regole di ritenuta sui titoli emessi entro i limiti di rendimento effettivo. Il riporto delle perdite nelle fusioni impedisce una doppia deduzione e non è disapplicabile. Per le trasformazioni di società di capitali in società di persone è ammessa una variazione in diminuzione nel quadro RF per utilizzare le perdite pregresse. Il reddito da recesso del socio di società di persone è qualificato come reddito d’impresa e tassato per competenza.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

Si precisa che il titolare del diritto di usufrutto non può trasferire agli eredi il valore rideterminato dell’usufrutto ai fini del costo fiscale del terreno o della partecipazione, poiché con l’estinzione dell’usufrutto il bene torna in piena proprietà. Le perizie per la rivalutazione di terreni e partecipazioni possono essere redatte anche da periti iscritti alle Camere di Commercio, oltre che dai professionisti già abilitati.

Agricoltura

La detrazione per le spese di tutela e salvaguardia dei boschi resta al 36% anche per il 2006, su un limite massimo di spesa di 100.000 euro; non si applica l’aumento al 41% previsto per le ristrutturazioni edilizie. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali da parte di imprenditori agricoli è considerata attività connessa e produttiva di reddito agrario ai fini delle imposte sui redditi, ma non beneficia del regime IVA speciale dell’art. 34-bis, che resta inapplicabile a tale attività.

Bilancio dopo le riforme societaria e fiscale

È ammesso, dal punto di vista fiscale, il disinquinamento anche in un bilancio successivo al primo di applicazione delle nuove regole, purché le interferenze fiscali risultino dalla nota integrativa. La disciplina del disinquinamento e delle deduzioni extracontabili si applica anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’omessa o incompleta compilazione del quadro EC può essere sanata con dichiarazione integrativa a favore. Le riserve di patrimonio netto costituite mediante riduzione del capitale possono coprire le deduzioni extracontabili del prospetto EC.

Plusvalenze sugli immobili

La disciplina del comma 497 si applica anche all’acquisto della sola pertinenza, purché la destinazione pertinenziale risulti nell’atto, senza limiti quantitativi e purché si tratti di pertinenza immobiliare. L’agevolazione vale solo per immobili abitativi accatastati come tali, non per immobili che abbiano destinazione di fatto abitativa ma diversa classificazione catastale. Nella determinazione della plusvalenza su terreni, anche i costi inerenti sono rivalutabili ISTAT; la rivalutazione di aree fabbricabili non esclude l’applicazione della rivalutazione ISTAT per il periodo successivo. Il valore iniziale dei terreni acquisiti per successione o donazione può essere rivalutato ISTAT. Le unità immobiliari ricevute in pagamento in natura nell’ambito di un appalto restano componenti positivi del reddito d’impresa e non consentono di applicare il regime delle plusvalenze immobiliari né il doppio valore ai fini delle imposte indirette. In caso di pluralità di cedenti, l’imposta sostitutiva può essere esercitata solo da chi intende avvalersene.

IVA

Per i veicoli, la detrazione dell’IVA al 15% si applica alle operazioni la cui imposta diviene esigibile dal 1 gennaio 2006; per i veicoli con propulsori non a combustione interna la detrazione è al 50%. Il regime della scheda carburante non si applica solo agli autotrasportatori di cose per conto terzi, non a quelli in conto proprio. L’IVA sugli acconti pagati in base a contratto preliminare può essere chiesta a rimborso insieme al saldo del definitivo, se il diritto alla detrazione è esercitato nei termini. Il credito infrannuale chiesto a rimborso non è cedibile. In caso di fusione/incorporazione, la dichiarazione IVA va presentata con un frontespizio e due moduli; se l’incorporazione avviene prima della prima liquidazione periodica, il modulo dell’incorporata è compilato con i relativi dati e la dichiarazione per l’anno precedente va comunque presentata.

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