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Circolare

Circolare n. 7 del 13/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche all’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 introdotte dalla legge n. 80/2005 in materia di deduzione IRAP per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Spiega chi può beneficiarne, come si verifica l’incremento occupazionale, come si calcola la deduzione base e quella maggiorata nelle aree agevolate ex art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato CE, nonché le condizioni comunitarie, i limiti di cumulo e la decorrenza. La disciplina opera fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed è subordinata all’approvazione della Commissione europea, con regole specifiche per il primo periodo di applicazione e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Deduzione IRAP per incremento occupazionale e maggiorazione nelle aree svantaggiate

Deduzione IRAP per incremento occupazionale e maggiorazione nelle aree svantaggiate

La circolare esamina la disciplina della deduzione dalla base imponibile IRAP per incremento della base occupazionale, come modificata dall’art. 11-ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha riformulato i commi 4-quater e 4-quinquies dell’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L’intervento normativo ha ampliato e precisato l’agevolazione, rendendola più coerente con i requisiti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla deduzione i soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3 del decreto IRAP, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e-bis), cioè le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi espressamente indicati dalla norma.

In particolare, sono ammessi:

  • le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché i soggetti equiparati e gli imprenditori individuali commerciali;
  • le persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni;
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario non esonerati dall’IVA;
  • gli enti privati residenti e le società e gli enti non residenti.

Per gli enti privati e i soggetti non residenti, la rilevanza della deduzione è limitata ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale e destinati a strutture produttive situate in Italia; per gli enti che svolgono sia attività istituzionale sia commerciale, la deduzione va rapportata secondo il criterio di cui all’art. 10, comma 2, del decreto IRAP.

Requisiti per la deduzione base

La deduzione spetta solo in presenza di un effettivo incremento occupazionale derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

Il requisito va verificato confrontando:

  • la consistenza dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla fine del periodo d’imposta;
  • la media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta precedente.

È necessario che il saldo sia positivo, anche se di importo minimo. Se nel periodo d’imposta non vi sono nuove assunzioni, eventuali differenze positive tra fine esercizio e media precedente non rilevano ai fini dell’agevolazione.

La circolare precisa inoltre che la deduzione è collegata al singolo rapporto di lavoro: se il rapporto si interrompe, viene meno la deduzione riferibile a quel lavoratore a decorrere dal periodo di cessazione.

Determinazione della deduzione

L’agevolazione consiste nella deduzione del costo sostenuto per i nuovi dipendenti, entro il limite massimo annuo di 20.000 euro per ciascun lavoratore e comunque entro l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, primo comma, lett. B), nn. 9) e 14), c.c.

La deduzione effettiva è quindi pari al minore tra:

  • costo effettivo del personale neoassunto;
  • importo massimo di 20.000 euro annui, ragguagliato al periodo di lavoro se l’assunzione è avvenuta in corso d’anno;
  • incremento complessivo del costo del personale.

Per le assunzioni effettuate in corso d’anno, il tetto di 20.000 euro deve essere proporzionato ai mesi effettivamente lavorati. La circolare fornisce esempi numerici sia per assunzioni all’inizio dell’anno sia per assunzioni a metà esercizio, chiarendo che, in ogni caso, la deduzione annuale per singolo lavoratore non può superare 20.000 euro.

Media occupazionale e part-time

La media dei lavoratori del periodo d’imposta precedente deve essere calcolata con media aritmetica, computando tutti i lavoratori a tempo indeterminato. I rapporti part-time devono essere conteggiati in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno; ad esempio, un part-time al 50% vale 0,5 unità.

Devono inoltre essere considerati, solo per il periodo di effettiva permanenza, i lavoratori assunti e cessati nel corso del medesimo periodo d’imposta, i quali non danno comunque diritto alla deduzione.

Mantenimento del livello occupazionale e decadenza

La deduzione è riconosciuta per il medesimo rapporto di impiego dal periodo di assunzione fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, salvo cessazione del rapporto o decadenza.

La circolare distingue due ipotesi:

  • cessazione del singolo rapporto di lavoro: la perdita del beneficio riguarda solo il lavoratore cessato, dal periodo in cui il rapporto si risolve;
  • decadenza dall’agevolazione: si verifica se, alla fine del periodo d’imposta, il numero complessivo dei dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, risulta pari o inferiore alla media dei lavoratori occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.

In caso di decadenza, il contribuente perde il diritto alla deduzione con riferimento a tutti i lavoratori che avevano generato il beneficio nei periodi precedenti, fermo restando che può maturare il diritto per nuove assunzioni successive, se ne ricorrono i presupposti.

Decorrenza della deduzione base

La deduzione base si applica dal periodo d’imposta in corso al 7 dicembre 2005, data della decisione della Commissione europea C(2005) 4675, con la quale la misura è stata ritenuta non costituente aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato CE.

In conseguenza, la deduzione può essere fruita per tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta in corso a tale data, purché sussistano i requisiti previsti.

Maggiorazione per le aree ammissibili alle deroghe comunitarie

L’art. 11, comma 4-quinquies, come riformulato, prevede una deduzione più elevata per le nuove assunzioni effettuate nelle aree territoriali ammissibili alla deroga di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato CE.

La deduzione base viene:

  • quintuplicata nelle aree ammesse alla deroga di cui alla lettera a);
  • triplicata nelle aree ammesse alla deroga di cui alla lettera c).

L’applicazione della maggiorazione è subordinata al rispetto del Regolamento CE n. 2204/2002 sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. In mancanza di tali requisiti, resta comunque fruibile la sola deduzione base.

Ambiti territoriali interessati

Per le aree di cui all’art. 87, par. 3, lett. a), la circolare richiama le regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con i relativi massimali di intensità di aiuto e le maggiorazioni per le PMI.

Per le aree di cui all’art. 87, par. 3, lett. c), la circolare richiama:

  • l’Abruzzo e il Molise, con specifici massimali;
  • i Sistemi locali del lavoro (SLL) indicati negli allegati della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale;
  • la revisione relativa al Molise disposta con decisione della Commissione europea n. 3344 dell’8 settembre 2004.

La circolare ribadisce che rileva la localizzazione dell’unità produttiva presso cui è assunto il lavoratore e non la sede legale dell’impresa.

Calcolo del massimale e limiti di aiuto

Per verificare il rispetto del massimale comunitario, occorre determinare i costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni e applicare la percentuale di intensità di aiuto pertinente all’area territoriale.

La circolare precisa che, se il contribuente raggiunge il massimale di aiuto previsto per l’intero periodo agevolato, non potrà più fruire della maggiore deduzione del comma 4-quinquies. Vengono forniti esempi numerici per una nuova assunzione in Puglia e per una nelle zone a intensità dell’8%, evidenziando il rapporto tra deduzione IRAP e limite massimo di aiuto comunitario.

Condizioni specifiche per la deduzione maggiorata

La maggiore deduzione è ammessa solo se:

  • i posti di lavoro creati comportano un incremento netto dei dipendenti dell’impresa e dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolata in unità di lavoro annuo (ULA);
  • i posti di lavoro restano nella medesima regione o zona assistita per almeno tre anni per le grandi imprese e due anni per le PMI;
  • i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima, oppure abbiano perso o stiano per perdere il precedente impiego.

Se il lavoratore viene trasferito fuori dall’area assistita prima del termine minimo, o se era già occupato prima in un’altra struttura non agevolata, la deduzione spettante resta limitata alla misura base.

Controlli, recupero e sanzioni

La circolare affida agli uffici dell’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto delle condizioni del regolamento comunitario, sia sotto il profilo documentale sia sotto quello dell’effettività del costo sostenuto e dell’incremento occupazionale. In caso di indebito utilizzo dell’agevolazione, l’imposta corrispondente viene recuperata con sanzioni e interessi, ai sensi dei D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997.

Cumulabilità

La deduzione maggiorata non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, riferiti agli stessi costi ammissibili o a combinazioni di aiuti all’investimento e aiuti all’occupazione collegati allo stesso investimento.

Non è inoltre cumulabile con contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, né con altri aiuti concessi sotto forma di credito d’imposta per i medesimi costi salariali. Sono invece compatibili gli aiuti che rientrano nella regola de minimis e le misure fiscali di carattere generale.

Decorrenza della deduzione maggiorata

L’ulteriore deduzione del comma 4-quinquies è efficace solo dopo l’approvazione della Commissione europea del 7 dicembre 2005, che ha riconosciuto la compatibilità della misura con il Regolamento CE n. 2204/2002. Pertanto, nel primo periodo di applicazione, l’agevolazione si riferisce solo alle nuove assunzioni effettuate dopo tale data e ai contratti stipulati successivamente.

Allegati richiamati

La circolare richiama tre allegati contenenti gli elenchi dei bacini di occupazione e delle aree territoriali ammissibili alla deroga, consultabili nel servizio di documentazione tributaria:

  • allegato 1: SLL proposti integralmente;
  • allegato 2: SLL parzialmente ammessi;
  • allegato 3: revisione della Carta italiana degli aiuti per la Regione Molise.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare chiarisce che l’art. 11-ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato la disciplina della deduzione IRAP per incremento occupazionale introdotta dalla legge finanziaria 2005. La finalità è ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP, rendendo la misura più coerente con la disciplina comunitaria sugli aiuti all’occupazione.

Soggetti ammessi ed esclusi

Possono beneficiare della deduzione i soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3 del D.Lgs. 446/1997, cioè società ed enti, società di persone e imprenditori individuali commerciali, professionisti, produttori agricoli non esonerati e enti privati e non residenti. Restano esclusi i soggetti della lettera e-bis), cioè le pubbliche amministrazioni e gli organi legislativi indicati dalla norma, per tutte le attività svolte.

Requisito dell’incremento occupazionale

La deduzione spetta solo se, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il contribuente effettua nuove assunzioni a tempo indeterminato e registra a fine periodo un incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo d’imposta precedente. L’incremento deve essere positivo anche minimo; in assenza di incremento per il nuovo periodo non spetta la deduzione per le nuove assunzioni di quell’anno.

Determinazione della deduzione base

La deduzione corrisponde al minore tra: costo effettivo sostenuto per il nuovo dipendente, importo massimo annuo di 20.000 euro per ciascun lavoratore ragguagliato al periodo di lavoro, e incremento complessivo del costo del personale rilevante ex art. 2425 c.c. La deduzione si calcola per ciascun rapporto di lavoro e, per le assunzioni in corso d’anno, il tetto dei 20.000 euro va riproporzionato al tempo lavorato.

Media occupazionale, part-time e decadenza

La media dei lavoratori del periodo precedente va calcolata con media aritmetica, includendo i rapporti a tempo indeterminato e conteggiando i part-time in proporzione all’orario. La deduzione si perde per il singolo rapporto se il lavoratore cessa; inoltre si decade dall’agevolazione se a fine periodo il numero complessivo dei dipendenti, anche a termine, risulta pari o inferiore alla media del 2004, con effetti su tutte le deduzioni già maturate.

Maggiorazione nelle aree svantaggiate

Nelle aree ammesse alla deroga dell’art. 87, par. 3, lett. a) e c), la deduzione base è moltiplicata rispettivamente per cinque o per tre, ma solo se sono rispettate le condizioni del Regolamento CE n. 2204/2002 sugli aiuti all’occupazione. L’agevolazione spetta solo per assunzioni in uffici, stabilimenti o basi fisse ubicati nelle aree ammesse; non rileva la sede legale altrove.

Limiti territoriali e intensità di aiuto

Per l’obiettivo a) sono richiamate Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con intensità di base indicate nella circolare e maggiorazioni per PMI. Per l’obiettivo c) sono richiamate le aree di Abruzzo, Molise e i sistemi locali del lavoro del Centro-Nord individuati negli allegati alla Carta italiana degli aiuti, con percentuali differenziate tra PMI e altre imprese. Il limite massimo dell’aiuto va calcolato sui costi salariali di due anni e applicando l’intensità territoriale pertinente.

Condizioni comunitarie e cumulo

La maggiore deduzione non è cumulabile con altri aiuti di Stato o altri interventi pubblici sugli stessi costi ammissibili, né con altri contributi in conto capitale o interessi riferiti alle medesime assunzioni. Sono invece compatibili gli aiuti de minimis e le misure fiscali di carattere generale. L’eventuale cumulo illecito comporta recupero dell’aiuto e applicazione delle sanzioni.

Decorrenza e approvazione UE

La deduzione base è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7 dicembre 2005, data della decisione della Commissione europea che ne ha escluso la qualificazione come aiuto di Stato. La maggiore deduzione per le aree svantaggiate è efficace solo per assunzioni effettuate dopo l’approvazione della Commissione del 7 dicembre 2005 e per contratti stipulati successivamente a tale data. Le nuove assunzioni rilevanti sono solo quelle effettuate nel triennio 2005-2007; il 2008 rileva solo per la fruizione delle deduzioni già maturate.

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