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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13540/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Torino (giudice dell'esecuzione) che, applicando la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., ha rideterminato la pena complessiva senza tener conto che una delle condanne era stata già sostituita, dal giudice della cognizione, con la detenzione domiciliare sostitutiva (pena detentiva breve autonoma). Il Procuratore aveva inoltre proposto opposizione sostenendo l'eterogeneità delle pene e chiedendo alternativamente il ripristino della pena detentiva o l'estensione della detenzione sostitutiva alla residua pena. Il giudice dell'esecuzione ha invece ripristinato nella determinazione la reclusione, determinando un aumento tipologico della sanzione rispetto alla posizione del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. La Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, decidendo su istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., non può "ripristinare" una pena di reclusione che il giudice della cognizione aveva già sostituito con una pena detentiva breve (nella specie, detenzione domiciliare sostitutiva), perché ciò comporterebbe una illegittima mutazione tipologica della pena con conseguenze in peius per il condannato. La Corte ha inoltre indicato che il giudice del rinvio, esercitando il proprio potere discrezionale, potrà o specificare la natura tipologica della pena sostitutiva e mantenerla aggiungendo l'aumento già calcolato per l'altra sentenza (con le conseguenze esecutive previste dall'art. 70 l. 689/1981), oppure valutare se applicare per intero la sanzione sostitutiva se ne sussistono i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale utilizzata per l'istanza di applicazione della continuazione; la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione che decide ex art. 671 non può modificare tipologia di pena in peius rispetto a quanto deciso dal giudice della cognizione.

  • art. 70 legge n. 689 del 1981

    Richiamata in relazione all'ordine di esecuzione delle pene eterogenee (custodiali e sostitutive): se vi è eterogeneità, la pena di reclusione si esegue prima e la sanzione sostitutiva dopo; la Corte osserva però che tale criterio non autorizza il ripristino di una pena sostituente trasformata in reclusione dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    Richiamata come fonte della disciplina delle pene sostitutive; la Corte sottolinea che le pene sostitutive brevi hanno natura autonoma e non sono semplici modalità di esecuzione della pena detentiva.

  • art. 56 legge n. 689 del 1981

    Richiamata per ribadire l'autonomia tipologica delle pene detentive brevi e ai fini della valutazione della natura della sanzione sostitutiva applicata dal giudice della cognizione.

  • art. 57 legge n. 689 del 1981

    "La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva."

    Citata nel testo per evidenziare che l'equiparazione temporale non annulla la diversa natura tipologica delle pene sostitutive; la Corte rileva che, nonostante il criterio di 'chiusura' temporale, le pene sostitutive rimangono autonome e non giustificano il ripristino della reclusione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto della riforma che ha attribuito alle pene sostitutive di pena detentiva breve una nuova semantica e autonomia, confermando la loro natura di categoria sanzionatoria autonoma applicabile dal giudice della cognizione entro i limiti previsti.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    Richiama il potere discrezionale del giudice della cognizione nell'applicare la pena sostitutiva; la Corte indica che il giudice dell'esecuzione dovrà rispettare tale discrezionalità nel rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio direttivo per la scelta e la quantificazione della pena, che guida l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella scelta della pena sostitutiva.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Utilizzato dalla Corte per rettificare formalmente la pena complessiva indicata nell'atto, come previsto dalle norme processuali di correzione di errori materiali nella motivazione o nel dispositivo.

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Richiamato per richiamare il principio del favor rei che ispira l'istituto della continuazione: la disciplina non deve recare pregiudizio al condannato.

  • art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

    Men- zionato nel contesto dei limiti di applicabilità (sospendibilità) della pena sostitutiva entro il limite edittale di quattro anni; la Corte osserva che tali limiti possono far 'coprire' la pena complessiva rideterminata.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., non può modificare la tipologia di pena stabilita dal giudice della cognizione in modo da peggiorare la posizione del condannato: non è ammesso ripristinare una pena detentiva (reclusione) quando il giudice della cognizione l'aveva sostituita con una pena detentiva breve (es. detenzione domiciliare sostitutiva).
  • Le pene sostitutive brevi (semilibertà, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità) hanno natura autonoma e di pena principale, non sono meri modi di esecuzione della pena detentiva e pertanto la loro applicazione va rispettata anche in sede esecutiva.
  • In caso di pene eterogenee risultanti dalla continuazione, l'ordine di esecuzione segue le regole (art. 70 l. 689/1981): normalmente la reclusione si esegue prima e la sanzione sostitutiva dopo; tuttavia questo principio non legittima variazioni tipologiche in pejus disposte dal giudice dell'esecuzione.
  • Il principio del favor rei governa l'applicazione dell'istituto della continuazione: ogni calcolo o ricalcolo delle pene non deve determinare un aggravamento della posizione del condannato.
  • Il giudice del rinvio ha un duplice binario operativo: può riconoscere e specificare la natura autonoma della pena sostitutiva già applicata e aggiungervi l'aumento dovuto all'altra condanna (con le conseguenze esecutive), oppure, esercitando il potere discrezionale del giudice della cognizione (art. 58 l. 689/1981 in rapporto all'art. 133 c.p.), valutare se applicare integralmente la pena sostitutiva quando ne sussistano i presupposti.
  • Sotto il profilo dei rimedi processuali, quando un provvedimento adottato all'esito del contraddittorio resistenziale viene impugnato in materia esecutiva, la relativa opposizione può essere riqualificata e trattata come ricorso per cassazione: occorre osservare le corrette forme di impugnazione previste dal codice.

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