Circolare n. 2 del 17/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il trattamento agevolativo previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 per gli immobili di interesse storico e/o artistico si applica anche agli immobili locati ad uso diverso da quello abitativo. Vengono quindi superate le precedenti istruzioni della circolare n. 9/E del 2005, con invito agli uffici a riesaminare il contenzioso pendente e, se ne ricorrono i presupposti, a procedere all’abbandono delle controversie e al rimborso delle somme richieste. Le nuove indicazioni vanno considerate anche nell’attività ordinaria di controllo e accertamento.
Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione del contenzioso
Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie
La circolare interviene per adeguare l’azione degli uffici dell’Agenzia delle Entrate all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di immobili di interesse storico e/o artistico. In particolare, chiarisce che il regime speciale di determinazione del reddito previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non può essere limitato ai soli immobili locati ad uso abitativo, ma si applica anche agli immobili locati ad uso diverso.
Premessa e precedente impostazione amministrativa
La circolare richiama la n. 9/E del 14 marzo 2005, con la quale, prendendo atto delle pronunce della Corte Costituzionale e dell’orientamento della Corte di Cassazione, era già stata abbandonata la tesi che negava in via generalizzata l’estensione del trattamento speciale agli immobili storici e/o artistici concessi in locazione. In quella sede, tuttavia, si era ritenuto opportuno:
- abbandonare le controversie concernenti la determinazione del reddito degli immobili storici locati ad uso abitativo sulla base del canone di locazione;
- sostenere le ragioni dell’erario nelle ipotesi di istanza di rimborso riferita a unità immobiliari vincolate, locate e classificate come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile a destinazione speciale o comunque destinate ad uso diverso dall’abitativo.
Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione
La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che la sentenza n. 11211 del 30 luglio 2002 non aveva affermato un principio di diversificazione del trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso degli immobili storici.
In particolare, vengono richiamate:
- la sentenza n. 2178 del 3 febbraio 2005, con la quale la Corte ha escluso di aver sancito che gli immobili storici e/o artistici del gruppo catastale A fossero soggetti a diverso trattamento fiscale a seconda che fossero locati ad uso abitativo o ad altro uso;
- le sentenze nn. 10860 e 10862 del 23 maggio 2005, che ribadiscono la medesima interpretazione e chiariscono che non è sostenibile una lettura dell’art. 11, comma 2, L. n. 413/1991 limitata agli immobili ad uso abitativo.
Le pronunce richiamano espressamente la ratio della norma agevolativa e affermano che la regola dell’irrilevanza del reddito locativo deve valere tanto per le locazioni abitative quanto per quelle ad uso diverso.
Conseguenze interpretative sull’art. 11, comma 2, L. n. 413/1991
Alla luce dell’orientamento consolidato della Cassazione e del parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato, la circolare afferma che non è più sostenibile la tesi interpretativa seguita con la circolare n. 9/E del 2005.
Ne deriva che sono superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’attuale orientamento giurisprudenziale.
Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, il reddito deve quindi essere determinato secondo il criterio catastale, con riferimento alle tariffe d’estimo e, in particolare, alla più bassa della zona censuaria in cui l’immobile è situato, senza distinguere tra:
- locazione ad uso abitativo;
- locazione ad uso diverso dall’abitativo.
Gestione del contenzioso pendente
La circolare dispone che gli uffici dell’Agenzia riesaminino caso per caso il contenzioso pendente in materia, applicando i criteri indicati nel documento.
Se ne ricorrono i presupposti, gli uffici devono procedere:
- all’abbandono delle controversie secondo le modalità di rito;
- eventualmente, prima dell’abbandono, all’esecuzione del rimborso richiesto.
Per le modalità operative viene fatto rinvio alle circolari n. 138/E del 15 maggio 1997 e n. 218/E del 30 novembre 2000.
Effetti sull’attività di controllo e vigilanza
L’orientamento espresso deve essere considerato anche nell’ordinaria attività di controllo e accertamento svolta dagli uffici dell’Agenzia.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare, assicurando uniformità operativa sul territorio.
Punti principali
Superamento dell’orientamento della circolare n. 9/E del 2005
La circolare richiama la precedente impostazione del 2005, secondo cui non era più sostenibile negare in via generale l’applicazione del regime speciale agli immobili storici e/o artistici locati ad uso abitativo, ma si riteneva di sostenere la tesi erariale per quelli locati ad uso diverso. Con la presente circolare tale distinzione viene superata alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale.
Evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
Vengono richiamate la sentenza n. 2178 del 3 febbraio 2005 e le sentenze nn. 10860 e 10862 del 23 maggio 2005, dalle quali emerge che la Corte di Cassazione ha escluso che la sentenza n. 11211 del 2002 avesse introdotto una differenziazione del trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso dell’immobile. Le pronunce ribadiscono che non è condivisibile una lettura dell’art. 11, comma 2, L. n. 413/1991 limitata ai soli immobili ad uso abitativo.
Principio affermato sul reddito degli immobili storici e/o artistici
La circolare recepisce il principio per cui, per gli immobili di interesse storico-artistico, il reddito non deve essere determinato in base al canone di locazione, ma secondo il criterio catastale fondato sulle tariffe d’estimo, in particolare sulla più bassa della zona censuaria in cui si trova l’immobile. Tale regola vale sia per le locazioni abitative sia per quelle ad uso diverso.
Gestione del contenzioso pendente e dei rimborsi
Gli uffici dell’Agenzia devono riesaminare caso per caso il contenzioso pendente sulla base dei criteri indicati nella circolare e, quando ne ricorrano i presupposti, procedere all’abbandono delle controversie secondo le modalità di rito. Se necessario, l’abbandono può essere preceduto dall’esecuzione del rimborso richiesto. Il rinvio operativo è alle circolari n. 138/E del 1997 e n. 218/E del 2000.
Indicazioni per controllo e vigilanza
Le nuove istruzioni devono essere considerate anche nell’ordinaria attività di controllo e accertamento degli uffici. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni contenute nella circolare.
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