Circolare n. 4 del 18/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 alla disciplina IRES in materia di dividendi, redditi di capitale, ritenute e redditi diversi di natura finanziaria. I chiarimenti riguardano soprattutto l’assimilazione a azioni dei titoli e strumenti esteri, il trattamento delle remunerazioni da associazioni in partecipazione, il regime dei proventi da Stati o territori a fiscalità privilegiata e gli effetti sulle plusvalenze, con impatti sia sul regime dichiarativo sia sui regimi del risparmio amministrato e gestito.
Disposizioni correttive e integrative sulla tassazione di dividendi e redditi finanziari (D.Lgs. 247/2005)
Disposizioni correttive e integrative alla tassazione di dividendi e redditi finanziari
La circolare analizza il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che interviene sulla disciplina IRES e, in particolare, sulla tassazione dei dividendi, dei redditi di capitale, delle ritenute alla fonte, delle imposte sostitutive e dei redditi diversi di natura finanziaria. Il provvedimento ha natura in parte interpretativa, in parte procedimentale e in parte innovativa, con effetti che si collocano tra il 1° gennaio 2004, il 2 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2006 a seconda delle singole norme.
Ambito e finalità della circolare
Il documento chiarisce le modifiche già richiamate nelle precedenti circolari n. 26/E del 2004 e n. 52/E del 2004, evidenziando soprattutto due profili centrali: da un lato, l’uniformazione del trattamento fiscale degli strumenti finanziari esteri a quello degli strumenti italiani quando la remunerazione sia assimilabile agli utili; dall’altro, la revisione del regime applicabile alle partecipazioni e ai contratti riferiti a soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Redditi di capitale: assimilazione di titoli esteri alle azioni
L’articolo 2 del Decreto modifica gli articoli 44 e 47 del TUIR. Viene superata la precedente impostazione che, per i titoli e strumenti finanziari emessi da non residenti, richiedeva anche la partecipazione al patrimonio e una remunerazione integralmente collegata ai risultati economici.
Con la nuova disciplina, ai fini dell’assimilazione alle azioni, sono sufficienti due condizioni:
- la remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, cioè deve dipendere effettivamente dai risultati economici della società emittente, del gruppo o dell’affare;
- la remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo la normativa del Paese estero di residenza.
La circolare precisa che non basta una remunerazione soltanto parametrata agli utili: è necessario un effettivo collegamento ai risultati economici. Sono quindi esclusi i casi in cui il rendimento sia agganciato solo a indici finanziari, prezzi o valori di titoli.
Prova dell’indeducibilità nello Stato estero
Per applicare il regime delle azioni agli strumenti esteri, la prova dell’indeducibilità può essere fornita attraverso:
- dichiarazione dell’emittente;
- altri elementi certi e precisi;
- attestazioni dell’autorità fiscale estera o di istituzioni riconosciute;
- documentazione fiscale estera, dichiarazioni dei redditi o atti equivalenti;
- in mancanza di documentazione di parte, norme estere che prevedano in modo inequivoco la non deducibilità.
La circolare specifica che non è necessaria l’asseverazione dell’autorità fiscale estera e che il sostituto d’imposta deve richiedere tale documentazione per applicare le ritenute sui dividendi di fonte estera.
Effetti sulle ritenute sui dividendi esteri
Per gli utili di fonte estera relativi a partecipazioni non qualificate, si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/1973, sempre che la società non sia residente in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata.
Per le partecipazioni qualificate, la stessa documentazione è necessaria ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% su un imponibile ridotto al 40%. La ritenuta si calcola sul cosiddetto "netto frontiera", cioè sull’importo dei dividendi al netto delle imposte già applicate nello Stato estero.
Regime per i titoli non assimilabili alle azioni
Se gli strumenti finanziari esteri non presentano i requisiti per essere assimilati alle azioni, occorre verificare se rientrino nelle obbligazioni o nei titoli similari. In mancanza del diritto al rimborso integrale del capitale, essi possono rientrare nei titoli di massa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR e, se produttivi di redditi di capitale, nella disciplina dei titoli atipici.
Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con associante non residente
La stessa logica viene estesa ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza stipulati con associante estero. Se la remunerazione è totalmente indeducibile nello Stato estero e ciò è provato con la documentazione richiesta, essa è assimilata agli utili.
In tal caso:
- per i contratti non qualificati si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta;
- per i contratti qualificati si applica la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% su imponibile ridotto al 40%;
- se manca la condizione dell’indeducibilità, la remunerazione concorre interamente al reddito dell’associato.
La circolare chiarisce anche che, in assenza di intermediario o se il provento è percepito direttamente all’estero, il contribuente deve dichiararlo e autoliquidare l’imposta.
Utili da Paesi o territori a fiscalità privilegiata
Per gli utili corrisposti da società residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la regola generale è la tassazione integrale, salvo che:
- il reddito sia stato imputato al socio ai sensi degli articoli 167 o 168 del TUIR;
- oppure sia stato ottenuto interpello positivo che escluda l’effetto di localizzazione dei redditi nel Paese black list.
La circolare precisa che il riferimento è agli utili “corrisposti” direttamente da soggetti black list, e non a quelli soltanto “provenienti” indirettamente tramite un soggetto intermedio residente in un Paese non incluso nella black list.
Per i dividendi o remunerazioni di partecipazioni non qualificate in società black list non quotate, la ritenuta diventa a titolo d’acconto e il reddito concorre al 100% al reddito imponibile. Per i titoli quotati in mercati regolamentati, continua invece ad applicarsi la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta. Per le partecipazioni qualificate in società black list, il regime resta quello della tassazione integrale, con possibilità di riduzione al 40% solo in presenza di interpello favorevole e della prova che i redditi siano già stati tassati in un Paese a fiscalità ordinaria.
Ampliamento del ruolo di sostituto d’imposta
L’articolo 14 del Decreto amplia l’ambito soggettivo dei sostituti d’imposta, includendo gli imprenditori individuali e le società di persone, anche in contabilità semplificata, quando corrispondono remunerazioni a persone fisiche per contratti di associazione in partecipazione non qualificati.
Distribuzione di riserve di capitale e utili da recesso, esclusione e liquidazione
La circolare ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, le somme o i beni ricevuti in occasione della ripartizione di riserve di capitale riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. L’eventuale eccedenza rispetto a tale costo è qualificata come utile.
Le nuove regole del comma 1-bis dell’articolo 27 del DPR n. 600/1973 estendono a queste ipotesi il criterio già previsto per recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione. La ritenuta si applica solo sulla parte eccedente il prezzo di acquisto o di sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
La medesima logica vale anche per gli utili di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti, salvo che il contribuente comunichi al sostituto il costo fiscale della partecipazione.
Redditi diversi di natura finanziaria: plusvalenze su partecipazioni qualificate
Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, la circolare conferma la regola della concorrenza al reddito complessivo nella misura del 40% per le partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità ordinaria.
Sono invece imponibili al 100% le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo interpello positivo che dimostri l’assenza di localizzazione dei redditi in tali Stati.
Per determinare la qualificazione della partecipazione occorre considerare:
- la soglia del 2% o 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure del 5% o 25% del capitale o patrimonio, a seconda che i titoli siano o meno negoziati in mercati regolamentati;
- il cumulo delle cessioni effettuate nell’arco di 12 mesi;
- il fatto che il contribuente debba aver posseduto almeno per un giorno una partecipazione superiore alle soglie previste.
La circolare chiarisce che l’imposta sostitutiva del 12,50% eventualmente versata fino al superamento delle soglie può essere scomputata in dichiarazione.
Plusvalenze su partecipazioni non qualificate e altri redditi diversi
Le plusvalenze e minusvalenze sulle partecipazioni non qualificate si sommano con quelle relative agli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell’articolo 67 del TUIR. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza è riportabile nei quattro periodi d’imposta successivi, purché indicata nella dichiarazione del periodo di realizzo.
Su tali redditi si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%.
Plusvalenze su titoli e strumenti emessi da soggetti black list
L’articolo 68, comma 4, del TUIR viene modificato per prevedere che le plusvalenze relative a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata concorrono integralmente al reddito, sia se qualificate sia se non qualificate, purché i titoli non siano negoziati in mercati regolamentati.
La disciplina si estende anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con associante non residente, o con soggetti black list, quando non ricorrono le condizioni di indeducibilità previste dalla norma. Se invece l’interpello è favorevole o se la remunerazione è indeducibile in capo all’associante, si applica il regime ordinario delle plusvalenze qualificate o non qualificate.
Regime dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito
La circolare sottolinea che il Decreto interviene anche sul D.Lgs. n. 461/1997. Nel regime dichiarativo, l’imposta sostitutiva del 12,50% non si applica alle plusvalenze derivanti da strumenti non qualificati emessi o stipulati da soggetti black list non quotati, salvo interpello favorevole.
Analoghe limitazioni riguardano i regimi opzionali:
- il risparmio amministrato;
- il risparmio gestito.
In particolare, dal 1° gennaio 2006, il risparmio gestito non produce effetto se vi sono conferimenti di partecipazioni non qualificate in società black list non quotate, salvo dimostrazione preventiva, tramite interpello, del rispetto dei requisiti dell’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR. Per le partecipazioni già conferite in gestione alla data di entrata in vigore del Decreto, il gestore deve escluderle con effetto dal 1° gennaio 2006.
Conclusione operativa
Nel complesso, la circolare mira a uniformare la disciplina italiana degli strumenti finanziari esteri a quella dei dividendi italiani, a rafforzare il presidio contro le doppie non imposizioni e a coordinare le ritenute e le imposte sostitutive con le nuove regole sulle società estere a fiscalità privilegiata. Per i professionisti, i profili centrali restano la verifica della natura qualificata o non qualificata delle partecipazioni, la prova dell’indeducibilità estera, la corretta gestione dell’interpello e l’individuazione del regime applicabile tra ritenuta, imposta sostitutiva e tassazione integrale.
Punti principali
Inquadramento generale delle modifiche
Il D.Lgs. 247/2005 contiene disposizioni interpretative, procedimentali e innovative in materia di tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di natura finanziaria. Le norme interpretative decorrono dalla riforma IRES (periodi d’imposta dal 1° gennaio 2004), le norme procedimentali incidono sull’attività dei sostituti d’imposta dal 2 dicembre 2005 o dal 1° gennaio 2006, mentre le innovazioni sostanziali si applicano ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2006.
Assimilazione di titoli e strumenti finanziari esteri alle azioni
Viene eliminata la discriminazione tra strumenti finanziari italiani ed esteri. Per i soggetti non residenti, ai fini dell’assimilazione alle azioni è ora sufficiente che la remunerazione sia totalmente indeducibile nel Paese estero di residenza dell’emittente e che sia effettivamente collegata ai risultati economici della società, del gruppo o dell’affare. Non è più necessario che lo strumento rappresenti una partecipazione al patrimonio: l’assimilazione può riguardare anche strumenti di debito se rispettano i requisiti previsti.
Documentazione per provare l’indeducibilità estera
L’indeducibilità della remunerazione nello Stato estero deve risultare da dichiarazione dell’emittente o da altri elementi certi e precisi. La circolare ammette attestazioni della società emittente, dichiarazioni fiscali o altra documentazione del soggetto estero, attestazioni di autorità fiscali estere o di istituzioni riconosciute, oppure la prova mediante norme estere chiare e inequivoche. Tale documentazione è necessaria per applicare le ritenute italiane sui dividendi esteri.
Remunerazioni da associazione in partecipazione e cointeressenza
La disciplina degli utili esteri viene estesa ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con associante non residente. Se la remunerazione è totalmente indeducibile nello Stato estero e ciò è documentato, si applicano le regole fiscali degli utili: ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta per i contratti non qualificati e ritenuta a titolo d’acconto per i qualificati. Se manca il requisito dell’indeducibilità, la remunerazione concorre interamente al reddito.
Utili e remunerazioni da Paesi o territori a fiscalità privilegiata
Per i soggetti black list, gli utili e le remunerazioni corrisposti direttamente da società residenti in tali Stati concorrono integralmente al reddito, salvo interpello positivo o imputazione per trasparenza CFC. Per le partecipazioni non qualificate in società black list non quotate, la ritenuta è a titolo d’acconto e il reddito concorre al 100%; per quelle quotate resta la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta. Le modifiche si applicano ai proventi percepiti dal 1° gennaio 2006.
Ampliamento dei sostituti d’imposta e ripartizione di riserve di capitale
La qualifica di sostituto d’imposta viene estesa a imprenditori individuali e società di persone, anche in contabilità semplificata, quando corrispondono remunerazioni a persone fisiche per contratti di associazione in partecipazione non qualificati. Inoltre, per la distribuzione di riserve di capitale e fondi assimilati, la ritenuta si applica solo sulla parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione; la stessa regola vale anche per utili esteri percepiti da persone fisiche residenti, salvo comunicazione del costo fiscale.
Plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate
La circolare conferma la tassazione al 40% delle plusvalenze su partecipazioni qualificate residenti in Stati ordinari, mentre quelle relative a società black list sono normalmente tassate al 100%, salvo interpello favorevole. Per le cessioni di partecipazioni non qualificate resta il regime dell’imposta sostitutiva del 12,50%, con regole di compensazione con minusvalenze e con cumulo delle cessioni nell’arco di 12 mesi per verificare il superamento delle soglie di qualificazione.
Nuova disciplina per plusvalenze e regimi opzionali
Le plusvalenze su partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti emessi o stipulati con soggetti black list non qualificati, se non quotati, non possono fruire dell’imposta sostitutiva del 12,50% nel regime dichiarativo, salvo interpello favorevole. Analoghe limitazioni riguardano i regimi del risparmio amministrato e gestito, che non si applicano alle partecipazioni qualificate e, dal 1° gennaio 2006, non producono effetto per i conferimenti di partecipazioni non qualificate in società black list non quotate senza interpello positivo.
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