Circolare n. 3 del 18/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nel settore farmaceutico, sono indeducibili non solo i costi collegati a fatti penalmente rilevanti (come il comparaggio), ma anche quelli relativi a comportamenti vietati dalla disciplina speciale sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari. L’indeducibilità riguarda in particolare offerte gratuite di beni e servizi che superano il modico valore, spese per viaggi, ospitalità, convegni e congressi svolti in violazione delle regole di settore, nonché la distribuzione irregolare di campioni gratuiti. Restano deducibili solo le spese di modico valore e, per i convegni, le spese di organizzazione nei limiti previsti dalla legge.
Deducibilità dei costi per beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti
Deducibilità dei costi sostenuti per beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 289 del 2002 nel settore farmaceutico. L’obiettivo è coordinare la regola generale di indeducibilità dei costi riferibili a fatti penalmente rilevanti con la disciplina speciale sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari, precisando quali spese siano indeducibili e quali invece restino deducibili.
Quadro normativo di riferimento
Il comma 8 dell’art. 2 della legge n. 289 del 2002 stabilisce l’indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, in coerenza con l’impostazione già richiamata nella circolare n. 42/E del 26 settembre 2005. Il comma 9 dispone invece che sono indeducibili, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, i costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, quando siano finalizzati ad agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o di altri prodotti ad uso farmaceutico.
La circolare richiama anche:
- l’art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie, che sanziona penalmente il medico o veterinario che riceva denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di medicinali;
- gli artt. 171 e 172 del medesimo testo unico, relativi alla punibilità del farmacista e dei produttori e commercianti di specialità medicinali;
- l’art. 11 del d.lgs. n. 541 del 1992, che vieta agli informatori scientifici di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo quelli di valore trascurabile e collegabili all’attività del medico o del farmacista.
Ambito applicativo dell’indeducibilità
Secondo l’Agenzia, l’indeducibilità non si limita ai casi che integrano il reato di comparaggio, ma si estende anche alle condotte che, pur non configurando reato, violano la disciplina speciale in materia di pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari. La norma si applica dunque quando produttori e commercianti di farmaci offrano, direttamente o indirettamente, beni e servizi gratuiti oltre i limiti consentiti dalla normativa di settore.
Le fattispecie richiamate sono in particolare quelle relative a:
- premi e vantaggi pecuniari o in natura di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 541 del 1992;
- spese per l’organizzazione di convegni e congressi di cui all’art. 12;
- distribuzione di campioni gratuiti di farmaci di cui all’art. 13.
Spese indeducibili nel settore farmaceutico
La circolare chiarisce che, per la loro finalità di contrasto a comportamenti che incidono sulla spesa sanitaria e sulle quantità prescritte, le disposizioni escludono la deducibilità delle spese sostenute per beni e servizi destinati agli operatori sanitari quando tali spese configurino condotte illecite vietate dalla legge penale o dalla normativa speciale.
Rientrano nell’indeducibilità i costi normalmente assimilabili a spese di rappresentanza quando siano caratterizzati dalla gratuità e superino il modico valore. In tale prospettiva, per il settore farmaceutico tali costi sono considerati interamente indeducibili, in deroga all’art. 108 del TUIR, perché manca il requisito dell’inerenza in base a una presunzione legale.
La circolare fa anche esempi concreti di costi indeducibili, tra cui:
- beni durevoli anche se strumentali all’attività medica, come computer, telefoni cellulari e borse professionali;
- spese di viaggio, albergo e ristorazione, quando non rientrino nell’organizzazione di convegni e congressi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 541 del 1992.
Convegni, congressi e limiti all’ospitalità
In materia di convegni e congressi scientifici, la circolare precisa che le spese di soggiorno e ospitalità sono deducibili solo se rispettano i limiti fissati dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 541 del 1992. In particolare, tali spese devono essere riferite esclusivamente agli operatori qualificati del settore, non possono essere estese agli accompagnatori né ai medici generici e non possono eccedere il periodo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione.
Resta fermo che le spese di organizzazione dei convegni e congressi sono deducibili nei limiti del 20 per cento del relativo importo, ai sensi dell’art. 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 448 del 2001.
Campioni gratuiti di farmaci
La circolare dedica un passaggio specifico ai campioni gratuiti, precisando che sono indeducibili le spese sostenute per la loro distribuzione quando questa avvenga in violazione delle modalità e dei limiti previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 541 del 1992.
La disciplina richiamata stabilisce che:
- i campioni possono essere consegnati solo ai medici autorizzati a prescriverli;
- la consegna avviene dietro richiesta scritta, con data, firma e timbro del destinatario;
- nei primi diciotto mesi di commercializzazione non possono essere consegnati più di due campioni per visita e non oltre dieci campioni annui per ogni forma farmaceutica o dosaggio;
- per i medicinali in commercio da più di diciotto mesi non possono essere consegnati più di cinque campioni per visita e non oltre venticinque campioni annui.
Spese ancora deducibili
La circolare specifica che restano deducibili, a titolo esemplificativo, le spese di modico valore per materiale di consumo, come ricettari e cancelleria, nonché le spese per riviste a carattere scientifico destinate a medici, veterinari e farmacisti. Il discrimine rimane quindi il valore modesto del bene o servizio e la sua compatibilità con le regole speciali di settore.
Regime sanzionatorio richiamato
In conclusione, il documento ricorda che la violazione delle disposizioni applicabili può comportare:
- sanzioni penali ai sensi degli artt. 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie;
- sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 201 del medesimo testo unico, come modificato dall’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1999.
La circolare, nel complesso, chiarisce che il regime fiscale di deducibilità va letto in modo coerente con la normativa sanitaria e con il divieto di incentivazioni indebite agli operatori sanitari, estendendo l’indeducibilità anche alle violazioni della disciplina speciale del settore farmaceutico.
Punti principali
Quadro normativo generale
La circolare si inserisce nel contesto dell’art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 289 del 2002. Il comma 8 stabilisce, in generale, l’indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Il comma 9 prevede l’indeducibilità, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, quando siano finalizzati ad agevolare la diffusione di specialità medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico.
Collegamento con la normativa sanitaria e penale
Vengono richiamati l’art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie, che punisce il medico o veterinario che riceva denaro o altra utilità per favorire la diffusione di medicinali, nonché gli artt. 171 e 172 per farmacisti e produttori/commercianti. È inoltre richiamato l’art. 11 del d.lgs. n. 541 del 1992, che vieta premi, vantaggi pecuniari o in natura agli operatori sanitari, salvo quelli di valore trascurabile e collegabili all’attività svolta, con applicazione delle sanzioni penali previste dal testo unico sanitario in caso di violazione.
Ambito di applicazione dell’indeducibilità
L’indeducibilità non riguarda soltanto le fattispecie che integrano il reato di comparaggio, ma anche i comportamenti che, pur non costituendo reato, contrastano con la disciplina speciale sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari. In particolare, sono compresi i casi in cui produttori e commercianti di farmaci offrano direttamente o indirettamente beni e servizi gratuiti oltre i limiti consentiti dagli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 541 del 1992.
Spese per beni e servizi di valore non trascurabile
La circolare precisa che sono indeducibili le spese normalmente riconducibili alle spese di rappresentanza quando si traducono in offerte gratuite di beni e servizi agli operatori sanitari che superino il modico valore. Per il settore farmaceutico tali costi, in deroga all’art. 108 del TUIR, sono considerati interamente indeducibili per carenza del requisito di inerenza, in virtù di una presunzione legale.
Esempi di costi indeducibili
Sono indicati, a titolo esemplificativo, i costi per beni durevoli anche se strumentali all’attività medica, come computer, telefoni cellulari e borse professionali, nonché le spese per viaggi, alberghi e ristorazione, quando non rientrino nell’organizzazione di convegni e congressi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 541 del 1992.
Convegni e congressi scientifici
Le spese di soggiorno e ospitalità sostenute in occasione di convegni e congressi sono deducibili solo se rispettano i limiti stabiliti dall’art. 12 del d.lgs. n. 541 del 1992, in particolare per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l’esclusione degli accompagnatori e dei medici generici, e la durata dell’ospitalità, che non può eccedere il periodo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione. Le spese di organizzazione dei convegni e congressi restano invece deducibili nei limiti del 20 per cento del relativo importo ai sensi dell’art. 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 2001.
Campioni gratuiti di farmaci
Sono indeducibili le spese relative alla distribuzione di campioni gratuiti quando effettuate in violazione delle modalità, delle condizioni e dei limiti quantitativi previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 541 del 1992. La norma richiamata consente la consegna solo ai medici autorizzati e dietro richiesta scritta, con limiti diversi a seconda dell’anzianità di commercializzazione del medicinale: nei primi diciotto mesi non più di due campioni per visita e dieci campioni annui per ogni forma farmaceutica o dosaggio; oltre i diciotto mesi, non più di cinque campioni per visita e venticinque campioni annui.
Spese deducibili di modico valore
Restano deducibili, a titolo esemplificativo, le spese di modico valore per l’acquisto di materiale di consumo, come ricettari e cancelleria, e di riviste a carattere scientifico destinate a medici, veterinari e farmacisti.
Sanzioni richiamate
La circolare ricorda che la violazione delle regole sugli incentivi, sui convegni e sui campioni gratuiti comporta, a seconda dei casi, le sanzioni penali previste dagli artt. 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie oppure le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 201 del medesimo testo unico, come modificato dall’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1999.
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